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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2542/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2542/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSITTO Parte_1 C.F._1
LO CH ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1 difensore, via Oberdan n. 29, Pisa
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso all'udienza dell'11 dicembre 2025, il cui verbale
è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 4 settembre 2025, ha allegato di aver Parte_1 contratto il 16 giugno 2014 in Pisa matrimonio con dall'unione col quale non Parte_2 sono nati figli.
Ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale e che non è a conoscenza della residenza, dimora o domicilio del marito. Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi senza alcuna condizione accessoria.
Il resistente, seppur raggiunto da rituale notifica, non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza dell'11 dicembre 2025, all'esito della quale il Giudice, dichiarata la contumacia di ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Parte_2
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in misura da quantificarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, Parte_1 Parte_2
.
[...]
Visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002,
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite – da quantificarsi con separato provvedimento – in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa il giorno 16 giugno 2014, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pisa al n. 37, parte I, serie, anno 2014, ufficio 1.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 11/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2542/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSITTO Parte_1 C.F._1
LO CH ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1 difensore, via Oberdan n. 29, Pisa
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso all'udienza dell'11 dicembre 2025, il cui verbale
è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 4 settembre 2025, ha allegato di aver Parte_1 contratto il 16 giugno 2014 in Pisa matrimonio con dall'unione col quale non Parte_2 sono nati figli.
Ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale e che non è a conoscenza della residenza, dimora o domicilio del marito. Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi senza alcuna condizione accessoria.
Il resistente, seppur raggiunto da rituale notifica, non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza dell'11 dicembre 2025, all'esito della quale il Giudice, dichiarata la contumacia di ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Parte_2
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in misura da quantificarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, Parte_1 Parte_2
.
[...]
Visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002,
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite – da quantificarsi con separato provvedimento – in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa il giorno 16 giugno 2014, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pisa al n. 37, parte I, serie, anno 2014, ufficio 1.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 11/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina