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Sentenza 4 aprile 2022
Sentenza 4 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2022, n. 12512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12512 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI AR nato a [...] 1'8/6/2021 avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AS Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 difensore di fiducia di AR RI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ha Penale Sent. Sez. 6 Num. 12512 Anno 2022 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 23/02/2022 ordinato al Pubblico ministero di formulare nei suoi confronti l'imputazione di cui all'art. 340 cod. pen. in relazione alla interruzione della seduta del Consiglio comunale di Targento. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 410 cod. proc. pen. essendo l'opposizione all'archiviazione inammissibile per difetto di legittimazione degli opponenti, trattandosi di consiglieri comunali che hanno presentato la denuncia senza una previa deliberazione o autorizzazione in tal senso del Consiglio comunale o della Giunta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.). L'art. 409 cod. proc. pen., infatti, non prevede alcun rimedio impugnatorio avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, sia essa di svolgimento di ulteriori indagini, di imputazione coatta ovvero di archiviazione. Prima della riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 solo l'ordinanza di archiviazione era ricorribile per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Tale ultima disposizione è stata, tuttavia, abrogata dalla citata riforma, cosicché, alla stregua dell'attuale formulazione della norma e del principio di tassatività dei casi e mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.), nessuno dei provvedimenti ordinatori adottabili all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. è oggi impugnabile. Peraltro, anche durante la vigenza della precedente disciplina la giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero lo svolgimento di nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018 Toller Rv. 273578; Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017 D'Ippolito Rv. 270676; Sez. 6, n. 49093 del 11/10/2017 Russo Rv. 271499). Va, inoltre, aggiunto che in dottrina si è posto l'accento sul carattere ordinatorio dei provvedimenti in questione e sulla loro inidoneità a definire il procedimento archiviativo. 1.1 Deve, inoltre, escludersi che il provvedimento impugnato costituisca un atto abnorme, essendo espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento 2 e non determinando lo stesso alcuna stasi del procedimento, ma, al contrario, una sua progressione dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio nell'ambito della quale l'imputato potrà esercitare tutti i diritti e le facoltà previste dall'ordinamento anche in relazione all'eventuale esclusione delle parti private, ove non legittimate. Giova, al riquadro, rammentare che la categoria dell'abnormità dell'atto è stata individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale con l'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori in quanto non espressamente previsti dalla legge. In particolare, si è affermato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (carenza di potere in astratto), ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto) (in tal senso, si veda, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603). In questi casi, dunque, la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale ed il riconoscimento della ricorribilità per cassazione ha lo scopo specifico di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile. 1.2 Tornando alla fattispecie in esame, va, infine, aggiunto che la difesa dell'indagato risulta aver partecipato all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. e, in tale sede, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla ammissibilità dell'opposizione ed alla legittimazione degli opponenti, limitandosi a citare quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale di Tarcenti ed a produrre una ripresa video del 9 ottobre 2019 e copia di altra richiesta di archiviazione relativa a condotte tenute dal ricorrente durante la seduta del Consiglio comunale del 27 giugno 2017.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 febbraio 2022
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AS Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 difensore di fiducia di AR RI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ha Penale Sent. Sez. 6 Num. 12512 Anno 2022 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 23/02/2022 ordinato al Pubblico ministero di formulare nei suoi confronti l'imputazione di cui all'art. 340 cod. pen. in relazione alla interruzione della seduta del Consiglio comunale di Targento. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 410 cod. proc. pen. essendo l'opposizione all'archiviazione inammissibile per difetto di legittimazione degli opponenti, trattandosi di consiglieri comunali che hanno presentato la denuncia senza una previa deliberazione o autorizzazione in tal senso del Consiglio comunale o della Giunta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.). L'art. 409 cod. proc. pen., infatti, non prevede alcun rimedio impugnatorio avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, sia essa di svolgimento di ulteriori indagini, di imputazione coatta ovvero di archiviazione. Prima della riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 solo l'ordinanza di archiviazione era ricorribile per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Tale ultima disposizione è stata, tuttavia, abrogata dalla citata riforma, cosicché, alla stregua dell'attuale formulazione della norma e del principio di tassatività dei casi e mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.), nessuno dei provvedimenti ordinatori adottabili all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. è oggi impugnabile. Peraltro, anche durante la vigenza della precedente disciplina la giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione ovvero lo svolgimento di nuove indagini, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018 Toller Rv. 273578; Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017 D'Ippolito Rv. 270676; Sez. 6, n. 49093 del 11/10/2017 Russo Rv. 271499). Va, inoltre, aggiunto che in dottrina si è posto l'accento sul carattere ordinatorio dei provvedimenti in questione e sulla loro inidoneità a definire il procedimento archiviativo. 1.1 Deve, inoltre, escludersi che il provvedimento impugnato costituisca un atto abnorme, essendo espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento 2 e non determinando lo stesso alcuna stasi del procedimento, ma, al contrario, una sua progressione dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio nell'ambito della quale l'imputato potrà esercitare tutti i diritti e le facoltà previste dall'ordinamento anche in relazione all'eventuale esclusione delle parti private, ove non legittimate. Giova, al riquadro, rammentare che la categoria dell'abnormità dell'atto è stata individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale con l'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori in quanto non espressamente previsti dalla legge. In particolare, si è affermato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (carenza di potere in astratto), ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto) (in tal senso, si veda, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603). In questi casi, dunque, la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale ed il riconoscimento della ricorribilità per cassazione ha lo scopo specifico di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile. 1.2 Tornando alla fattispecie in esame, va, infine, aggiunto che la difesa dell'indagato risulta aver partecipato all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. e, in tale sede, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla ammissibilità dell'opposizione ed alla legittimazione degli opponenti, limitandosi a citare quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale di Tarcenti ed a produrre una ripresa video del 9 ottobre 2019 e copia di altra richiesta di archiviazione relativa a condotte tenute dal ricorrente durante la seduta del Consiglio comunale del 27 giugno 2017.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 febbraio 2022