Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento datato -OMISSIS-, notificato in pari data, avente n. Rep. -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, portante conferma del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS- -OMISSIS- in data 04.02.2024 su istanza del richiedente -OMISSIS-. -OMISSIS-, nonché l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 il dott. RC NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento in data 5.2.2025 la Prefettura di -OMISSIS- ha revocato il nulla osta all’ingresso in Italia del ricorrente, pervenuto nel territorio nazionale in forza della normativa sui flussi d’ingresso di lavoratori extracomunitari.
Tale provvedimento è stato impugnato con parallelo ricorso Rg 539/25 (con concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato). Con ordinanza propulsiva del 9.5.2025 è stato ordinato all’Amministrazione di riesaminare la fattispecie sulla base della documentazione reddituale del datore di lavoro.
La Prefettura, con provvedimento del 2.12.2025 – depositato agli atti del citato giudizio – in adempimento dell’ordinanza cautelare citata, ha riesaminato la questione ed ha confermato il provvedimento di revoca. All’udienza pubblica del 9.1.2026 l’odierno ricorrente non ha depositato memorie né è comparso all’udienza del 9.1.2026, omettendo quindi di prendere posizione sul citato atto sopravvenuto, talché questo Tribunale con sentenza-OMISSIS-ha dichiarato improcedibile il ricorso Rg 539/25.
Il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento di conferma del 2.12.2025 con il ricorso autonomo di cui in epigrafe (oggetto di ulteriore richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), notificato il 30.1.2026.
Invero, nelle more della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, la Prefettura con atto del 12.2.2026 ha revocato il citato atto di conferma del 2.12.2026, dando atto che nel corso degli anni 2024 e 2025 la situazione reddituale del datore di lavoro richiedente è migliorata e che, pertanto, tale soggetto potrà procedere all’assunzione del lavoratore ricorrente.
Alla camera di consiglio del 20.3.2025, previo avvertimento della possibilità di definizione con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della sopravvenuta emanazione del provvedimento del 12.2.2026 che ha revocato l’atto impugnato e che ha espressamente consentito l’assunzione del lavoratore ricorrente.
La particolarità della vicenda e il comportamento tenuto dalle parti, inducono a ritenere sussistenti le ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE CA, Presidente
RC NE, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC NE | PE CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.