Articolo 80 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 82Articolo 84
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 80
(Esecuzione di perquisizioni locali)
((1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.))
2. Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione e' depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che procede, e di tale deposito e' affisso un avviso alla porta del luogo dove e' stata eseguita la perquisizione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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