Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato.
L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.
Con effetto dal 1 gennaio 1965 e' istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato.
L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.