Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 2534
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Omessa indicazione del giudice competente per l'esecuzione

    L'indicazione del giudice competente per l'esecuzione non costituisce un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto di precetto, poiché la competenza può variare a seconda dei beni da aggredire e la sua mancanza non impedisce al debitore di individuare il giudice competente per le opposizioni. La legge prevede che in mancanza di tale indicazione, le opposizioni si propongano davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto.

  • Accolto
    Eccessività delle spese legali di precetto

    Le spese di precetto sono state quantificate nella misura massima prevista dal DM 55/2014 senza che sussistessero elementi di particolare complessità o importanza dell'atto. Pertanto, le spese sono considerate eccessive e si ritiene dovuto il valore medio del parametro di liquidazione.

  • Accolto
    Mancanza di titolarità del credito per spese processuali in capo al precettante

    L'atto di precetto è stato elevato solo a nome e per conto del creditore e non del procuratore distrattario, il quale è il reale creditore delle spese processuali. Pertanto, manca la titolarità attiva in capo al precettante per agire in via esecutiva per le spese processuali.

  • Rigettato
    Pagamenti precedenti la formazione del titolo esecutivo

    I pagamenti indicati come avvenuti sono tutti precedenti alla formazione del titolo esecutivo. In sede di opposizione all'esecuzione, è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo, ma non il suo contenuto decisorio o fatti estintivi o modificativi anteriori alla sua formazione. Tali questioni dovevano essere fatte valere nel giudizio di cognizione o nei mezzi di impugnazione ordinari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 2534
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 2534
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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