Art. 20.
I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso e prima dell'entrata in vigore della presente legge.