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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17176/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083596803000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12739/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 9720249083596803 000, notificata in data 14.10.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il pagamento di € 31.198,99 contestando il mancato pagamento dell'avviso di accertamento n. 4647, notificato il 20 agosto 2021 da Roma Capitale, per omesso versamento dell'IMU 2016.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e, come primo motivo di impugnazione, eccepisce la prescrizione della richiesta di pagamento per decorrenza del termine quinquennale stabilito per l'attività di accertamento.
Il ricorrente inoltre sostiene di essere iscritto all'AIRE con residenza in Sud Africa e di non aver ricevuto la notifica dell'originario avviso di accertamento con conseguente decadenza dell'Ufficio dal diritto di esercizio della azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di parte ricorrente in quanto riferibili esclusivamente all'operato dell'Ente impositore Roma Capitale.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 consegnandolo presso la residenza del ricorrente in Sud Africa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata dal ricorrente, Roma Capitale ha fornito in giudizio la prova della notifica dell'avviso di accertamento oggetto di intimazione.
In particolare l'atto risulta notificato al ricorrente mediante spedizione per raccomandata ai sensi del quarto comma dell'articolo 60 del DPR 600/73 per il quale "la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero".
Nel caso di specie l'avviso di accertamento, inviato con raccomandata RC 11152152 1 IT del 24.05.2021, risulta consegnato il 20.08.2021 nelle mani del destinatario presso la sua residenza in Melkbosstrand,
Capetown (Sud Africa), Indirizzo_1. La regolare notifica dell'avviso di accertamento e la sua mancata impugnazione oltre a determinare la definitività della pretesa tributaria costituisce anche legittimo presupposto per la successiva intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione e notificata il 14.10.2024 entro i termini prescrizionali e decadenziali previsti dalla legge.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.200,00 in favore di Roma Capitale ed € 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione con attribuzione all'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Presidente estensore
ND TI
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17176/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083596803000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12739/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 9720249083596803 000, notificata in data 14.10.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il pagamento di € 31.198,99 contestando il mancato pagamento dell'avviso di accertamento n. 4647, notificato il 20 agosto 2021 da Roma Capitale, per omesso versamento dell'IMU 2016.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e, come primo motivo di impugnazione, eccepisce la prescrizione della richiesta di pagamento per decorrenza del termine quinquennale stabilito per l'attività di accertamento.
Il ricorrente inoltre sostiene di essere iscritto all'AIRE con residenza in Sud Africa e di non aver ricevuto la notifica dell'originario avviso di accertamento con conseguente decadenza dell'Ufficio dal diritto di esercizio della azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di parte ricorrente in quanto riferibili esclusivamente all'operato dell'Ente impositore Roma Capitale.
Roma Capitale si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 consegnandolo presso la residenza del ricorrente in Sud Africa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata dal ricorrente, Roma Capitale ha fornito in giudizio la prova della notifica dell'avviso di accertamento oggetto di intimazione.
In particolare l'atto risulta notificato al ricorrente mediante spedizione per raccomandata ai sensi del quarto comma dell'articolo 60 del DPR 600/73 per il quale "la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero".
Nel caso di specie l'avviso di accertamento, inviato con raccomandata RC 11152152 1 IT del 24.05.2021, risulta consegnato il 20.08.2021 nelle mani del destinatario presso la sua residenza in Melkbosstrand,
Capetown (Sud Africa), Indirizzo_1. La regolare notifica dell'avviso di accertamento e la sua mancata impugnazione oltre a determinare la definitività della pretesa tributaria costituisce anche legittimo presupposto per la successiva intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione e notificata il 14.10.2024 entro i termini prescrizionali e decadenziali previsti dalla legge.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.200,00 in favore di Roma Capitale ed € 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione con attribuzione all'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Presidente estensore
ND TI