Decreto cautelare 21 luglio 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2025, proposto da
NY IO NO, RI NO, ON ON, OR OR, MO DE, ER DA, IO CE, RI RG, NI DO e DA IM AJ, rappresentati e difesi dall’avvocato ALna Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Taranto n. 21;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, alla via ARno Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
- alla sentenza del T.A.R. Palermo n. 3513 del 2024, intervenuta tra le parti, che ha annullato gli artt. 3, 9, 10 e l’allegato E dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani n. 143 del 2024;
e, in via subordinata,
per l’annullamento
- dell’ordinanza prot. n. 189 del 21 maggio 2025 emanata dalla Capitaneria di Porto di Trapani recante “integrazione alla disciplina delle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo (diving, snorkeling/seawatching)”, nella parte in cui riproduce integralmente le disposizioni già annullate dal T.A.R. Sicilia, Palermo con la sentenza n. 3513/2024, tra le stesse parti e, segnatamente, ove detta una dettagliata disciplina dell'attività dei centri d'immersione ponendo limitazioni alle attività commerciali dei ricorrenti diverse e ulteriori rispetto alla legislazione nazionale di settore (artt. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'ordinanza);
- dell’allegato 1 all’ordinanza de quo, nella parte in cui ripropone fedelmente l’Allegato E all’ordinanza n. 143 del 2024 emessa dalla Capitaneria di Porto di Trapani, annullato dal T.A.R. Sicilia, Palermo con la sentenza n. 3513/2024;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche ignoto, comunque connesso, conseguente e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il decreto del Presidente di Sezione n. 409 del 21 luglio 2025;
Vista l’ordinanza cautelare n. 509 del 12 settembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. MA AR LL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO
La Capitaneria di Porto di Trapani, quale autorità responsabile del corrispondente circondario marittimo, con ordinanza n. 189 del 21 maggio 2025, disciplinava le immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo, ponendo una serie di incombenti amministrativi agli operatori del settore, sostanzialmente riproponendo, in particolare negli artt. 2, 3 e 6, le medesime disposizioni già contenute nell’ordinanza n. 143/2024 annullata in parte da questo Tribunale con sentenza n. 3513/2024.
Gli effetti di tale sentenza, impugnata dinanzi al C.G.A.R.S. con atto di appello, non venivano sospesi in quanto “ non pare spettare all’amministrazione il potere di sovrapporre proprie ulteriori determinazioni per superare gli effetti di decisioni giurisdizionali da essa non condivise, al di fuori dall’ordinario sistema delle prefate impugnazioni; e che comunque – anche in ipotesi di sospensione (ora) degli effetti della sentenza qui appellata – resterebbe in ogni caso immutato il fatto che l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani prot. n. 189 del 21 maggio 2025 (oggetto del prefato giudizio n.r.g. 1225/2025) ha inteso contraddire l’efficacia della sentenza qui gravata la quale, alla data di emanazione di detto provvedimento amministrativo, era però pienamente efficace (all’epoca neppure essendo stata investita da istanze cautelari) ” (C.G.A.R.S., 19 luglio 2025, n. 246).
Anche la nuova ordinanza n. 189 del 21 maggio 2025 veniva impugnata dai ricorrenti, proprietari di imbarcazioni adibite ad attività di diving e snorkeling , di escursionismo subacqueo e di nuoto in superficie con finalità sportive e ricreative.
Con decreto monocratico n. 409 del 21 luglio 2025, il Presidente di Sezione accoglieva la richiesta di misure cautelari monocratiche rilevando che “ il nuovo provvedimento: i) reitera il medesimo vizio; ii) risulta essere stato adottato dall’Amministrazione intimata “…nelle more delle decisioni del C.G.A. adito…” dall’Avvocatura distrettuale dello Stato che ha proposto appello avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 3513/2024 ; Considerato che l’Amministrazione non tiene nel debito conto, tuttavia, che la sentenza n.3513/2024 di questo T.A.R. è pienamente esecutiva in quanto non sospesa, né risulta essere stata proposta domanda di sospensione innanzi il giudice di appello ”.
Con successiva ordinanza n. 509 del 12 settembre 2025 veniva sospesa l’impugnata ordinanza negli artt. 2, 3 e 6 in quanto “ sussistente il fumus boni iuris rispetto al primo motivo di ricorso relativo alla denunciata incompetenza relativa della Capitaneria di Porto di Trapani, ricorrente anche nel caso in esame, come rappresentato nel precedente n. 3513/2024 ”.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti – tutti proprietari di imbarcazioni adibite ad attività di nuoto e snorkeling – deducono l’invalidità dell’ordinanza n. 189 del 21 maggio 2025 e dell’allegato 1, in via principale, perché assunti in violazione ed elusione della sentenza n. 3513/2024 resa da questo Tribunale, dunque nulli; in via subordinata perché illegittima per: a) violazione dell’art. 27, comma 9 del d.lgs. n. 171/2005 che riconosce la possibilità di una regolamentazione amministrativa dell’attività da diporto ulteriore rispetto alla legge solo in caso di esistenza di “ eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo […] d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative ”; b) violazione dell’art. 26- bis , comma 3 del d.lgs. n. 171/2005, che attribuisce alle autorità locali di Capitaneria di Porto la pianificazione, la direzione relativa ai controlli in materia di sicurezza della navigazione, non anche, dunque, la competenza regolamentare sui natanti da diporto; c) violazione del principio di proporzionalità.
Il Collegio ritiene di dover esaminare in via prioritaria la domanda principale formulata ai sensi dell’art. 112 c.p.a., senza che possa essere dedotta una violazione della regola camerale per la trattazione della domanda di ottemperanza perché il rito in concreto osservato è stato quello ordinario, dunque con garanzie maggiori per le parti di quanto previsto dall’art. 87, comma 2 c.p.a.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio premette che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b) c.p.a., può essere conseguita l’attuazione “ delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo ”: nel caso in esame, in mancanza di una pronuncia contraria del giudice d’appello, può essere dunque richiesta l’esecuzione della sentenza n. 3513/2024 resa da questo Tribunale, con cui era stata annullata per incompetenza relativa l’ordinanza dell’amministrazione resistente, n. 143/2024.
La Capitaneria di Porto di Trapani – in presenza di una pronuncia esecutiva del giudice – anziché conformare a questa il proprio potere, con l’ordinanza impugnata, ha sostanzialmente riproposto il contenuto degli artt. 3 (“ Comunicazione di inizio dell’attività di Diving e di Snorkeling individuale e guidato «c.d. seawatching» ”), 9 (“ Obblighi e divieti specifici per l'attività di Snorkeling/seawatching guidato condotta da Centri d’immersione ”, 10 (“ Obbligo di comunicazioni all’Autorità Marittima ”), con il rispettivo allegato E dell’ordinanza n. 143 del 3 maggio 2024, proprio in questa parte annullati da questo Tribunale, negli artt. 2 (“ Comunicazioni di inizio attività ”), 3 (“ Verifiche C.I.A. ”) e 6 (“ Obbligo di comunicazioni all’Autorità Marittima ”), oltre che nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 189 del 21 maggio 2025.
Le disposizioni appena richiamate, oltre a essere sovrapponibili nel contenuto alle altre già annullate, sono anche state scientemente riproposte dall’amministrazione, in spregio alla decisione di questo Tribunale che riteneva erroneamente priva di effetti “ nelle more delle decisioni del C.G.A. adito ” (v. p. 2 ordinanza n. 189/2025).
Da quanto rappresentato emerge che la parte di ordinanza impugnata è stata adottata in violazione della sentenza n. 3513/2024 resa da questo Tribunale ed è dunque nulla e priva di ogni effetto.
Dall’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza deriva l’assorbimento della domanda di annullamento, espressamente proposta in via subordinata dalla parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nel senso di cui in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara nulli gli artt. 2, 3 e 6 dell’ordinanza n. 189 del 21 maggio 2025 della Capitaneria di Porto di Trapani, oltre all’allegato 1 all’ordinanza.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO AL, Presidente
EL RA US, Primo Referendario
MA AR LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AR LL | RO AL |
IL SEGRETARIO