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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6393/2025 R.G.L.
promossa da:
(P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'avv. NARDULLO Parte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 38, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DEL MALVO' DE, elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia n. 81, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTO - OPPOSTO
1 OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione ex art. 615 co 1 cpc, in conseguenza della notifica Parte_1
(avvenuta in data 8/7/2025), da parte di , di atto di precetto su sentenza di Controparte_1
questo Tribunale n. 1299/2025; precetto con il quale è stato intimato il pagamento di complessivi euro 11.797,75, a titolo di differenze retributive per le quali è stata emessa condanna, nel titolo giudiziale azionato, in favore del a titolo di spese legali poste CP_1
a carico della società esponente nel medesimo contesto, e di spese legali di precetto.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
a) nullità dell'atto di precetto, per omessa indicazione del giudice competente per l'esecuzione;
b) erronea indicazione delle spese legali di precetto;
queste sono state determinate in euro
354,00, risultando quindi eccessive rispetto a quanto previsto dal DM 55/2014;
c) le spese processuali liquidate nel titolo giudiziale sono state liquidate ivi con distrazione in favore del procuratore del ma, ciò nonostante, le stesse sono state fatte oggetto Parte_2
di intimazione a favore del precettante, e non appunto del procuratore;
ciò, senza che però vi sia stata revoca della distrazione in favore del procuratore e prova del pagamento effettuato dal patrocinato, di conseguenza, in favore del legale distrattario;
d) il precetto ha intimato il pagamento di tutte le differenze retributive per cui è stata emessa condanna nel titolo giudiziale, senza però tenere conto dei pagamenti intervenuti in favore del per i medesimi titoli riconosciuti in sentenza;
l'importo precettato a titolo di Parte_2
capitale è pari a complessivi euro 7.181,29 lordi, laddove l'importo residuo spettante al
[...]
[...] detratti i pagamenti effettuati, è pari ad euro 1.296,02 netti, che sono stati pagati al Parte_3
precettante in data 18/7/2025.
La nel chiedere, nel merito, la declaratoria di inefficacia del precetto opposto, ha Parte_1
chiesto in via “preliminare e cautelare”, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituito nella presente fase, deputata alla cognizione dell'istanza di sospensione, il
[...]
contro
-deducendo ed eccependo: Parte_2
- l'irrilevanza, a fini di validità del precetto, della mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione;
- la correttezza dell'importo indicato nel precetto a titolo di spese legali;
tale importo è stato determinato entro i limiti previsti dal DM 55/2014, e comunque per la quantificazione si è
tenuto conto della circostanza che l'atto è stato redatto nell'interesse di due parti, ovvero dell'esponente e del suo procuratore alle liti, distrattario delle spese legali;
- l'infondatezza del motivo di opposizione relativo all'intimazione del pagamento delle spese legali riconosciute nel titolo azionato;
non risultava infatti necessario redigere e notificare due precetti per i diversi e separati crediti riconosciuti mediante il titolo, e per ragioni di economia processuale l'intimazione è stata pertanto confinata ad un unico atto (quello notificato);
- l'infondatezza dell'eccezione di intervenuto pagamento delle somme riconosciute in sentenza;
quelli oggetto di eccezione da parte della ricorrente sono tutti pagamenti precedenti la formazione del titolo (nella cui sede processuale non sono state peraltro formulate le relative deduzioni), ed in sede di opposizione non è possibile opporre circostanze che siano precedenti o contestuali alla formazione del titolo di natura giudiziale, ma solo circostanze successive ad esso;
nel caso di specie, poi, la sentenza azionata è passata in giudicato, con copertura del dedotto e del deducibile.
3 Il ha chiesto quindi il rigetto del ricorso. CP_1
In corso di causa l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo è stata parzialmente accolta, con ordinanza emessa in data 22/8/2025.
All'odierna udienza parte opponente ha dichiarato di rinunciare al motivo di opposizione sopra emarginato sub d) (parziale estinzione del credito precettato in forza di intervenuti pagamenti);
parte opposta ha dichiarato di non accettare tale rinuncia.
In causa non è stata effettuata attività istruttoria.
2. Preliminarmente, devono trarsi le conseguenze dalla rinuncia, non accettata dalla parte opposta, ad uno dei motivi di opposizione, come premesso. Tale rinuncia deve necessariamente essere qualificata come rinuncia parziale agli atti, trattandosi di atto abdicativo rispetto ad autonomo e separato motivo di opposizione ex art. 615 cpc (con esso la parte opponente ha inteso fare valere, in modo appunto separato ed autonomo, non l'ingiustizia in sé della preannunciata azione esecutiva per ragioni poste in connessione con gli altri motivi di opposizione, ma proprio l'inesistenza parziale di parte del capitale oggetto di intimazione). Ne
consegue l'applicazione a tale atto del regime generale di cui all'art. 306 cpc, con conseguente efficacia della rinuncia solo su accettazione della parte che possa avere interesse alla prosecuzione della cognizione sul merito di quanto appunto rinunciato. Ora, avendo di sicuro il interesse a pronuncia che riconosca o meno l'attuale sussistenza del credito in sorte CP_1
capitale da porre in esecuzione, la mancata accettazione dell'atto abdicativo da parte del convenuto comporta l'inefficacia di esso e che la presente sentenza deve avere ad oggetto anche il motivo di opposizione emarginato in narrativa sub d).
3. Il motivo di opposizione emarginato sub a) (qualificabile come motivo di opposizione ex art. 617 co 1 cpc, posto che si lamenta carenza strutturale ed invalidità formale dell'atto di precetto)
è infondato.
4 Deve anzitutto rilevarsi che l'art. 480 cpc, ai commi 2 e 3, prevede (in seguito alle modifiche apportate dall'art. 3 del Decreto legislativo del 31/10/2024 n. 164, con effetto dal 26/11/2024):
“2. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
3. Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-
bis”.
Ora, secondo parte convenuta i soli elementi indicati nel comma 2 dell'art. 480 cit. sarebbero previsti a pena di nullità dell'atto, stante la previsione testuale contenuta in tale norma, laddove per l'elemento previsto dal comma 3 (appunto, l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione) non vi sarebbe analoga sanzione di invalidità, ricadendo quindi l'omissione in ipotesi di mera irregolarità. La tesi, per quanto suggestiva, non è fondata, posto che l'atto di precetto, pur se pre-esecutivo, risponde alle regole generali previste dagli artt. 156 e ss. del cpc,
ed in particolare dall'art. 156 commi 1 e 2 cpc, a mente dei quali “1. Non può essere pronunciata
5 la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
2. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.
Occorre quindi verificare se, indipendentemente dall'assenza di sanzione testuale di nullità,
l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione costituisca requisito indispensabile per il raggiungimento degli scopi sottesi alla funzione del precetto. Il risultato della verifica è
negativo, non potendosi quindi addivenire a pronuncia di nullità dell'atto.
Depongono in tal senso le seguenti ragioni:
- anzitutto, al momento della notifica dell'atto il creditore precettante non conosce (tanto nella normalità dei casi) quali beni e/o diritti del debitore potrà aggredire, e pertanto quale mezzo di espropriazione potrà utilizzare;
nell'evidenziare che problematiche di competenza per valore o per materia in sede esecutiva non rilevano, essendo sempre competente per l'esecuzione il
Tribunale in composizione monocratica, si deve però osservare che la competenza per territorio varia a seconda dei beni e quindi del mezzo di espropriazione prescelto;
e così l'art. 26 co 1 cpc indica, per l'esecuzione forzata su beni mobili ed immobili, la competenza del Tribunale del luogo in cui le cose si trovano, mentre sia l'art. 26 co 2 sia l'art. 26 bis co 2 cpc indicano,
rispettivamente, la competenza del Tribunale in cui ha residenza, dimora, domicilio o sede legale, per le esecuzioni forzate su beni mobili iscritti in Pubblici Registri o su crediti (salva l'eccezione prevista dal comma 1 dell'art. 26 bis cpc per le esecuzioni contro le pubbliche amministrazioni), mentre l'art. 26 co 3 cpc stabilisce per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare la competenza del Tribunale del luogo di adempimento dell'obbligo; la previsione, già
in sede di precetto, della competenza del giudice dell'esecuzione è quindi, normalmente,
inesigibile, anche in considerazione del fatto che la parte creditrice può (v. art. 483 cpc)
cumulare diversi mezzi di espropriazione, anche in tempi successivi, con possibili conseguenti
6 differenze nella competenza per le relative esecuzioni (tanto succede, normalmente, quando,
scelto un mezzo di espropriazione, il creditore abbia modo di verificare la sua infruttuosità,
anche solo parziale, ed aggredisca pertanto altri diritti del debitore;
una simile ipotesi rende ulteriormente palese l'inesigibilità, al momento della redazione del precetto, della previsione della competenza del giudice dell'esecuzione);
- ulteriore conferma dell'inesigibilità di cui si è detto è quanto previsto dall'art. 492 bis cpc;
tale articolo del codice di rito disciplina, infatti, le modalità di ricerca, da parte del creditore,
dei beni e dei diritti del suo debitore da pignorare, ma prevede che tanto possa essere fatto, su istanza del creditore, solo dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, ed una volta decorso il termine ex art. 482 cpc;
in altri termini, anche il dato positivo ha tenuto conto della mancata conoscenza, da parte del creditore, dell'esatta composizione del patrimonio del debitore, al momento dell'atto di precetto, e non si comprende pertanto come possa esigersi la determinazione preventiva del foro della futura esecuzione, senza conoscere natura e allocazione dei beni e dei diritti da aggredire;
- ma, esaminando nello specifico la posizione del debitore destinatario del precetto, occorre anche ricostruire quale sia la funzione dell'indicazione in discorso per le esigenze di questi;
nel doversi evidenziare che il debitore sicuramente è messo a conoscenza del giudice competente per l'esecuzione una volta che sia notificato il pignoramento (formalità chiaramente ineludibile), o, per le esecuzioni per consegna o per rilascio, una volta che sia notificato l'avviso ex art. 608 cpc, si deve ritenere che la reale funzione dell'anticipazione, già nell'atto di precetto,
dell'indicazione del giudice competente per l'esecuzione, nell'ottica dell'intimato, è quella di rendere immediatamente comprensibile a quest'ultimo quale sia il giudice competente, di conseguenza, per le opposizioni ex art. 615 co 1 cpc, posto che l'art. 27 co 1 cpc individua tale competenza territoriale proprio in relazione alla competenza per l'esecuzione (non si menzionano le ipotesi di opposizione ex art. 615 co 2 e 619 cpc, in quanto evidentemente queste
7 si propongono dopo la notifica del pignoramento, con competenza per l'esecuzione, pertanto,
già nota al debitore); ma, nell'ipotesi di omissione dell'indicazione oggetto di esame, lo stesso art. 27 co 1, secondo periodo, cpc prevede la competenza del Tribunale del luogo in cui il precetto è stato notificato, richiamando il comma 3 dell'art. 480 cpc (e si deve altresì osservare che prima della modifica disposta dal dlvo 164/2024 la norma citata prevedeva il solo obbligo di elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, fatta salva, in caso di omissione di tale formalità, la competenza per le opposizioni ex art. 615 co 1
cpc presso il foro del luogo in cui è stata effettuata la notifica dell'atto; tanto conferma la funzione anche della nuova indicazione dettata dall'art. 480 cp 3 riformato, funzione appena esposta); consegue a tali considerazioni che l'indicazione prevista proprio dall'art. 480 co 3
primo periodo cpc non costituisce elemento strutturale imprescindibile dell'atto di precetto, in quanto la sua mancanza non impedisce il raggiungimento dello scopo, ovvero quello di permettere al debitore di individuare in modo certo la competenza del giudice dell'opposizione a precetto.
4. Il motivo di opposizione sopra emarginato sub b) deve essere invece qualificato come opposizione ex art. 615 co 1 cpc (per la qualificabilità in tal senso della reazione del debitore all'autoliquidazione delle spese operata in sede di precetto, v. Cass. n. 13606/2024).
Il motivo di opposizione in discorso è fondato. Infatti, la parte precettante e convenuta ha quantificato le spese dell'atto nella misura massima prevista dal DM 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento, senza che però risulti una particolare complessità e/o importanza del contenuto del precetto, che è anzi decisamente schematico e di struttura e contenuti assai semplici. Non è fondata l'eccezione del convenuto, che vorrebbe il precetto redatto per più parti
(evidentemente, il ed il suo procuratore, in proprio, quale distrattario delle spese CP_1
riconosciute nel titolo azionato), posto che nell'atto viene indicato quale parte creditrice ed intimante il solo (come avrà modo di esporsi in modo più diffuso infra). Controparte_1
8 Le spese risultano quindi eccessive rispetto a quanto riconoscibile in concreto per la redazione dell'atto, ovvero il valore medio del parametro di liquidazione, pari ad euro 236,00 oltre ad accessori (valore medio, lo si ribadisce, in assenza di particolari elementi di complessità
dell'atto).
5. Il motivo di opposizione emarginato sub c) è anch'esso fondato.
Risulta dal titolo azionato, così come è pacifico tra le parti, che le spese processuali del giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo medesimo sono state distratte in favore del procuratore alle liti del in quanto antistatario. Risulta poi dal testo dell'atto di CP_1
precetto che questo è stato intestato al solo convenuto, personalmente, e che costui ha formulato l'intimazione al pagamento senza che possa rinvenirsi alcun riferimento al procuratore alle liti,
in proprio e quale titolare del credito alla rifusione delle spese processuali;
in buona sostanza,
l'unico creditore precettante risulta essere il convenuto, e l'atto, contrariamente a quanto sostenuto in memoria di costituzione, non è riferibile a “plurime parti”.
Ciò posto, per Cass. ord. n. 6763/2014 “La notificazione della sentenza, costituente titolo sia
in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore
distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal
procuratore solo in nome (o nell'interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla
funzione - che costituisce la "ratio" dell'art. 479 cod. proc. civ. - di assicurare al debitore la
conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al
credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione
esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla
statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Ne consegue la nullità del precetto di
pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione
9 di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo
favore”.
Ora, la massima citata è in termini rispetto al caso in esame e risulta dirimente per la decisione,
in quanto risulta chiaramente che l'atto di precetto (così come la notifica del titolo esecutivo)
deve spendere il nome del soggetto creditore, dovendo il debitore essere messo a conoscenza in modo univoco degli elementi essenziali dell'atto.
Nel caso di specie, però, il precetto, lo si ribadisce, è stato elevato solo ed esclusivamente in nome e per conto del e non del procuratore distrattario (reale creditore), con CP_1
conseguente assenza di titolarità della posizione attiva intimata in capo al precettante. E' quindi fondato il motivo in esame, non sussistendo il diritto del convenuto ad agire in via esecutiva per la condanna alla rifusione delle spese processuali contenuta nel titolo.
Non può però accedersi alla tesi di parte convenuta (esposta all'udienza deputata alla trattazione dell'istanza di sospensione), secondo la quale, con il pagamento integrale del dovuto al procuratore distrattario avvenuto 10 giorni dopo la notifica dell'atto, sarebbe intervenuta cessazione della materia del contendere in merito a questa frazione dell'opposizione, in quanto
è stato soddisfatto il credito dell'effettivo titolare (il procuratore antistatario, appunto), e non quello vantato (senza fondamento) dal personalmente, con la notifica CP_1
dell'intimazione. In buona sostanza, il convenuto potrebbe teoricamente, in assenza di opposizione della debitrice-ricorrente, procedere in via esecutiva anche per le spese processuali della causa di cognizione, stante la mancata soddisfazione del credito secondo quanto indicato nel precetto (ovvero, senza il pagamento nei suoi confronti anche delle spese). La materia del contendere, pertanto, deve dichiararsi ancora sussistente, con rilievo di fondatezza del motivo in esame.
6. Il motivo di opposizione emarginato sub d) è invece infondato e deve essere rigettato.
10 Con tale motivo parte ricorrente ha sollevato exceptio de soluto, in ragione di pagamenti che sarebbero avvenuti tra l'anno 2021 e l'anno 2023 (doc. 7 bis, 8 bis, 9 bis ricorrente), in corrispondenza della consegna al delle buste paga (doc. 7, 8, 9 ricorrente), e per i Parte_2
titoli giuridici riconosciuti dalla sentenza n. 1299/2025; residuando pertanto solo un credito pari ad euro 1.296,02 netti, soddisfatto anch'esso 10 giorni dopo la notifica del precetto (doc. 5
ricorrente), con integrale tacitazione, pertanto, delle spettanze del convenuto reclamabili a titolo di capitale, in forza del titolo esecutivo.
E' dato non controvertibile che i pagamenti indicati da parte ricorrente sono tutti precedenti rispetto alla formazione del titolo (giugno 2025), e, anzi, anche rispetto all'instaurazione del relativo procedimento di cognizione (in quanto risalente al giugno del 2024; cfr. doc. 1
ricorrente).
Ciò premesso, occorre evidenziare che per costante giurisprudenza (v. ex multis, Cass. n.
22402/2008, Cass. n. 24027/2009) nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio;
“il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito
intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione
dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua
definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della
causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo
giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo,
diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel
giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la
persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua
formazione” (Cass. n. 3667/2013); quando il titolo della minacciata esecuzione sia di
11 formazione giudiziale, gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione devono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso (Cass. n. 24027/2009, Cass. n. 9205/2001); in sede di opposizione all'esecuzione (avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto, ad esempio), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può
far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Cass. n. 27159/2006).
Nel caso di specie, le eccezioni di pagamento formulate nel motivo di opposizione non sono quindi passibili di essere conosciute nella presente sede di opposizione, potendo le stesse essere al limite oggetto di doglianza nella sede di cognizione in cui è stato formato il titolo o in sede di sua impugnazione (ove possibile, dal momento che parte convenuta ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza).
7. Deve pertanto accertarsi l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere in via esecutiva in relazione a parte dei crediti oggetto di intimazione, ovvero il credito per spese da rifondersi secondo quanto deciso nella sentenza n. 1299/2025 (titolo esecutivo) e la parte eccedente il valore medio di liquidazione per ciò che riguarda le spese di precetto.
8. In punto di spese di lite occorre considerare che:
- su quattro motivi di opposizione solo due sono risultati fondati, ed uno di questi è relativo ad euro 118,00 di spese di precetto autoliquidate dalla parte in eccesso su quanto spettante (e comunque con margini di opinabilità, non sussistendo alcun parametro normativo indiscutibile che imponesse l'autoliquidazione al valore medio);
- la parte ricorrente ha visto la notifica del precetto in data 8/7/2025, ha saldato le spese del procedimento di cognizione in favore del procuratore antistatario del in data CP_1
18/7/2025 e nel medesimo giorno ha presentato il ricorso introduttivo di questo giudizio;
il
12 motivo di opposizione relativo alle spese del procedimento di cognizione è sì risultato fondato,
ma è altresì plausibile che un contatto stragiudiziale con la parte opposta e con il suo difensore,
una volta saldato il credito per spese processuali, avrebbe potuto portare ad una composizione di tale controversia già prima del radicamento dell'opposizione; un tale tipo di soluzione non è
stato però cercato dalla parte, che ha invece provveduto a dare causa alla lite, che avrebbe potuto essere, almeno in parte de qua, evitata;
- in ogni caso il peso economico dei crediti in relazione ai quali l'opposizione è stata vinta risulta del tutto marginale rispetto al totale precettato (ribadendo che la controversia in merito al credito di euro 3.500,00 per spese processuali avrebbe forse potuto essere risolta prima della fase giudiziale).
Tali considerazioni impongono la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara che non ha diritto a procedere in via esecutiva nei Controparte_1
confronti di in relazione al credito precettato per spese processuali liquidate con Parte_1
sentenza n. 1299/2025 e per spese di precetto nella misura di euro 118,00;
- rigetta per il resto il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite.
13 Torino, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6393/2025 R.G.L.
promossa da:
(P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'avv. NARDULLO Parte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 38, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DEL MALVO' DE, elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia n. 81, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTO - OPPOSTO
1 OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione ex art. 615 co 1 cpc, in conseguenza della notifica Parte_1
(avvenuta in data 8/7/2025), da parte di , di atto di precetto su sentenza di Controparte_1
questo Tribunale n. 1299/2025; precetto con il quale è stato intimato il pagamento di complessivi euro 11.797,75, a titolo di differenze retributive per le quali è stata emessa condanna, nel titolo giudiziale azionato, in favore del a titolo di spese legali poste CP_1
a carico della società esponente nel medesimo contesto, e di spese legali di precetto.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
a) nullità dell'atto di precetto, per omessa indicazione del giudice competente per l'esecuzione;
b) erronea indicazione delle spese legali di precetto;
queste sono state determinate in euro
354,00, risultando quindi eccessive rispetto a quanto previsto dal DM 55/2014;
c) le spese processuali liquidate nel titolo giudiziale sono state liquidate ivi con distrazione in favore del procuratore del ma, ciò nonostante, le stesse sono state fatte oggetto Parte_2
di intimazione a favore del precettante, e non appunto del procuratore;
ciò, senza che però vi sia stata revoca della distrazione in favore del procuratore e prova del pagamento effettuato dal patrocinato, di conseguenza, in favore del legale distrattario;
d) il precetto ha intimato il pagamento di tutte le differenze retributive per cui è stata emessa condanna nel titolo giudiziale, senza però tenere conto dei pagamenti intervenuti in favore del per i medesimi titoli riconosciuti in sentenza;
l'importo precettato a titolo di Parte_2
capitale è pari a complessivi euro 7.181,29 lordi, laddove l'importo residuo spettante al
[...]
[...] detratti i pagamenti effettuati, è pari ad euro 1.296,02 netti, che sono stati pagati al Parte_3
precettante in data 18/7/2025.
La nel chiedere, nel merito, la declaratoria di inefficacia del precetto opposto, ha Parte_1
chiesto in via “preliminare e cautelare”, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituito nella presente fase, deputata alla cognizione dell'istanza di sospensione, il
[...]
contro
-deducendo ed eccependo: Parte_2
- l'irrilevanza, a fini di validità del precetto, della mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione;
- la correttezza dell'importo indicato nel precetto a titolo di spese legali;
tale importo è stato determinato entro i limiti previsti dal DM 55/2014, e comunque per la quantificazione si è
tenuto conto della circostanza che l'atto è stato redatto nell'interesse di due parti, ovvero dell'esponente e del suo procuratore alle liti, distrattario delle spese legali;
- l'infondatezza del motivo di opposizione relativo all'intimazione del pagamento delle spese legali riconosciute nel titolo azionato;
non risultava infatti necessario redigere e notificare due precetti per i diversi e separati crediti riconosciuti mediante il titolo, e per ragioni di economia processuale l'intimazione è stata pertanto confinata ad un unico atto (quello notificato);
- l'infondatezza dell'eccezione di intervenuto pagamento delle somme riconosciute in sentenza;
quelli oggetto di eccezione da parte della ricorrente sono tutti pagamenti precedenti la formazione del titolo (nella cui sede processuale non sono state peraltro formulate le relative deduzioni), ed in sede di opposizione non è possibile opporre circostanze che siano precedenti o contestuali alla formazione del titolo di natura giudiziale, ma solo circostanze successive ad esso;
nel caso di specie, poi, la sentenza azionata è passata in giudicato, con copertura del dedotto e del deducibile.
3 Il ha chiesto quindi il rigetto del ricorso. CP_1
In corso di causa l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo è stata parzialmente accolta, con ordinanza emessa in data 22/8/2025.
All'odierna udienza parte opponente ha dichiarato di rinunciare al motivo di opposizione sopra emarginato sub d) (parziale estinzione del credito precettato in forza di intervenuti pagamenti);
parte opposta ha dichiarato di non accettare tale rinuncia.
In causa non è stata effettuata attività istruttoria.
2. Preliminarmente, devono trarsi le conseguenze dalla rinuncia, non accettata dalla parte opposta, ad uno dei motivi di opposizione, come premesso. Tale rinuncia deve necessariamente essere qualificata come rinuncia parziale agli atti, trattandosi di atto abdicativo rispetto ad autonomo e separato motivo di opposizione ex art. 615 cpc (con esso la parte opponente ha inteso fare valere, in modo appunto separato ed autonomo, non l'ingiustizia in sé della preannunciata azione esecutiva per ragioni poste in connessione con gli altri motivi di opposizione, ma proprio l'inesistenza parziale di parte del capitale oggetto di intimazione). Ne
consegue l'applicazione a tale atto del regime generale di cui all'art. 306 cpc, con conseguente efficacia della rinuncia solo su accettazione della parte che possa avere interesse alla prosecuzione della cognizione sul merito di quanto appunto rinunciato. Ora, avendo di sicuro il interesse a pronuncia che riconosca o meno l'attuale sussistenza del credito in sorte CP_1
capitale da porre in esecuzione, la mancata accettazione dell'atto abdicativo da parte del convenuto comporta l'inefficacia di esso e che la presente sentenza deve avere ad oggetto anche il motivo di opposizione emarginato in narrativa sub d).
3. Il motivo di opposizione emarginato sub a) (qualificabile come motivo di opposizione ex art. 617 co 1 cpc, posto che si lamenta carenza strutturale ed invalidità formale dell'atto di precetto)
è infondato.
4 Deve anzitutto rilevarsi che l'art. 480 cpc, ai commi 2 e 3, prevede (in seguito alle modifiche apportate dall'art. 3 del Decreto legislativo del 31/10/2024 n. 164, con effetto dal 26/11/2024):
“2. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
3. Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-
bis”.
Ora, secondo parte convenuta i soli elementi indicati nel comma 2 dell'art. 480 cit. sarebbero previsti a pena di nullità dell'atto, stante la previsione testuale contenuta in tale norma, laddove per l'elemento previsto dal comma 3 (appunto, l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione) non vi sarebbe analoga sanzione di invalidità, ricadendo quindi l'omissione in ipotesi di mera irregolarità. La tesi, per quanto suggestiva, non è fondata, posto che l'atto di precetto, pur se pre-esecutivo, risponde alle regole generali previste dagli artt. 156 e ss. del cpc,
ed in particolare dall'art. 156 commi 1 e 2 cpc, a mente dei quali “1. Non può essere pronunciata
5 la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
2. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.
Occorre quindi verificare se, indipendentemente dall'assenza di sanzione testuale di nullità,
l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione costituisca requisito indispensabile per il raggiungimento degli scopi sottesi alla funzione del precetto. Il risultato della verifica è
negativo, non potendosi quindi addivenire a pronuncia di nullità dell'atto.
Depongono in tal senso le seguenti ragioni:
- anzitutto, al momento della notifica dell'atto il creditore precettante non conosce (tanto nella normalità dei casi) quali beni e/o diritti del debitore potrà aggredire, e pertanto quale mezzo di espropriazione potrà utilizzare;
nell'evidenziare che problematiche di competenza per valore o per materia in sede esecutiva non rilevano, essendo sempre competente per l'esecuzione il
Tribunale in composizione monocratica, si deve però osservare che la competenza per territorio varia a seconda dei beni e quindi del mezzo di espropriazione prescelto;
e così l'art. 26 co 1 cpc indica, per l'esecuzione forzata su beni mobili ed immobili, la competenza del Tribunale del luogo in cui le cose si trovano, mentre sia l'art. 26 co 2 sia l'art. 26 bis co 2 cpc indicano,
rispettivamente, la competenza del Tribunale in cui ha residenza, dimora, domicilio o sede legale, per le esecuzioni forzate su beni mobili iscritti in Pubblici Registri o su crediti (salva l'eccezione prevista dal comma 1 dell'art. 26 bis cpc per le esecuzioni contro le pubbliche amministrazioni), mentre l'art. 26 co 3 cpc stabilisce per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare la competenza del Tribunale del luogo di adempimento dell'obbligo; la previsione, già
in sede di precetto, della competenza del giudice dell'esecuzione è quindi, normalmente,
inesigibile, anche in considerazione del fatto che la parte creditrice può (v. art. 483 cpc)
cumulare diversi mezzi di espropriazione, anche in tempi successivi, con possibili conseguenti
6 differenze nella competenza per le relative esecuzioni (tanto succede, normalmente, quando,
scelto un mezzo di espropriazione, il creditore abbia modo di verificare la sua infruttuosità,
anche solo parziale, ed aggredisca pertanto altri diritti del debitore;
una simile ipotesi rende ulteriormente palese l'inesigibilità, al momento della redazione del precetto, della previsione della competenza del giudice dell'esecuzione);
- ulteriore conferma dell'inesigibilità di cui si è detto è quanto previsto dall'art. 492 bis cpc;
tale articolo del codice di rito disciplina, infatti, le modalità di ricerca, da parte del creditore,
dei beni e dei diritti del suo debitore da pignorare, ma prevede che tanto possa essere fatto, su istanza del creditore, solo dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, ed una volta decorso il termine ex art. 482 cpc;
in altri termini, anche il dato positivo ha tenuto conto della mancata conoscenza, da parte del creditore, dell'esatta composizione del patrimonio del debitore, al momento dell'atto di precetto, e non si comprende pertanto come possa esigersi la determinazione preventiva del foro della futura esecuzione, senza conoscere natura e allocazione dei beni e dei diritti da aggredire;
- ma, esaminando nello specifico la posizione del debitore destinatario del precetto, occorre anche ricostruire quale sia la funzione dell'indicazione in discorso per le esigenze di questi;
nel doversi evidenziare che il debitore sicuramente è messo a conoscenza del giudice competente per l'esecuzione una volta che sia notificato il pignoramento (formalità chiaramente ineludibile), o, per le esecuzioni per consegna o per rilascio, una volta che sia notificato l'avviso ex art. 608 cpc, si deve ritenere che la reale funzione dell'anticipazione, già nell'atto di precetto,
dell'indicazione del giudice competente per l'esecuzione, nell'ottica dell'intimato, è quella di rendere immediatamente comprensibile a quest'ultimo quale sia il giudice competente, di conseguenza, per le opposizioni ex art. 615 co 1 cpc, posto che l'art. 27 co 1 cpc individua tale competenza territoriale proprio in relazione alla competenza per l'esecuzione (non si menzionano le ipotesi di opposizione ex art. 615 co 2 e 619 cpc, in quanto evidentemente queste
7 si propongono dopo la notifica del pignoramento, con competenza per l'esecuzione, pertanto,
già nota al debitore); ma, nell'ipotesi di omissione dell'indicazione oggetto di esame, lo stesso art. 27 co 1, secondo periodo, cpc prevede la competenza del Tribunale del luogo in cui il precetto è stato notificato, richiamando il comma 3 dell'art. 480 cpc (e si deve altresì osservare che prima della modifica disposta dal dlvo 164/2024 la norma citata prevedeva il solo obbligo di elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, fatta salva, in caso di omissione di tale formalità, la competenza per le opposizioni ex art. 615 co 1
cpc presso il foro del luogo in cui è stata effettuata la notifica dell'atto; tanto conferma la funzione anche della nuova indicazione dettata dall'art. 480 cp 3 riformato, funzione appena esposta); consegue a tali considerazioni che l'indicazione prevista proprio dall'art. 480 co 3
primo periodo cpc non costituisce elemento strutturale imprescindibile dell'atto di precetto, in quanto la sua mancanza non impedisce il raggiungimento dello scopo, ovvero quello di permettere al debitore di individuare in modo certo la competenza del giudice dell'opposizione a precetto.
4. Il motivo di opposizione sopra emarginato sub b) deve essere invece qualificato come opposizione ex art. 615 co 1 cpc (per la qualificabilità in tal senso della reazione del debitore all'autoliquidazione delle spese operata in sede di precetto, v. Cass. n. 13606/2024).
Il motivo di opposizione in discorso è fondato. Infatti, la parte precettante e convenuta ha quantificato le spese dell'atto nella misura massima prevista dal DM 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento, senza che però risulti una particolare complessità e/o importanza del contenuto del precetto, che è anzi decisamente schematico e di struttura e contenuti assai semplici. Non è fondata l'eccezione del convenuto, che vorrebbe il precetto redatto per più parti
(evidentemente, il ed il suo procuratore, in proprio, quale distrattario delle spese CP_1
riconosciute nel titolo azionato), posto che nell'atto viene indicato quale parte creditrice ed intimante il solo (come avrà modo di esporsi in modo più diffuso infra). Controparte_1
8 Le spese risultano quindi eccessive rispetto a quanto riconoscibile in concreto per la redazione dell'atto, ovvero il valore medio del parametro di liquidazione, pari ad euro 236,00 oltre ad accessori (valore medio, lo si ribadisce, in assenza di particolari elementi di complessità
dell'atto).
5. Il motivo di opposizione emarginato sub c) è anch'esso fondato.
Risulta dal titolo azionato, così come è pacifico tra le parti, che le spese processuali del giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo medesimo sono state distratte in favore del procuratore alle liti del in quanto antistatario. Risulta poi dal testo dell'atto di CP_1
precetto che questo è stato intestato al solo convenuto, personalmente, e che costui ha formulato l'intimazione al pagamento senza che possa rinvenirsi alcun riferimento al procuratore alle liti,
in proprio e quale titolare del credito alla rifusione delle spese processuali;
in buona sostanza,
l'unico creditore precettante risulta essere il convenuto, e l'atto, contrariamente a quanto sostenuto in memoria di costituzione, non è riferibile a “plurime parti”.
Ciò posto, per Cass. ord. n. 6763/2014 “La notificazione della sentenza, costituente titolo sia
in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore
distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal
procuratore solo in nome (o nell'interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla
funzione - che costituisce la "ratio" dell'art. 479 cod. proc. civ. - di assicurare al debitore la
conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al
credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione
esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla
statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Ne consegue la nullità del precetto di
pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione
9 di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo
favore”.
Ora, la massima citata è in termini rispetto al caso in esame e risulta dirimente per la decisione,
in quanto risulta chiaramente che l'atto di precetto (così come la notifica del titolo esecutivo)
deve spendere il nome del soggetto creditore, dovendo il debitore essere messo a conoscenza in modo univoco degli elementi essenziali dell'atto.
Nel caso di specie, però, il precetto, lo si ribadisce, è stato elevato solo ed esclusivamente in nome e per conto del e non del procuratore distrattario (reale creditore), con CP_1
conseguente assenza di titolarità della posizione attiva intimata in capo al precettante. E' quindi fondato il motivo in esame, non sussistendo il diritto del convenuto ad agire in via esecutiva per la condanna alla rifusione delle spese processuali contenuta nel titolo.
Non può però accedersi alla tesi di parte convenuta (esposta all'udienza deputata alla trattazione dell'istanza di sospensione), secondo la quale, con il pagamento integrale del dovuto al procuratore distrattario avvenuto 10 giorni dopo la notifica dell'atto, sarebbe intervenuta cessazione della materia del contendere in merito a questa frazione dell'opposizione, in quanto
è stato soddisfatto il credito dell'effettivo titolare (il procuratore antistatario, appunto), e non quello vantato (senza fondamento) dal personalmente, con la notifica CP_1
dell'intimazione. In buona sostanza, il convenuto potrebbe teoricamente, in assenza di opposizione della debitrice-ricorrente, procedere in via esecutiva anche per le spese processuali della causa di cognizione, stante la mancata soddisfazione del credito secondo quanto indicato nel precetto (ovvero, senza il pagamento nei suoi confronti anche delle spese). La materia del contendere, pertanto, deve dichiararsi ancora sussistente, con rilievo di fondatezza del motivo in esame.
6. Il motivo di opposizione emarginato sub d) è invece infondato e deve essere rigettato.
10 Con tale motivo parte ricorrente ha sollevato exceptio de soluto, in ragione di pagamenti che sarebbero avvenuti tra l'anno 2021 e l'anno 2023 (doc. 7 bis, 8 bis, 9 bis ricorrente), in corrispondenza della consegna al delle buste paga (doc. 7, 8, 9 ricorrente), e per i Parte_2
titoli giuridici riconosciuti dalla sentenza n. 1299/2025; residuando pertanto solo un credito pari ad euro 1.296,02 netti, soddisfatto anch'esso 10 giorni dopo la notifica del precetto (doc. 5
ricorrente), con integrale tacitazione, pertanto, delle spettanze del convenuto reclamabili a titolo di capitale, in forza del titolo esecutivo.
E' dato non controvertibile che i pagamenti indicati da parte ricorrente sono tutti precedenti rispetto alla formazione del titolo (giugno 2025), e, anzi, anche rispetto all'instaurazione del relativo procedimento di cognizione (in quanto risalente al giugno del 2024; cfr. doc. 1
ricorrente).
Ciò premesso, occorre evidenziare che per costante giurisprudenza (v. ex multis, Cass. n.
22402/2008, Cass. n. 24027/2009) nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio;
“il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito
intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione
dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua
definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della
causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo
giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo,
diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel
giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la
persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua
formazione” (Cass. n. 3667/2013); quando il titolo della minacciata esecuzione sia di
11 formazione giudiziale, gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione devono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso (Cass. n. 24027/2009, Cass. n. 9205/2001); in sede di opposizione all'esecuzione (avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto, ad esempio), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può
far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Cass. n. 27159/2006).
Nel caso di specie, le eccezioni di pagamento formulate nel motivo di opposizione non sono quindi passibili di essere conosciute nella presente sede di opposizione, potendo le stesse essere al limite oggetto di doglianza nella sede di cognizione in cui è stato formato il titolo o in sede di sua impugnazione (ove possibile, dal momento che parte convenuta ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza).
7. Deve pertanto accertarsi l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere in via esecutiva in relazione a parte dei crediti oggetto di intimazione, ovvero il credito per spese da rifondersi secondo quanto deciso nella sentenza n. 1299/2025 (titolo esecutivo) e la parte eccedente il valore medio di liquidazione per ciò che riguarda le spese di precetto.
8. In punto di spese di lite occorre considerare che:
- su quattro motivi di opposizione solo due sono risultati fondati, ed uno di questi è relativo ad euro 118,00 di spese di precetto autoliquidate dalla parte in eccesso su quanto spettante (e comunque con margini di opinabilità, non sussistendo alcun parametro normativo indiscutibile che imponesse l'autoliquidazione al valore medio);
- la parte ricorrente ha visto la notifica del precetto in data 8/7/2025, ha saldato le spese del procedimento di cognizione in favore del procuratore antistatario del in data CP_1
18/7/2025 e nel medesimo giorno ha presentato il ricorso introduttivo di questo giudizio;
il
12 motivo di opposizione relativo alle spese del procedimento di cognizione è sì risultato fondato,
ma è altresì plausibile che un contatto stragiudiziale con la parte opposta e con il suo difensore,
una volta saldato il credito per spese processuali, avrebbe potuto portare ad una composizione di tale controversia già prima del radicamento dell'opposizione; un tale tipo di soluzione non è
stato però cercato dalla parte, che ha invece provveduto a dare causa alla lite, che avrebbe potuto essere, almeno in parte de qua, evitata;
- in ogni caso il peso economico dei crediti in relazione ai quali l'opposizione è stata vinta risulta del tutto marginale rispetto al totale precettato (ribadendo che la controversia in merito al credito di euro 3.500,00 per spese processuali avrebbe forse potuto essere risolta prima della fase giudiziale).
Tali considerazioni impongono la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara che non ha diritto a procedere in via esecutiva nei Controparte_1
confronti di in relazione al credito precettato per spese processuali liquidate con Parte_1
sentenza n. 1299/2025 e per spese di precetto nella misura di euro 118,00;
- rigetta per il resto il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite.
13 Torino, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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