CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2024, n. 29137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29137 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/02/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. VINCENZO SAPIA, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 27 dicembre 2023, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di VA AN, in relazione al reato di scambio elettorale politico-mafioso. 2. Ricorre per cassazione VA AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione. Secondo la difesa, non Penale Sent. Sez. 2 Num. 29137 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/06/2024 sarebbero stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, tenuto conto del fatto che le intercettazioni su cui si fonda l'ordinanza del riesame hanno tutte per oggetto terzi soggetti, senza che mai l'indagato partecipi ai dialoghi captati, il cui contenuto sarebbe stato oltretutto travisato dai giudici della cautela. Difetterebbe, pertanto, la prova di contatti tra AN e DO, dell'accettazione da parte del candidato della promessa illecita e del conseguente accordo, del versamento di somme da parte di AN per sostenere la propria campagna elettorale e comunque la consapevolezza in capo al ricorrente della caratura mafiosa del suo interlocutore. Il ricorrente, sulla scena politica locale da anni, con un suo personale seguito elettorale, non avrebbe avuto bisogno del sostegno malavitoso per la nuova elezione. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla richiesta di riqualificazione dei fatti a titolo di corruzione elettorale. Non si sarebbe, infine, chiarito se DO (mai destinatario di condanne o misure di prevenzione per fatti di mafia) agisse uti singulus o come esponente della cosca, con quanto ne consegue in termini di necessità del metodo mafioso nel procacciamento dei voti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Tribunale del riesame, con costante richiamo delle emergenze procedimentali (in particolare, ma non solo, al trasparente contenuto delle conversazioni intercettate), ha dato più che adeguata spiegazione, priva di vizi logico-giuridici, in ordine all'azione collettiva del clan DO di pilotare le elezioni comunali del 2021 a Statte, sostenendo con forza le candidature di Andrioli, ON e AN (pp. 4-7, 9-10), al successo di tale iniziativa, anche per l'intervento della consorteria (pp. 7-8), al legame tra il clan e AN, anche in prospettiva futura, sulla base della piena consapevolezza del ricorrente in ordine al supporto ricevuto e del conferimento da parte sua di liquidità per le spese elettorali gestite dall'organizzazione mafiosa, nonché degli illeciti favori già offerti, nella veste di commercialista, alla famiglia DO e di alcuni contatti riservati intercorsi de visu tra l'indagato e il capomafia (pp. 9-11), alla logica conclusione della sussistenza di un accordo politico-mafioso, data l'assodata disponibilità di AN a soddisfare le specifiche esigenze del sodalizio (pp. 11-12). 3.2. La consistenza dei gravi indizi di colpevolezza può essere oggetto di scrutinio in sede di legittimità solo attraverso le censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Peraltro, costituisce questione schiettamente fattuale, 2 rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate (cfr., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). D'altronde, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, ben può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150-04; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). L'esistenza dell'intesa, infine, può desumersi, in via indiziaria, anche da indicatori sintomatici, come non illogicamente desunto nell'ordinanza impugnata (Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638; Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157). 3.3. Le doglianze risultano dunque insuperabilmente generiche, in quanto reiterano censure già compiutamente disattese dal Tribunale, non consentite, laddove sollecitano un'impossibile rilettura del compendio investigativo, e manifestamente infondate in punto di diritto, nei termini sopra indicati. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. VINCENZO SAPIA, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 27 dicembre 2023, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di VA AN, in relazione al reato di scambio elettorale politico-mafioso. 2. Ricorre per cassazione VA AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione. Secondo la difesa, non Penale Sent. Sez. 2 Num. 29137 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/06/2024 sarebbero stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, tenuto conto del fatto che le intercettazioni su cui si fonda l'ordinanza del riesame hanno tutte per oggetto terzi soggetti, senza che mai l'indagato partecipi ai dialoghi captati, il cui contenuto sarebbe stato oltretutto travisato dai giudici della cautela. Difetterebbe, pertanto, la prova di contatti tra AN e DO, dell'accettazione da parte del candidato della promessa illecita e del conseguente accordo, del versamento di somme da parte di AN per sostenere la propria campagna elettorale e comunque la consapevolezza in capo al ricorrente della caratura mafiosa del suo interlocutore. Il ricorrente, sulla scena politica locale da anni, con un suo personale seguito elettorale, non avrebbe avuto bisogno del sostegno malavitoso per la nuova elezione. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla richiesta di riqualificazione dei fatti a titolo di corruzione elettorale. Non si sarebbe, infine, chiarito se DO (mai destinatario di condanne o misure di prevenzione per fatti di mafia) agisse uti singulus o come esponente della cosca, con quanto ne consegue in termini di necessità del metodo mafioso nel procacciamento dei voti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Tribunale del riesame, con costante richiamo delle emergenze procedimentali (in particolare, ma non solo, al trasparente contenuto delle conversazioni intercettate), ha dato più che adeguata spiegazione, priva di vizi logico-giuridici, in ordine all'azione collettiva del clan DO di pilotare le elezioni comunali del 2021 a Statte, sostenendo con forza le candidature di Andrioli, ON e AN (pp. 4-7, 9-10), al successo di tale iniziativa, anche per l'intervento della consorteria (pp. 7-8), al legame tra il clan e AN, anche in prospettiva futura, sulla base della piena consapevolezza del ricorrente in ordine al supporto ricevuto e del conferimento da parte sua di liquidità per le spese elettorali gestite dall'organizzazione mafiosa, nonché degli illeciti favori già offerti, nella veste di commercialista, alla famiglia DO e di alcuni contatti riservati intercorsi de visu tra l'indagato e il capomafia (pp. 9-11), alla logica conclusione della sussistenza di un accordo politico-mafioso, data l'assodata disponibilità di AN a soddisfare le specifiche esigenze del sodalizio (pp. 11-12). 3.2. La consistenza dei gravi indizi di colpevolezza può essere oggetto di scrutinio in sede di legittimità solo attraverso le censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Peraltro, costituisce questione schiettamente fattuale, 2 rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate (cfr., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). D'altronde, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, ben può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150-04; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). L'esistenza dell'intesa, infine, può desumersi, in via indiziaria, anche da indicatori sintomatici, come non illogicamente desunto nell'ordinanza impugnata (Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638; Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157). 3.3. Le doglianze risultano dunque insuperabilmente generiche, in quanto reiterano censure già compiutamente disattese dal Tribunale, non consentite, laddove sollecitano un'impossibile rilettura del compendio investigativo, e manifestamente infondate in punto di diritto, nei termini sopra indicati. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2024 Il Presidente