CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1439/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
OR OL, LA
STARITA VINCENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5596/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81220 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2220 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a IMU e TASI.
All'udienza la Corte ha pronunciato come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto che:
- i plurimi immobili in maggior numero coinvolti erano in oggetto di edilizia convenzionata, piano PEEP in Roma, area Tor Vergata;
- si trattava, quindi, di alloggi popolari, oggetto di housing sociale, e perciò di esenzione oggettiva IMU
e di rimando TASI;
- gli immobili erano stati locati a prezzo calmierato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture, come da Convenzione e graduatorie ministeriali;
- l'esenzione era stata correttamente oggetto di dichiarazione IMU;
- era stata rispettata la deliberazione comunale determinativa dei canoni agevolati;
- la tipologia di esenzione era stata confermata dalla risposta del Comune a un interpello;
- in un caso analogo era stato accolto, dalla Corte tributaria di Roma, primo e secondo grado, omologo ricorso;
- quanto ai residui due immobili, il cespite era pervenuto in quota ereditaria dal padre della deducente, come tale in usufrutto alla madre che lo aveva destinato ad abitazione principale, parimenti esente dal pagamento IMU e TASI.
Si è costituito il Comune di Roma controdeducendo che:
- ai fini dell'esenzione, gli alloggi dovevano avere le caratteristiche cristallizzate dal DM 22 aprile 2008
e richiamate dall'articolo 13, comma 2 lettera b), del d.l. n. 201 del 2011, quale convertito, ovvero: l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
il trattarsi di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione per almeno otto anni o anche alla proprietà;
- essendo gli alloggi sociali equiparati all'abitazione principale, occorreva, dunque, che l'assegnatario avesse lì la residenza;
- nei contratti di locazione depositati, mancava, in particolare, ogni riferimento e l'attestazione della
Regione da cui evincere che l'assegnatario era parte della graduatoria specifica a tal fine e titolare dei relativi requisiti necessari.
Rileva la Corte che il ricorso dev'essere respinto.
Infatti, come già statuito in identico ricorso relativo ai medesimi immobili e parti, per IMU e TASI 2018:
- l'art. 2, comma 4, d.l. n. 102 del 2013, quale convertito, prevede che: «a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture [, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del] 22 aprile 2008»;
- l'art. 1, comma 2, DM Infrastrutture 22 aprile 2008 precisa che: «è definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie»;
- pertanto, non è sufficiente per il proprietario locare gli immobili a un canone calmierato ma è necessario locarli a determinati soggetti, quelli che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- la convenzione tra il Comune e il Consorzio Cesp s.r.l. (proprietario dei beni prima del passaggio alla odierna ricorrente) ha previsto, con riferimento agli immobili oggetto del giudizio, che possano essere locati solo a soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8, della delibera Consiglio Comunale n. 1929/83;
- essendo inoltre gli alloggi sociali equiparati all'abitazione principale, occorre che l'assegnatario via abbia anche la residenza;
- (anche) nella fattispecie si deve constatare che nei contratti di locazione depositati, non vi è alcun riferimento specifico in tal senso ovvero all'attestazione della Regione da cui deve risultare che il soggetto facente parte della graduatoria è titolare dei requisiti necessari per essere assegnatario, anzi si tratta di contratti di «locazione per esigenze abitative dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata» (docc. 8 e 9 di parte ricorrente), fattispecie diversa;
- quanto, infine, ai due immobili relativamente ai quali parte ricorrente sostiene che quale abitazione della madre non proprietaria ma usufruttuaria ex lege alla morte del marito, sono esenti, anche in questo caso manca la prova della residenza della madre.
Ne deriva quanto anticipato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte resistente liquidate in 1.500,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali se dovuti.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il LA Il Presidente
OL RR RE RS
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
OR OL, LA
STARITA VINCENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5596/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81220 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2220 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a IMU e TASI.
All'udienza la Corte ha pronunciato come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto che:
- i plurimi immobili in maggior numero coinvolti erano in oggetto di edilizia convenzionata, piano PEEP in Roma, area Tor Vergata;
- si trattava, quindi, di alloggi popolari, oggetto di housing sociale, e perciò di esenzione oggettiva IMU
e di rimando TASI;
- gli immobili erano stati locati a prezzo calmierato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture, come da Convenzione e graduatorie ministeriali;
- l'esenzione era stata correttamente oggetto di dichiarazione IMU;
- era stata rispettata la deliberazione comunale determinativa dei canoni agevolati;
- la tipologia di esenzione era stata confermata dalla risposta del Comune a un interpello;
- in un caso analogo era stato accolto, dalla Corte tributaria di Roma, primo e secondo grado, omologo ricorso;
- quanto ai residui due immobili, il cespite era pervenuto in quota ereditaria dal padre della deducente, come tale in usufrutto alla madre che lo aveva destinato ad abitazione principale, parimenti esente dal pagamento IMU e TASI.
Si è costituito il Comune di Roma controdeducendo che:
- ai fini dell'esenzione, gli alloggi dovevano avere le caratteristiche cristallizzate dal DM 22 aprile 2008
e richiamate dall'articolo 13, comma 2 lettera b), del d.l. n. 201 del 2011, quale convertito, ovvero: l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
il trattarsi di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione per almeno otto anni o anche alla proprietà;
- essendo gli alloggi sociali equiparati all'abitazione principale, occorreva, dunque, che l'assegnatario avesse lì la residenza;
- nei contratti di locazione depositati, mancava, in particolare, ogni riferimento e l'attestazione della
Regione da cui evincere che l'assegnatario era parte della graduatoria specifica a tal fine e titolare dei relativi requisiti necessari.
Rileva la Corte che il ricorso dev'essere respinto.
Infatti, come già statuito in identico ricorso relativo ai medesimi immobili e parti, per IMU e TASI 2018:
- l'art. 2, comma 4, d.l. n. 102 del 2013, quale convertito, prevede che: «a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture [, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del] 22 aprile 2008»;
- l'art. 1, comma 2, DM Infrastrutture 22 aprile 2008 precisa che: «è definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie»;
- pertanto, non è sufficiente per il proprietario locare gli immobili a un canone calmierato ma è necessario locarli a determinati soggetti, quelli che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- la convenzione tra il Comune e il Consorzio Cesp s.r.l. (proprietario dei beni prima del passaggio alla odierna ricorrente) ha previsto, con riferimento agli immobili oggetto del giudizio, che possano essere locati solo a soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8, della delibera Consiglio Comunale n. 1929/83;
- essendo inoltre gli alloggi sociali equiparati all'abitazione principale, occorre che l'assegnatario via abbia anche la residenza;
- (anche) nella fattispecie si deve constatare che nei contratti di locazione depositati, non vi è alcun riferimento specifico in tal senso ovvero all'attestazione della Regione da cui deve risultare che il soggetto facente parte della graduatoria è titolare dei requisiti necessari per essere assegnatario, anzi si tratta di contratti di «locazione per esigenze abitative dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata» (docc. 8 e 9 di parte ricorrente), fattispecie diversa;
- quanto, infine, ai due immobili relativamente ai quali parte ricorrente sostiene che quale abitazione della madre non proprietaria ma usufruttuaria ex lege alla morte del marito, sono esenti, anche in questo caso manca la prova della residenza della madre.
Ne deriva quanto anticipato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte resistente liquidate in 1.500,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali se dovuti.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il LA Il Presidente
OL RR RE RS