Articolo 7 della Legge 3 gennaio 1981, n. 1
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 gennaio 1981
Art. 7.
L'ultimo comma dell' articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti e' attribuita una indennita' per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita'".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1981
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