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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/02/2026, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2321/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CR GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2495/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401465156 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401465156 TEFA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo Ta.Ri n. 112401465156, notificatole in data 8.11.2024, relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 in Roma, avente ad oggetto la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), anni 2018-2023, per l'importo di Euro 3.391,00.
In particolare ha eccepito di aver sempre pagato quanto dovuto.
Il Comune di Roma si è costituito tardivamente e ha chiesto il rigetto del ricorso pur precisando di aver effettuato un annullamento parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha pagato quanto dovuto, sino al primo semestre 2023, quantunque i bollettini di pagamento fossero intestati alla zia Nominativo_1, precedente proprietaria (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente), sulla base di una metratura di 117 mq.
Parte convenuta chiede il pagamento delle intere sei annualità e sulla base di una metratura di 128 mq (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Questa maggiore metratura non risulta provata, e gli atti di causa confermano il dato di 127 mq (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Inoltre, anche parte convenuta ammette il parziale pagamento (v. documentazione prodotta il 12.1.26 dalla parte ricorrente) e ha provveduto allo sgravio sino al 30.6.23 (v. documentazione prodotta il
10.2.26).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere parzialmente dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e l'atto impugnato annullato per il resto.
Tuttavia rimane il debito della parte ricorrente per il secondo semestre dell'anno 2023 per la metratura di
117 mq. Le spese di lite, considerato che l'errore del Comune è anche imputabile alla circostanza che non è stata effettuata la voltura dell'utenza, possono essere compensate nella misura del 50% (art. 92, c. 2, c.p.c.), la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione parziale del giudizio e annulla l'atto impugnato per il resto come in motivazione;
Compensa le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 750,00 oltre spese, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE
GI IA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CR GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2495/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401465156 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401465156 TEFA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo Ta.Ri n. 112401465156, notificatole in data 8.11.2024, relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 in Roma, avente ad oggetto la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), anni 2018-2023, per l'importo di Euro 3.391,00.
In particolare ha eccepito di aver sempre pagato quanto dovuto.
Il Comune di Roma si è costituito tardivamente e ha chiesto il rigetto del ricorso pur precisando di aver effettuato un annullamento parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha pagato quanto dovuto, sino al primo semestre 2023, quantunque i bollettini di pagamento fossero intestati alla zia Nominativo_1, precedente proprietaria (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente), sulla base di una metratura di 117 mq.
Parte convenuta chiede il pagamento delle intere sei annualità e sulla base di una metratura di 128 mq (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Questa maggiore metratura non risulta provata, e gli atti di causa confermano il dato di 127 mq (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Inoltre, anche parte convenuta ammette il parziale pagamento (v. documentazione prodotta il 12.1.26 dalla parte ricorrente) e ha provveduto allo sgravio sino al 30.6.23 (v. documentazione prodotta il
10.2.26).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere parzialmente dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e l'atto impugnato annullato per il resto.
Tuttavia rimane il debito della parte ricorrente per il secondo semestre dell'anno 2023 per la metratura di
117 mq. Le spese di lite, considerato che l'errore del Comune è anche imputabile alla circostanza che non è stata effettuata la voltura dell'utenza, possono essere compensate nella misura del 50% (art. 92, c. 2, c.p.c.), la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione parziale del giudizio e annulla l'atto impugnato per il resto come in motivazione;
Compensa le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 750,00 oltre spese, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE
GI IA