Decreto cautelare 25 febbraio 2026
Sentenza breve 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 02/04/2026, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2026, proposto da AO LO, NA LO, rappresentate e difese dagli avvocati Guido Alberto Inzaghi, Marsela Mersini, Tommaso Portoghese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalzuigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mascetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI De CC, Comunità Montana Valli del Verbano, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gruppo Carabinieri Forestale – Varese, Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 12/01/2026 adottata dal Sindaco del Comune di Casalzuigno e avente ad oggetto l’”attuazione di misure di messa in sicurezza e mitigazione del rischio connesse alla presenza di n. 3 esemplari di CE AB (abete rosso) ubicati in giardino privato sito in via Libertà n. 38, in prossimità della strada comunale”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto delle ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 16 febbraio 2026 prot. n. 738, con conseguente ordine al Comune di Casalzuigno di esibire la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalzuigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. UC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso
che le signore NA e AO LO sono comproprietarie dell’immobile sito nel Comune di Casalzuigno (VA) in via Libertà;
che nel giardino pertinenziale dell’immobile delle ricorrenti sono presenti n. 3 esemplari di alberi ad alto fusto, appartenenti alla famiglia del CE BI (i.e. abete rosso), soggetti nel corso del tempo a manutenzione ordinaria mediante potatura di alleggerimento;
che con ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco del Comune di Casalzuigno, ai sensi dell’art. 50, commi 4 e 5, d.lgs. n. 267/2000, a seguito di due segnalazioni in ordine alla possibile pericolosità degli alberi, è stato ritenuto che i predetti alberi, interferenti con la sede strade pubblica, costituissero una “situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità”;
che nella predetta ordinanza si dà atto che dalla perizia svolta dal tecnico agronomo incarico dal Comune emerge la presenza di criticità strutturali e fisiosanitarie degli alberi, tali da far collocare gli alberi nella “classe di rischio R4-Elevato, con valore di rischio pari a 432, per la quale risultano necessarie misure di mitigazione, inclusa la possibile rimozione delle piante”;
che con la predetta ordinanza è stato ordinato alle signore LO di provvedere entra 30 giorni alla all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza degli alberi e in particolare alla rimozione/abbattimento controllato degli alberi stessi;
2. Considerato
che le signore LO ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 1 del 12/01/2026 affidando il ricorso a tre motivi così rubricati:
“i. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo”. Parte ricorrente lamenta il difetto di istruttoria dell’ordinanza la quale si basa su di una perizia che ha applicato un livello di valutazione (“Visuale Speditivo”) non idoneo a restituire una compiuta valutazione della stabilità degli alberi in quanto avvenuta “a distanza”, ossia fondata sulla sola osservazione esterna degli esemplari. Inoltre, la stessa perizia comunale non impone, pur in presenza di un indice di rischio “R4-Elevato”, l’abbattimento quale misura necessaria.
“ii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 co. 4, d.lgs. 267/2000. Violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, leale collaborazione, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa”. Parte ricorrente lamenta che il Comune, pur avendo la perizia comunale individuato nelle “misure di mitigazione” la risposta primaria alla classe di rischio elevato, indicando la rimozione solo come una tra le possibili misure, ha disposto direttamente, in violazione del principio di proporzionalità, l’abbattimento degli alberi senza individuare misure meno invasive. Si evidenzia inoltre la carenza dei presupposti previsti per l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.
“iii. Violazione dell’art. 78 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per conflitto di interessi e sviamento”. Parte ricorrente lamenta in particolare la violazione dell’obbligo di astensione gravante sul Sindaco ai sensi dell’art. 78, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000, versando lo stesso in una situazione di conflitto di interessi, quanto meno potenziale, attesa la sussistenza di contrasti di vicinato in relazione alla caduta degli aghi di abete sul tetto dell’immobile del medesimo Sindaco;
3. che il Comune di Casalzuigno si è costituito in resistenza replicando alle censure formulate;
4. che con decreto monocratico presidenziale n. 243/2026 è stata sospesa in via provvisoria l’esecuzione dell’ordinanza impugnata;
5. che le parti si sono scambiate memorie difensive;
6. che nel corso del giudizio parte ricorrente ha dato atto di aver acquisito la documentazione amministrativa oggetto dell’istanza di accesso indicata in epigrafe, risultando così soddisfatto l’interesse all’accesso documentale;
7. Considerato
che i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati contestualmente attesa la loro connessione, risultano fondati nei termini di seguito esposti;
che l’azione amministrativa, laddove si risolve nell’afflizione della posizione giuridica del destinatario, deve rispettare il principio di proporzionalità, originariamente di matrice tedesca ed oggi divenuto principio europeo, richiamato nel nostro ordinamento dall’art. 1 della legge n. 241/1990;
che il principio di proporzionalità si risolve nelle tre componenti della idoneità della misura scelta rispetto allo scopo perseguito, della necessarietà della misura scelta rispetto ad altre meno invasive (ove sussistenti), nella proporzionalità in senso stretto ossia nell’accettabile sacrificio imposto dalla misura scelta al destinatario;
che il principio di proporzionalità opera non solo in relazione all’ordinaria azione amministrativa, bensì anche in presenza di provvedimenti contingibili e urgenti, dovendosi garantire, anche in questo caso, che l’azione venga esercitata senza ledere eccessivamente la posizione del destinatario in presenza di misure alternative comunque idonee a perseguire l’interesse pubblico;
che nel caso di specie, dall’ordinanza impugnata emerge come l’abbattimento degli alberi, pur rappresentando la permanenza degli stessi “in loco” un pericolo per la pubblica incolumità, non costituisce una misura necessaria rispetto ad altre misure, meno invasive e prive di effetti irreversibili, che potevano – e possono - individuarsi al fine di soddisfare comunque l’interesse pubblico avuto di mira;
che la perizia comunale, posta a base dell’ordinanza, indica infatti l’abbattimento come una delle possibili misure da porre in essere per fronteggiare il pericolo di cedimento degli alberi, non escludendo tuttavia l’impiego di misure di mitigazione (sebbene queste non siano state individuate in concreto);
che il Comune, prima di disporre l’abbattimento degli alberi, avrebbe dovuto quanto meno indagare la sussistenza in concreto di altre misure meno invasive idonee a salvaguardare gli alberi, senza compromettere comunque l’incolumità pubblica: dal che la fondatezza anche della censura di insufficiente istruttoria formulata sub I;
che il provvedimento gravato appare pertanto illegittimo in quanto si pone in violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e risulta inoltre adottato a seguito di una istruttoria insufficiente e va pertanto annullato;
che risulta fondato anche il terzo motivo del ricorso;
che dalla documentazione versata in atti emerge che il Sindaco del Comune di Casalzuigno, autore del provvedimento impugnato, si trova in una posizione di conflitto di interessi potenziale in relazione alla situazione giuridica oggetto dell’ordinanza da questi adottata in quanto il Sindaco stesso ha un interesse personale alla rimozione degli alberi, prospicienti la propria abitazione, alberi che nel corso del tempo gli hanno creato un pregiudizio (come emerge dalla richiesta di rimborso spese del 10.3.2025, sub doc. 7 fasc. ric., per danni da ostruzioni sul tetto di proprietà dovute alla presenza di aghi degli abeti);
che il Sindaco ha pertanto agito in conflitto di interesse potenziale e quindi in violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione, sanciti oltre che nell’art. 97 Cost., nell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, principi che, attesa la loro valenza materiale e generale, trovano applicazione analogica anche in relazione ai provvedimenti monocratici (e non solo rispetto a quelli collegiali, come prevede l’art. 78, comma 2);
che la posizione di conflitto di interesse potenziale del Sindaco poteva essere peraltro evitata mediante astensione dall’adozione del provvedimento in questione, la cui competenza nel quale caso sarebbe dovuta ricadere nella persona del Vice-Sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
Ritenuto
in conclusione che il ricorso è fondato e va pertanto accolto e che per l’effetto va annullata l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 12/01/2026;
di dichiarare la cessata materia del contendere in relazione al ricorso in materia di accesso documentale proposto da parte ricorrente in via incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
che la soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c. , spese che vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie la domanda di annullamento proposta avverso l’ordinanza contingibile e urgente del Comune di Casalzuigno n. 1 del 12/01/2026 che per l’effetto viene annullata;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in materia di accesso documentale proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. .
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano nella somma di euro 2.000,00, comprensiva di spese generali, oltre iva e cpa, fermo il rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IC, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
UC ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | Marco IC |
IL SEGRETARIO