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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10808 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19063/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. r.g. 2023, avente ad oggetto impugnativa di verbale ispettivo e contestuale accertamento negativo del credito contributivo ivi accertato, pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore ( Parte_1
Avv.ti Matteo Amici, Ubero Percivalle, Andrea Frangipane) nei confronti di CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Benedetto Cimino)
[...]
che ha altresì proposto domanda riconvenzionale “con gli importi aggiornati alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio” (cfr., in termini, pag. 13 della memoria);
rilevato che il ricorso appare fondato atteso che all'esito del giudizio non risulta compiutamente dimostrata la fondatezza del credito contributivo oggetto del verbale impugnato;
rilevato infatti che parte resistente ha prodotto solo il verbale ispettivo senza produrre alcuno dei documenti posti a fondamento della pretesa creditoria per cui è causa;
rilevato che sebbene parte ricorrente abbia depositato alcuni contratti e alcune fatture, trattasi di scarna documentazione, il cui vaglio non consente di effettuare un esame compiuto ed organico dei rapporti tra la ricorrente e i soggetti terzi, in maniera tale da addivenire ad un giudizio definitorio per la fattispecie che occupa;
pagina 1 di 2 rilevato che la resistente è risultata completamente inadempiente all'onere CP_1
probatorio posto a suo carico in rodine ai fatti costitutive delle pretese creditorio oggetto del verbale id accertamento impugnato;
rilevato per tutto quanto sopra precede , e stante l'omessa prova, neppure offerta, in ordine ai fatti costitutivi della pretesa contributiva oggetto del verbale opposto, il ricorso va conseguentemente accolto con le statuizioni di cui in dispositivo;
rilevato che va conseguentemente rigettata anche la domanda riconvenzionale in quanto relativa agli importi aggiornati dei medesimi crediti rimasti del tutto indimostrati;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
dichiara non dovuti gli importi indicati nel verbale opposto, in relazione alle posizioni di e ,; CP_2 Controparte_3 CP_4
compensa le spese.
Roma, 27.10.2025
Il G.L.
P. FA
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. r.g. 2023, avente ad oggetto impugnativa di verbale ispettivo e contestuale accertamento negativo del credito contributivo ivi accertato, pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore ( Parte_1
Avv.ti Matteo Amici, Ubero Percivalle, Andrea Frangipane) nei confronti di CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Benedetto Cimino)
[...]
che ha altresì proposto domanda riconvenzionale “con gli importi aggiornati alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio” (cfr., in termini, pag. 13 della memoria);
rilevato che il ricorso appare fondato atteso che all'esito del giudizio non risulta compiutamente dimostrata la fondatezza del credito contributivo oggetto del verbale impugnato;
rilevato infatti che parte resistente ha prodotto solo il verbale ispettivo senza produrre alcuno dei documenti posti a fondamento della pretesa creditoria per cui è causa;
rilevato che sebbene parte ricorrente abbia depositato alcuni contratti e alcune fatture, trattasi di scarna documentazione, il cui vaglio non consente di effettuare un esame compiuto ed organico dei rapporti tra la ricorrente e i soggetti terzi, in maniera tale da addivenire ad un giudizio definitorio per la fattispecie che occupa;
pagina 1 di 2 rilevato che la resistente è risultata completamente inadempiente all'onere CP_1
probatorio posto a suo carico in rodine ai fatti costitutive delle pretese creditorio oggetto del verbale id accertamento impugnato;
rilevato per tutto quanto sopra precede , e stante l'omessa prova, neppure offerta, in ordine ai fatti costitutivi della pretesa contributiva oggetto del verbale opposto, il ricorso va conseguentemente accolto con le statuizioni di cui in dispositivo;
rilevato che va conseguentemente rigettata anche la domanda riconvenzionale in quanto relativa agli importi aggiornati dei medesimi crediti rimasti del tutto indimostrati;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone l'integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
dichiara non dovuti gli importi indicati nel verbale opposto, in relazione alle posizioni di e ,; CP_2 Controparte_3 CP_4
compensa le spese.
Roma, 27.10.2025
Il G.L.
P. FA
pagina 2 di 2