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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 684/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
17/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2924/2019 depositato il 18/10/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 965/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 03/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976201200000459000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976201200000459000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976201200000459000 IRAP
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976201200000459000 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Avvocato parente per il contribuente chiede la sospèensione del giudizio in quanto intenzionato a presentare querela di falso nelle sedi competenti.
Il difensore di AdER si rimette alla decisione della Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, tempestivamente depositato, l'Agenzia delle entrate-riscossione impugna la sentenza n. 965/03/2019 della C.G.T. 1 di Lecce, limitatamente alla statuizione sulle cartelle esattoriali n.
05920140022199944000, 05920150006806912000, 05920150014524692000, 05920160010951960000 dichiarate inesigibili.
Dopo aver premesso che nel giudizio tributario non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345 co. 3 cpc potendo le parti depositare anche documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (in tal senso Cass. ord. 21909/2015, Cass. 12783/2015), eccepisce l'errata valutazione, da parte dei primi giudici, della relata di notifica della cartella n. 05920160010951960000, da cui risulta la consegna, in data 17.09.2016 a persona delegata dal contribuente.
Precisa, inoltre, che le cartelle in questione sono state regolarmente notificate presso il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente, il quale, tuttavia, in data 13.02.2018, ritirava personalmente l'intimazione di pagamento n. 05920179009703010000, avente ad oggetto, tra le altre, le cartelle esattoriali dichiarate inesigibili nella sentenza gravata, ma non la impugnava, precludendosi la possibilità di eccepire, successivamente, i vizi afferenti la notifica delle suddette cartelle.
Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, il rigetto del ricorso con conferma della legittimità dell'atto impugnato in relazione alle cartelle nn.05920140022199944000, 05920150006806912000,
05920150014524692000, 05920160010951960000. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Resiste Resistente_1 , difeso e rappresentato come in atti. Contesta le argomentazioni svolte dall'appellante e reitera i motivi di ricorso già articolati in primo grado in ordine alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento in questione. Con condanna dell'appellante al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appellato deposita memoria illustrativa e, con riferimento all'intimazione di pagamento n.
05920179009703010000 prodotta da AD in sede d'appello, disconosce la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento in quanto mai sottoscritto, con riserva di esperire querela di falso ex art. 221 c.p.c. nei termini di legge. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione.
All'odierna udienza il difensore del contribuente chiede la sospensione del giudizio in quanto intenzionato a presentare querela di falso nelle sedi competenti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in appello in esame l'Agenzia delle entrate-riscossione impugna la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle cartelle esattoriali nn. 05920140022199944000, 05920150006806912000,
05920150014524692000, 05920160010951960000 dichiarate inesigibili.
I primi giudici hanno accolto le doglianze del ricorrente, ritenendo nulle le notifiche delle suddette cartelle.
Il Concessionario ha contestato, con varie argomentazioni, la decisione dei primi giudici su tale punto, ma, soprattutto, ha versato in atti, per la prima volta, copia dell'intimazione di pagamento n.
05920179009703010000, ritirata, in data 13.02.2018, personalmente dal ricorrente, avente ad oggetto, tra le altre, le cartelle esattoriali dichiarate inesigibili nella sentenza gravata. Tale intimazione non è stata impugnata e si è resa definitiva.
Il Concessionario, per legittimare il proprio assunto, ha richiamato il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. ord. 21909/2015, Cass. 12783/2015), secondo cui nel giudizio tributario non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345 co. 3 cpc potendo le parti depositare anche documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Questo Collegio giudicante non ritiene di discostarsi dal suddetto orientamento, in quanto, nel processo tributario, la prova della notifica degli atti presupposti può essere prodotta per la prima volta in appello, trattandosi non di nuova eccezione, ma di documento a sostegno di una pretesa già azionata ed è consentita dall'art 58, comma 2, d. lgs. 546/1992.
Il d.lgs. 220/23, attuativo della legge delega n. 111/23 (Riforma della giustizia tributaria), non ha eliminato la possibilità di produrre nuovi documenti in appello e, pertanto, non ha introdotto preclusioni documentali analoghe a quelle del processo civile.
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 05920179009703010000, della cui regolare notifica non si può dubitare, toglie rilevanza alla eccepita irregolarità/nullità della notifica delle sottese cartelle di pagamento, in quanto qualsiasi eccezione sollevata in questa sede è tardiva con conseguente inammissibilità della stessa.
In tema di effetti della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6436/2025, ha così statuito: "In tema di contenzioso tributario, l' intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione … Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743 ) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, 22n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione”. Ne consegue che le eccezioni afferenti la nullità della notifica delle cartelle di pagamento risultano inammissibili, non potendo il contribuente rimettere in discussione, in via indiretta e tardiva, atti presupposti ormai irretrattabili.
Nessun rilievo può avere nel procedimento in esame il disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento de qua e la dichiarata intenzione di esperire querela di falso ex art. 221 c.p.c. nei termini di legge.
L'appello merita accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente alla statuizione oggetto di gravame.
Le spese di lite possono dichiararsi interamente compensate, in considerazione della prova documentale fornita, per la prima volta, nel giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la esigibilità delle cartelle esattoriali nn. 05920140022199944000, 05920150006806912000, 05920150014524692000,
05920160010951960000. Spese compensate.
Lecce, 17.09.2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
17/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2924/2019 depositato il 18/10/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 965/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 03/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976201200000459000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976201200000459000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976201200000459000 IRAP
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976201200000459000 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Avvocato parente per il contribuente chiede la sospèensione del giudizio in quanto intenzionato a presentare querela di falso nelle sedi competenti.
Il difensore di AdER si rimette alla decisione della Corte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, tempestivamente depositato, l'Agenzia delle entrate-riscossione impugna la sentenza n. 965/03/2019 della C.G.T. 1 di Lecce, limitatamente alla statuizione sulle cartelle esattoriali n.
05920140022199944000, 05920150006806912000, 05920150014524692000, 05920160010951960000 dichiarate inesigibili.
Dopo aver premesso che nel giudizio tributario non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345 co. 3 cpc potendo le parti depositare anche documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (in tal senso Cass. ord. 21909/2015, Cass. 12783/2015), eccepisce l'errata valutazione, da parte dei primi giudici, della relata di notifica della cartella n. 05920160010951960000, da cui risulta la consegna, in data 17.09.2016 a persona delegata dal contribuente.
Precisa, inoltre, che le cartelle in questione sono state regolarmente notificate presso il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente, il quale, tuttavia, in data 13.02.2018, ritirava personalmente l'intimazione di pagamento n. 05920179009703010000, avente ad oggetto, tra le altre, le cartelle esattoriali dichiarate inesigibili nella sentenza gravata, ma non la impugnava, precludendosi la possibilità di eccepire, successivamente, i vizi afferenti la notifica delle suddette cartelle.
Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, il rigetto del ricorso con conferma della legittimità dell'atto impugnato in relazione alle cartelle nn.05920140022199944000, 05920150006806912000,
05920150014524692000, 05920160010951960000. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Resiste Resistente_1 , difeso e rappresentato come in atti. Contesta le argomentazioni svolte dall'appellante e reitera i motivi di ricorso già articolati in primo grado in ordine alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento in questione. Con condanna dell'appellante al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appellato deposita memoria illustrativa e, con riferimento all'intimazione di pagamento n.
05920179009703010000 prodotta da AD in sede d'appello, disconosce la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento in quanto mai sottoscritto, con riserva di esperire querela di falso ex art. 221 c.p.c. nei termini di legge. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione.
All'odierna udienza il difensore del contribuente chiede la sospensione del giudizio in quanto intenzionato a presentare querela di falso nelle sedi competenti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in appello in esame l'Agenzia delle entrate-riscossione impugna la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle cartelle esattoriali nn. 05920140022199944000, 05920150006806912000,
05920150014524692000, 05920160010951960000 dichiarate inesigibili.
I primi giudici hanno accolto le doglianze del ricorrente, ritenendo nulle le notifiche delle suddette cartelle.
Il Concessionario ha contestato, con varie argomentazioni, la decisione dei primi giudici su tale punto, ma, soprattutto, ha versato in atti, per la prima volta, copia dell'intimazione di pagamento n.
05920179009703010000, ritirata, in data 13.02.2018, personalmente dal ricorrente, avente ad oggetto, tra le altre, le cartelle esattoriali dichiarate inesigibili nella sentenza gravata. Tale intimazione non è stata impugnata e si è resa definitiva.
Il Concessionario, per legittimare il proprio assunto, ha richiamato il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. ord. 21909/2015, Cass. 12783/2015), secondo cui nel giudizio tributario non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345 co. 3 cpc potendo le parti depositare anche documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Questo Collegio giudicante non ritiene di discostarsi dal suddetto orientamento, in quanto, nel processo tributario, la prova della notifica degli atti presupposti può essere prodotta per la prima volta in appello, trattandosi non di nuova eccezione, ma di documento a sostegno di una pretesa già azionata ed è consentita dall'art 58, comma 2, d. lgs. 546/1992.
Il d.lgs. 220/23, attuativo della legge delega n. 111/23 (Riforma della giustizia tributaria), non ha eliminato la possibilità di produrre nuovi documenti in appello e, pertanto, non ha introdotto preclusioni documentali analoghe a quelle del processo civile.
La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 05920179009703010000, della cui regolare notifica non si può dubitare, toglie rilevanza alla eccepita irregolarità/nullità della notifica delle sottese cartelle di pagamento, in quanto qualsiasi eccezione sollevata in questa sede è tardiva con conseguente inammissibilità della stessa.
In tema di effetti della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6436/2025, ha così statuito: "In tema di contenzioso tributario, l' intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione … Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743 ) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, 22n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione”. Ne consegue che le eccezioni afferenti la nullità della notifica delle cartelle di pagamento risultano inammissibili, non potendo il contribuente rimettere in discussione, in via indiretta e tardiva, atti presupposti ormai irretrattabili.
Nessun rilievo può avere nel procedimento in esame il disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento de qua e la dichiarata intenzione di esperire querela di falso ex art. 221 c.p.c. nei termini di legge.
L'appello merita accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente alla statuizione oggetto di gravame.
Le spese di lite possono dichiararsi interamente compensate, in considerazione della prova documentale fornita, per la prima volta, nel giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la esigibilità delle cartelle esattoriali nn. 05920140022199944000, 05920150006806912000, 05920150014524692000,
05920160010951960000. Spese compensate.
Lecce, 17.09.2025