Sentenza 11 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2019, n. 41965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41965 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RU AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/12/2018 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Antonio Cassino, difensore di AN RU, che ha concluso ri- portandosi ai motivi e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 13/12/2010, con cui il ri- corrente era stato condannato alla pena di anni undici di reclusione per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d. P.R. 309/90, previo riconoscimento della continua- zione con i reati già giudicati con le sentenze emesse in due distinti procedimenti dalle Corti di Appello di Salerno e Napoli, rispettivamente emesse in data 30/06/09 e 23/02/07, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 12 di reclusione (anni dieci per il più grave reato di partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico, aumentata di un anno di reclusione per ciascuno dei reati-fine già giudicati con le citate sentenze: l'una relativa all'acquisto di 100 grammi di cocaina e l'altra per il trasporto di 20 kg di hashish).
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso RU Gio- vanni articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge processuale per nullità dell'udienza del 4/12/2018 e della sentenza emessa dalla Corte di appello in quella udienza, non essendosi tenuto conto del legittimo impedimento per concomitante impegno processuale addotto dal difensore di fiducia, l'avv. Mo- schetta, sul rilievo errato che l'imputato fosse assistito anche da altro difensore, l'avv. Limpido, atteso che non essendosi questo avvocato mai presentato nel corso delle precedenti udienze dovesse ritenersi tacitamente revocato o comun- que che il predetto avesse implicitamente rinunciato al mandato difensivo. Si ad- ducono al riguardo dei precedenti di legittimità che ammettono che sia la revoca che la rinuncia al mandato difensivo possano desumersi per facta concludentia, anche in assenza di un atto formale, oltre ad evidenziare che in occasione di un rinvio per impedimento dell'imputato per motivi di salute la notifica dell'avviso della udienza di rinvio è stata disposta unicamente nei confronti dell'avv. Mo- schetta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione per contradditto- rietà e travisamento della prova per avere la corte ritenuta provata la responsa- bilità per il reato di partecipazione alla associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti sulla base di intercettazioni telefoniche che dimostrano una partecipazione protrattasi per soli tre mesi a fronte di una associazione rite- nuta operativa per almeno due anni ed in mancanza della prova del pactum sce- leris non adeguatamente motivata, potendosi ricondurre l'attività criminosa del ricorrente nell'ambito di un mero rapporto di concorso di persone nel reato, sen- za una adesione duratura all'accordo associativo.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per contraddittorietà e illogicità della motivazione sempre rimarcando la brevità del tempo in cui si sa- rebbe manifestata la sua partecipazione sulla base di intercettazioni durate nei suoi confronti un mese e giorni tre a fronte di una operatività dell'associazione contestata per un periodo di due anni e dieci mesi e senza quindi la prova di un suo stabile e duraturo supporto all'associazione, essendo anche erroneo il princi- pio di diritto affermato in sentenza circa la compatibilità dell'associazione con una partecipazione limitata nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Si ritiene di dover ribadire il principio di diritto secondo cui nel vigente ordina- mento processuale penale non è ammessa la rinuncia tacita, o la revoca tacita, del mandato difensivo. Pertanto, sino a che non interviene un espresso atto contrario resta valido l'inca- rico al difensore di fiducia nominato, né tale rinuncia può desumersi dalla con- dotta processuale tenuta dal difensore poiché non compete, di certo, all'autorità giudiziaria, in difetto di una espressa disposizione di legge, sindacare, al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa previste dall'art. 105 cod. proc. pen., le scelte difensive, espressioni di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa. Diverso è il caso cui si riferisce il precedente di legittimità citato dal ricorrente (Sez. 5, 9/07/1998, n. 9478) che attiene ad una ipotesi di revoca tacita del mandato difensivo correlata all'omessa citazione per la fase del giudizio di appel- lo di altro codifensore che aveva assistito l'imputato durante la fase del primo grado, a fronte della nomina di un nuovo difensore al quale era stata affidata la difesa nel grado di appello. Una siffatta ipotesi di revoca tacita, desunta dalla nomina del nuovo difensore per la fase dell'impugnazione, non può certo essere ravvisata nel caso opposto di codifensore non revocato espressamente al quale sia stata notificata la citazione per il giudizio di appello e che sia poi rimasto assente. La revoca tacita è stata ravvisata nel caso in cui, l'imputato, senza revocare e- spressamente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d'appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affi- datogli. In tal caso può ritenersi, per "facta concludentia" ed inequivocabilmente, l'inten- to dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all'altro difensore.Con riferimento alla medesima questione, le Sezioni Unite hanno poi chiarito in quali limiti può ravvisarsi una tacita revoca del mandato, confinandola al solo ca- so di nomine eccedenti il numero consentito di due difensori in deroga al dispo- sto di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, Rv. 252027). Si è, infatti, affermato che la nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazio- ne la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la re- voca dei precedenti difensori. In motivazione la Corte ha chiarito, con riguardo al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo di- fensore, che qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, questa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni origi- nariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all'uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione le- gittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo nomi- nato. Inoltre, si è anche precisato che se il difensore anteriormente nominato è uno solo, nel caso in cui l'imputato abbia conferito mandato ad un altro legale per la impugnazione, il precedente conserva la sua qualità, non essendovi ragione per derogare alla regola dell'art.96, comma 1, cod. proc. pen., ma se sono due i di- fensori officiati per la impugnazione, prevale la nomina di questi, ex art. 571, comma 3, con conseguente implicita revoca del primo difensore. Nel caso in esame risulta, per quanto dedotto dallo stesso ricorrente, che in oc- casione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, l'imputato ha conferito mandato difensivo all'avv. Moschetta, e revocato espressamente so- lo uno dei precedenti difensori (avv. Mottola), quindi manifestando implicitamen- te la volontà opposta di non revocare l'altro difensore da cui era assistito (avv. Limpido), ponendosi comunque al di fuori dell'ambito di applicabilità dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. Si tratta, quindi, di una ipotesi del tutto diversa da quelle enucleate dalla succita- ta decisione delle Sez. U. in deroga alla regola dell'inefficacia della nomina fidu- ciaria in eccedenza, non vertendosi del caso di nomina di un terzo difensore in difetto di revoca dei precedenti, ma di nomina di un secondo difensore con revo- ca contestuale di uno soltanto dei due difensori precedentemente officiati. E' onere del difensore che eccepisce il legittimo impedimento per concomitante impegno professionale fornire la prova della revoca del codifensore. Pertanto, non avendola fornita nel caso di specie, il ricorrente non può dolersi se la Corte di appello ha ritenuto ancora valida la nomina mai revocata dell'altro di- fensore, non vedendosi nel caso di nomina di terzo difensore in eccedenza al numero massimo consentito per l'imputato di due difensori ex art.96, comma 1, cod. proc. pen, senza che rilevi neppure la questione non dedotta di eventuali nullità per l'omessa citazione del codifensore non revocato, da intendersi comun- que sanata perché non eccepita tempestivamente. Si deve rilevare in proposito che la nullità di ordine generale a regime interme- dio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio di appello, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'ad. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'ad. 182, comma secondo, dello stesso codice (Sez. 6, del 20/12/2013, Rv. 261529). Per la stessa ragione neppure ha rilievo il fatto che non sia stata disposta la noti- fica dell'avviso dell'udienza al codifensore assente a seguito del rinvio dell'udienza disposto per l'impedimento dell'imputato, non potendosi desumere da una violazione di legge non dedotta tempestivamente un argomento a soste- gno della invocata revoca tacita. Deve, infine, essere rilevato un secondo aspetto della questione che inficia la censura del ricorrente sul piano del necessario requisito di specificità del motivo sotto il profilo della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Dalla motivazione della sentenza di appello si evince che la richiesta di rinvio è stata respinta per un duplice ordine di ragioni, e non soltanto perché l'impedimento addotto riguardava uno solo dei due difensori che lo assistevano. La Corte di appello ha fatto riferimento anche alla necessità di privilegiare il pre- sente processo che aveva subito altri precedenti rinvii ripetuti e numerosi, rite- nendo che presentasse dei profili di maggiore urgenza rispetto al concomitante impegno processuale del medesimo difensore. Al riguardo il ricorrente nulla deduce. Quindi, sotto tale profilo, il motivo appare inammissibile perché non si confronta con la motivazione con cui è stata respinta la richiesta di rinvio per legittimo im- pedimento avuto riguardo ad un aspetto fattuale, qual è quello della compara- zione dell'urgenza degli impegni processuali concomitanti, che non viene neppure censurato dal ricorrente con un motivo specifico. Si deve rammentare che la decisione sulla istanza di rinvio dell'udienza per legit- timo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno profes- sionale, richiede al giudice di merito un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, per cui, anche il carattere prioritario di trattazione dei processi costituisce un parametro di valutazione che deve essere considerato ai fini della valutazione della ricorrenza del legittimo impedimento e la relativa valutazione se adeguatamente motivata non è censu- rabile in cassazione. Il giudice deve, infatti, accertare il carattere eventualmente dilatorio della richie- sta valutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio (Sez. 3, del 22/11/2016 Rv. 270330). Pertanto, attesa la duplicità delle ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, la parzialità della cen- sura per i limiti derivanti dal principio devolutivo al sindacato della corte di cas- sazione non avrebbe consentito comunque di rilevare l'ipotetica nullità della de- cisione di rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza fondata su presupposti di fatto neppure censurati e che ne avrebbero comunque giustificato l'adozione an- che ove la censura relativa al tema trattato con riferimento alla assistenza o me- no di due difensori fosse risultata fondata.
2. Gli altri motivi di ricorso sono in parte infondati ed in parte inammissibili per- ché propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sen- tenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità. E' stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la pro- pria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, at- traverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione sto- rica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Le censure dedotte dal ricorrente non evidenziano alcuna palese illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha rigettato le medesime censure proposte nell'atto di appello appaiono assolutamente coerenti con la valutazione delle risultanze istruttorie operate in modo conforme anche dal giudice di primo grado, senza che possa ravvisarsi alcuna incongruenza logica, in realtà neppure delineata nei motivi di ricorso, tutti dichiaratamente articolati per violazione di legge ma con censure in realtà rivolte unicamente a sollecitare una nuova riva- lutazione del merito. Le argomentazioni della sentenza impugnata si saldano con quelle della sentenza di primo grado, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'adesione stabile e ten- denzialmente duratura all'associazione, senza che possa rilevarsi alcuna illogicità o contraddittorietà nella valutazione delle prove.La motivazione sulla riconosciuta adesione del ricorrente all'associazione desunta dalla commissione di reati fine, come quello correlato al suo arresto perché tro- vato in possesso di 20 kg di hashish non presenta profili di manifesta illogicità. Sebbene le intercettazioni con il coinvolgimento diretto del ricorrente siano du- rate pochi mesi rispetto alla maggiore durata dell'associazione, ciò non contrad- dice affatto la valutazione espressa sull'affermata stabilità della partecipazione dell'imputato alle attività di spaccio dell'associazione, attraverso il ruolo svolto di mediatore tra i fornitori ed il gruppo facente capo a RE RO, con il quale a- vrebbe collaborato in modo determinante e tendenzialmente stabile, essendosi il rapporto associativo risolto inopinatamente ed inaspettatamente soltanto a se- guito del sequestro di tale ingente quantitativo, con l'insorgenza di sopravvenute difficoltà finanziarie. Comunque la motivazione della sentenza rende logica spiegazione in merito alla irrilevanza del tempo ai fini dell'adesione all'associazione, pur se erra laddove af- ferma che l'associazione potrebbe essere ravvisata anche nell'ipotesi di un pro- gramma criminoso a termine. Si deve ribadire, al contrario, che l'elemento distintivo tra il delitto di associa- zione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via me- ramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizza- zione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, men- tre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la per- manenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5 , 07/12/2018 ,Rv. 274442). Ma si tratta in modo evidente di una osservazione non determinante, fatta a chiusura di una motivazione che ha evidenziato al con- trario come la durata dell'apporto all'associazione da parte del RU si è inter- rotta in modo imprevedibile per effetto dell'arresto del ricorrente e del sequestro dei 20 kg di hashish in data 26/07/2004, rappresentando come il sodalizio si sa- rebbe sciolto il 2.09.2004 in concomitanza con l'ultimo contatto telefonico tra Ci- ro RE e RU nel corso del quale i due si rendevano reciprocamente il conto delle spese sostenute e delle partite di droga da liquidare. Ciò a conferma del ritenuto accertato carattere indeterminato del programma criminoso che, secondo le valutazioni operate dai giudizi di merito, ha connotato anche l'adesione dell'imputato all'associazione per delinquere al medesimo a- scritta.
3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese del procedim