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Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 41909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41909 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES DA CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 06/04/2022 ELla CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo 44--Rrem-eh+cele l'inammissibilità EL ricorso. udito il difensore L'avvocato GERACE ARMANDO chiede l'accoglimento EL ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 41909 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma ELla sentenza emessa in data 16 marzo 2015 dal Tribunale di Locri, che dichiarava la responsabilità di AM CO ES in ordine al ELitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - per avere partecipato all'associazione di tipo mafioso 'ndrangheta e in particolare alla sua articolazione denominata cosca Commisso di Siderno - aggravato dall'essere l'associazione armata, e lo condannava alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, ha rideterminato detta pena in anni nove di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ES propone ricorso per cassazione, articolandolo in due atti, rispettivamente a firma ELl'avv. Armando RA e ELl'avv. US Sgambellone. 2.1. Col primo motivo EL primo atto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diritto vivente in tema di configurazione EL reato associativo e travisamento EL fatto per omissione di risultanze processuali dirimenti indicate dalla difesa. Si rileva che il nome di AM CO ES non è mai comparso in tutti i processi degli ultimi quarant'anni che hanno interessato il territorio di riferimento e in particolare in quelli più recenti e famosi (sentenza Canadian, sentenza Acero-Krupy). Si evidenzia, ripercorrendo la giurisprudenza sulla partecipazione ad associazione mafiosa, che nel caso in esame non viene individuato un contributo apprezzabile di ES alla cosca di riferimento, al di là ELl'unica e sola richiesta di intercedere per motivi politici col nipote;
intercessione che aveva, peraltro, sempre esito negativo. 2.2. Col secondo motivo EL primo atto vengono dedotte violazione degli artt. 62-bis, 81, 133 e 103 cod. pen. e motivazione apparente con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego ELle circostanze attenuanti generiche, non essendosi valorizzato a tale riguardo l'intero corso processuale. Viene, inoltre, denunciato travisamento per omessa valutazione di una serie di passaggi ELle conversazioni tra il TR (US Commisso) e MI IÀ. Si duole il difensore che la Corte territoriale: a) non abbia considerato che la difesa, sia nei motivi di appello che nella memoria prodotta in udienza, evidenziava il profilo personologico ELl'imputato, 1 connotato da un'attività lavorativa ultracinquantennale alle spalle, dall'incensuratezza e da un atteggiamento processuale collaborativo;
b) si sia focalizzata sul mero rapporto ELl'imputato col nipote, altresì assolto in quanto ritenuto non partecipe, da cui non può evincersi alcuna partecipazione associativa EL suddetto;
c) non abbia valorizzato l'età avanzata di ES, d) non abbia motivato sul concetto di gravità EL reato. 2.2. Con il secondo atto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Ci si duole che le condotte positive enucleate dall'imputazione non appaiano in alcun modo verificate. Si rileva che: - ES risulta sconosciuto finanche a US OS, collaboratore di giustizia, definito in sentenza come storico componente ELla criminalità organizzata sidernese;
- il compendio accusatorio si esaurisce in alcune captazioni all'interno ELla lavanderia Ape Green di proprietà di US Commisso, relative alle vicende politico-elettorali in cui è coinvolto il nipote ELl'imputato, US ES;
- l'imputato, pur rasentando la piaggeria nei confronti di US Commisso, non era tenuto in alcuna considerazione da questi e dal suo luogotenente IÀ, che anzi mostravano per lui disprezzo e assoluta disistima;
- il fatto che ES fosse sottoposto al volere superiore con forza e minacce costituisce riprova ELl'assenza di affectio societatis;
- l'unico compito che ES cerca di assumere è quello di "controllare" il nipote US, già consigliere comunale, senza peraltro riuscirci e, quindi, apportare alcun contributo associativo concreto;
- la condotta EL partecipe in alcun modo può essere individuata nella mera condivisione EL programma criminoso e ELle relative metodiche, essendo, invece, necessaria la concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno ELl'organizzazione criminale, che deve caratterizzarsi per un impegno reciproco e costante nel tempo;
- non può essere individuata come partecipazione associativa la mera conoscenza degli assetti criminali di un territorio, connaturata al fatto di vivere nel medesimo e in un determinato contesto socioculturale;
- nè può essere valorizzato l'uso EL plurale maiestatis, tipico, invece, ELl'eloquio dialettale. I difensori insistono, alla luce di tali censure, per l'annullamento ELla sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. La sentenza di appello evidenzia, con riguardo al compendio probatorio a carico ELl'imputato, che: - incontestata l'esistenza e l'operatività EL sodalizio di stampo `ndranghetista denominato cosca Commisso, storicamente egemone nel comune do Siderno ma operante in altre parti ELla Calabria, EL territorio nazionale, EL Canada e di altri Stati, per come accertato, con il crisma ELla irrevocabilità in svariate sentenze, US Commisso, inteso il TR, risulta essere stato condannato in via definitiva nel processo Crimine quale esponente di vertice sia ELla società di Siderno, quindi ELl'omonima famiglia mafiosa, sia ELla Provincia, organismo di vertice composto da esponenti di rilievo ELla 'ndrangheta; - sono proprio le conversazioni intercettate all'interno ELla lavanderia da lui gestita in Siderno (Ape Green), spesso contrassegnate da una incontrovertibile autoevidenza, che hanno reso possibile dimostrare il suo spessore mafioso, manifestato attraverso il concreto e ripetuto esercizio di compiti di decisione, pianificazione e risoluzione dei conflitti interni all'organizzazione; - dalle analisi di quelle stesse conversazioni deriva, nella quasi totalità, la piattaforma probatoria di cui al presente processo;
- AM CO ES, invero, a differenza dei coimputati, risulta essersi recato personalmente e in più occasioni dal TR, venendo più volte intercettato all'interno ELla lavanderia Ape Green ed essendo, pertanto, i dialoghi cui ha preso parte suscettibili di avere natura autoaccusatoria;
- l'imputato si recò una prima volta da US Commisso nell'ottobre 2009, rimandando il tenore dei dialoghi captati nell'occasione a questioni di 'ndrangheta e in particolare di affiliazioni e conferimenti di nuove cariche;
- si recò una seconda volta nel febbraio 2010, in occasione ELla quale i riferimenti erano alla posizione di altri sodali operanti nella locale di Locri, alla scelta ELla cosca di non procedere al conferimento di nuove cariche troppo rischioso per il pericolo di intercettazioni, a questioni politiche e in particolare al disappunto ELl'imputato per la condotta EL nipote US ES che non aveva ancora abbandonato il sindaco Figliomeni inviso al TR e si dimostrava refrattario a seguire le indicazioni degli uomini EL gruppo, tra le quali quella di votare SI Cherubino, indicazione che ES si diceva pronto a recepire impegnandosi presso le sue famiglie;
- l'argomento elettorale , veniva 3 ripreso successivamente dal TR mentre parlava col suo luogotenente EL IÀ che gli riferiva di aver ricordato a ES di dover rispondere ELle scelte elettorali sue e EL nipote, minacciando altrimenti quest'ultimo di pesanti ritorsioni;
- dopo qualche giorno (16 marzo 2010) TR e IÀ venivano intercettati in ambientale mentre disc:utevano ELla posizione assunta da US ES e ELla necessità che l'imputato e tutta la sua famiglia si allineassero alla decisione di sostenere Cherubino;
- due giorni dopo era direttamente ES a comunicare al TR che suo nipote non avrebbe votato Cherubino;
- dopo le elezioni regionali (4 maggio 2010) l'imputato tornava di nuovo a far visita al TR, stavolta per rassicurarlo circa l'appoggio EL nipote al prossimo candidato sindaco, CA Ritorto, che avrebbe trovato un'intesa con Cherubino;
- si aveva nella stessa occasione la prova indiretta di un primo incontro, sempre nella lavanderia, tra il TR e il nipote ELl'imputato, nel corso EL quale era stato rimproverato di aver sbagliato voto;
- nel maggio 2010 ES riprendeva con il TR ancora una volta il discorso EL conferimento di nuove cariche e nuove affiliazioni, e ELle vicende politiche, esprimendosi al plurale e ribadendo al TR di avere redarguito il nipote US, spiegandogli che avrebbe avuto il sostegno EL sodalizio ("ti appoggiamo") solo se avesse fatto determinate scelte, tra cui quella di allontanarsi da Figliomeni, e ricevendo conferma dall'interlocutore che diversamente nessuno degli abitanti ELla contrada Ferrara l'avrebbe più votato. Sottolinea la sentenza impugnata come: - sia evidente che AM CO ES fosse a conoscenza ELla composizione EL sodalizio e che lo stesso TR, quantunque non avesse manifestato nei suoi confronti particolare stima, sapesse di poter interloquire con lui in ordine alle dinamiche associative e al conferimento di nuove cariche;
- al cospetto EL TR ES si fosse più volte lamentato ELla mancata progressione criminale, dipesa invece dalla scelta EL suo interlocutore di non celebrare riti per il conferimento di nuove doti, attività ritenuta in quel momento troppo rischiosa, scelta che non avrebbe però incrinato i rapporti tra gli affiliati, basati sulla comunanza e sul rispetto mafioso tra gli uomini ("ci dobbiamo rispettare belli e puliti come prima"); - l'imputato avesse pure promosso l'affiliazione di un suo nipote, cosa che evidentemente potè fare solo e soltanto nella veste di sodale, rimarcando altresì come, nonostante la lunga militanza, non avesse mai chiesto niente per sé; - l'imputato condividesse con i/ TR anche il timore per 4 l'incessante azione repressiva ELlo Stato, coni espressioni di univoco significato autoaccusatorio (TR: "...la stanno lottando in primo piano la malavita"; ES: "adesso hanno a noi sott'occhio"); - le conversazioni abbiano, altresì, ELineato come l'imputato fosse feELe alle indicazioni di IÀ e EL TR, cercando di determinare il nipote a supportare il loro disegno politico;
- la cogenza di detta indicazione non potesse che discendere dall'intraneità ELl'imputato e dunque dalla sua sottoposizione alla catena di comando EL sodalizio. Confrontandosi con i rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello, la Corte territoriale rileva che: - la prova ELla partecipazione ad associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico- induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico ELl'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi;
- gli elementi di prova, quindi, non ELineano soltanto l'avvenuta affiliazione di ES (senza la quale di certo non avrebbe potuto chiedere un "avanzamento") e la aspirazione ad una progressione criminale, ma anche il pieno inserimento nelle dinamiche associative EL medesimo, che seguiva le indicazioni di IÀ e EL TR circa il loro disegno politico e promuoveva nuove affiliazioni;
- segni inequivoci ELla sua condotta partecipativa sono, inoltre, la conoscenza ELl'organigramma EL sodalizio e ELla ripartizione ELle cariche, nonché l'evidente condivisione di intenti, testimoniata dal ripetuto utilizzo di espressioni declinate al plurale (sintomatiche ELl'appartenenza mafiosa), dall'uso EL linguaggio 'ndranghetista e dal condiviso timore per l'azione repressiva statuale;
- i dialoghi, insomma, di natura chiaramente autoaccusatoria, rilevano la condivisione di un patrimonio di conoscenze precluso ai soggetti estranei al sodalizio, con i quali certo un esponente di vertice come il TR mai si sarebbe confrontato;
- in ragione ELla ELicatezza e riservatezza EL contesto e degli argomenti trattati e EL vincolo di segretezza che contraddistingue un sodalizio mafioso, solamente un partecipe avrebbe potuto essere coinvolto, assistere ed interloquire attivamente in simili discorsi, tra cui quelli relativi all'affiliazione di nuovi soggetti;
- ES godeva ELla possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata mafiosità e frequentava il luogo di appuntamenti dei sodali, ricevendo direttive dagli esponenti di rango e reclamando avanzamenti di grado, a riprova di un inserimento strutturale nel sodalizio, di un assoggettamento alle sue regole e al suo programma criminale;
- il fatto che la concreta attivazione di ES non abbia sortito gli effetti 5 sperati sui propositi politici EL nipote è circostanza che non incide in alcun modo sull'integrazione EL reato;
- devono, pertanto, ritenersi superati gli argomenti difensivi consistenti nel descrivere l'imputato come un soggetto intento soltanto a parlare di vicende malavitose, in quanto appassionato ELla materia, e nel ritenere la sua condotta frutto di una subcultura di contiguità e/o di soggezione. 1.2. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici e senza dubbio puntuali, la censura difensiva (primo motivo ELl'atto a firma ELl'avv. RA) che insiste sul fatto che il nome ELl'imputato non sia mai comparso prima nei processi che hanno interessato il territorio di riferimento e che il suo solo contributo sia consistito nell'intercedere senza esito sulle decisioni politiche EL nipote dimostra la sua infondatezza. Come anche si rivelano infondati i rilievi difensivi (di cui all'atto ELl'avv. Sgambellone) facenti leva sul fatto che ELl'imputato non parli il collaboratore di giustizia US OS, ovvero sulla disistima nei confronti di ES EL TR e di IÀ, sulla sottoposizione al volere superiore con forza e minacce quale riprova ELl'assenza di affectio societatis, sul contributo ELl'imputato limitato ad un'interferenza sul nipote non andata a buon fine, sull'insufficienza ELla mera conoscenza degli assetti criminale e ELl'uso EL plurale majestatis. 1.3. Inammissibile è, infine, il secondo motivo di impugnazione ELl'avv. RA. Invero, la sentenza impugnata rileva come non vi sia spazio alcuno per la concessione ELle circostanze attenuanti generiche invocate in ragione ELl'età avanzata ELl'imputato, ELla sua incensuratezza e EL suo coinvolgimento marginale nei fatti. La Corte territoriale nel non concedere dette circostanze fa leva sull'assenza di ogni elemento positivo di valutazione in considerazione in particolare ELl'intensità EL dolo (risultando l'imputato avere chiesto ripetutamente avanzamenti in grado, essersi prodigato per l'ingresso EL nipote nel sodalizio ed essersi dimostrato a conoscenza ELla composizione ELle altre locali). Rileva, inoltre, che: - l'età ELl'imputato (anni 64) all'epoca EL fatto non era avanzata, potendo lo stesso orientare le sue scelte in un senso piuttosto che nell'altro e non spiegando l'appellante in che modo il dato anagrafico abbia potuto incidere nella commissione EL fatto); - non assumono rilievo dirimente ai fini ELla concessione ELle invocate attenuanti le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da ES, che pur ammettendo di essersi recato dal TR, negava di aver interloquito su 6 questioni di 'ndrangheta o di politica, in aperto contrasto col tenore complessivo dei dialoghi intercettati, e comunque non collaborava in alcun modo. Con tale iter motivazionale il ricorrente non si confronta laddove insiste sull'omessa valorizzazione ELl'intero corso processuale e di una serie di conversazioni telefoniche tra il TR e frluià. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale EL giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento EL giudice impugnato. 2. Al rigetto consegue, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ES al pagamento ELle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente & pagamento ELle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo 44--Rrem-eh+cele l'inammissibilità EL ricorso. udito il difensore L'avvocato GERACE ARMANDO chiede l'accoglimento EL ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 41909 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 16/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma ELla sentenza emessa in data 16 marzo 2015 dal Tribunale di Locri, che dichiarava la responsabilità di AM CO ES in ordine al ELitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - per avere partecipato all'associazione di tipo mafioso 'ndrangheta e in particolare alla sua articolazione denominata cosca Commisso di Siderno - aggravato dall'essere l'associazione armata, e lo condannava alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, ha rideterminato detta pena in anni nove di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ES propone ricorso per cassazione, articolandolo in due atti, rispettivamente a firma ELl'avv. Armando RA e ELl'avv. US Sgambellone. 2.1. Col primo motivo EL primo atto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diritto vivente in tema di configurazione EL reato associativo e travisamento EL fatto per omissione di risultanze processuali dirimenti indicate dalla difesa. Si rileva che il nome di AM CO ES non è mai comparso in tutti i processi degli ultimi quarant'anni che hanno interessato il territorio di riferimento e in particolare in quelli più recenti e famosi (sentenza Canadian, sentenza Acero-Krupy). Si evidenzia, ripercorrendo la giurisprudenza sulla partecipazione ad associazione mafiosa, che nel caso in esame non viene individuato un contributo apprezzabile di ES alla cosca di riferimento, al di là ELl'unica e sola richiesta di intercedere per motivi politici col nipote;
intercessione che aveva, peraltro, sempre esito negativo. 2.2. Col secondo motivo EL primo atto vengono dedotte violazione degli artt. 62-bis, 81, 133 e 103 cod. pen. e motivazione apparente con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego ELle circostanze attenuanti generiche, non essendosi valorizzato a tale riguardo l'intero corso processuale. Viene, inoltre, denunciato travisamento per omessa valutazione di una serie di passaggi ELle conversazioni tra il TR (US Commisso) e MI IÀ. Si duole il difensore che la Corte territoriale: a) non abbia considerato che la difesa, sia nei motivi di appello che nella memoria prodotta in udienza, evidenziava il profilo personologico ELl'imputato, 1 connotato da un'attività lavorativa ultracinquantennale alle spalle, dall'incensuratezza e da un atteggiamento processuale collaborativo;
b) si sia focalizzata sul mero rapporto ELl'imputato col nipote, altresì assolto in quanto ritenuto non partecipe, da cui non può evincersi alcuna partecipazione associativa EL suddetto;
c) non abbia valorizzato l'età avanzata di ES, d) non abbia motivato sul concetto di gravità EL reato. 2.2. Con il secondo atto si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Ci si duole che le condotte positive enucleate dall'imputazione non appaiano in alcun modo verificate. Si rileva che: - ES risulta sconosciuto finanche a US OS, collaboratore di giustizia, definito in sentenza come storico componente ELla criminalità organizzata sidernese;
- il compendio accusatorio si esaurisce in alcune captazioni all'interno ELla lavanderia Ape Green di proprietà di US Commisso, relative alle vicende politico-elettorali in cui è coinvolto il nipote ELl'imputato, US ES;
- l'imputato, pur rasentando la piaggeria nei confronti di US Commisso, non era tenuto in alcuna considerazione da questi e dal suo luogotenente IÀ, che anzi mostravano per lui disprezzo e assoluta disistima;
- il fatto che ES fosse sottoposto al volere superiore con forza e minacce costituisce riprova ELl'assenza di affectio societatis;
- l'unico compito che ES cerca di assumere è quello di "controllare" il nipote US, già consigliere comunale, senza peraltro riuscirci e, quindi, apportare alcun contributo associativo concreto;
- la condotta EL partecipe in alcun modo può essere individuata nella mera condivisione EL programma criminoso e ELle relative metodiche, essendo, invece, necessaria la concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno ELl'organizzazione criminale, che deve caratterizzarsi per un impegno reciproco e costante nel tempo;
- non può essere individuata come partecipazione associativa la mera conoscenza degli assetti criminali di un territorio, connaturata al fatto di vivere nel medesimo e in un determinato contesto socioculturale;
- nè può essere valorizzato l'uso EL plurale maiestatis, tipico, invece, ELl'eloquio dialettale. I difensori insistono, alla luce di tali censure, per l'annullamento ELla sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. La sentenza di appello evidenzia, con riguardo al compendio probatorio a carico ELl'imputato, che: - incontestata l'esistenza e l'operatività EL sodalizio di stampo `ndranghetista denominato cosca Commisso, storicamente egemone nel comune do Siderno ma operante in altre parti ELla Calabria, EL territorio nazionale, EL Canada e di altri Stati, per come accertato, con il crisma ELla irrevocabilità in svariate sentenze, US Commisso, inteso il TR, risulta essere stato condannato in via definitiva nel processo Crimine quale esponente di vertice sia ELla società di Siderno, quindi ELl'omonima famiglia mafiosa, sia ELla Provincia, organismo di vertice composto da esponenti di rilievo ELla 'ndrangheta; - sono proprio le conversazioni intercettate all'interno ELla lavanderia da lui gestita in Siderno (Ape Green), spesso contrassegnate da una incontrovertibile autoevidenza, che hanno reso possibile dimostrare il suo spessore mafioso, manifestato attraverso il concreto e ripetuto esercizio di compiti di decisione, pianificazione e risoluzione dei conflitti interni all'organizzazione; - dalle analisi di quelle stesse conversazioni deriva, nella quasi totalità, la piattaforma probatoria di cui al presente processo;
- AM CO ES, invero, a differenza dei coimputati, risulta essersi recato personalmente e in più occasioni dal TR, venendo più volte intercettato all'interno ELla lavanderia Ape Green ed essendo, pertanto, i dialoghi cui ha preso parte suscettibili di avere natura autoaccusatoria;
- l'imputato si recò una prima volta da US Commisso nell'ottobre 2009, rimandando il tenore dei dialoghi captati nell'occasione a questioni di 'ndrangheta e in particolare di affiliazioni e conferimenti di nuove cariche;
- si recò una seconda volta nel febbraio 2010, in occasione ELla quale i riferimenti erano alla posizione di altri sodali operanti nella locale di Locri, alla scelta ELla cosca di non procedere al conferimento di nuove cariche troppo rischioso per il pericolo di intercettazioni, a questioni politiche e in particolare al disappunto ELl'imputato per la condotta EL nipote US ES che non aveva ancora abbandonato il sindaco Figliomeni inviso al TR e si dimostrava refrattario a seguire le indicazioni degli uomini EL gruppo, tra le quali quella di votare SI Cherubino, indicazione che ES si diceva pronto a recepire impegnandosi presso le sue famiglie;
- l'argomento elettorale , veniva 3 ripreso successivamente dal TR mentre parlava col suo luogotenente EL IÀ che gli riferiva di aver ricordato a ES di dover rispondere ELle scelte elettorali sue e EL nipote, minacciando altrimenti quest'ultimo di pesanti ritorsioni;
- dopo qualche giorno (16 marzo 2010) TR e IÀ venivano intercettati in ambientale mentre disc:utevano ELla posizione assunta da US ES e ELla necessità che l'imputato e tutta la sua famiglia si allineassero alla decisione di sostenere Cherubino;
- due giorni dopo era direttamente ES a comunicare al TR che suo nipote non avrebbe votato Cherubino;
- dopo le elezioni regionali (4 maggio 2010) l'imputato tornava di nuovo a far visita al TR, stavolta per rassicurarlo circa l'appoggio EL nipote al prossimo candidato sindaco, CA Ritorto, che avrebbe trovato un'intesa con Cherubino;
- si aveva nella stessa occasione la prova indiretta di un primo incontro, sempre nella lavanderia, tra il TR e il nipote ELl'imputato, nel corso EL quale era stato rimproverato di aver sbagliato voto;
- nel maggio 2010 ES riprendeva con il TR ancora una volta il discorso EL conferimento di nuove cariche e nuove affiliazioni, e ELle vicende politiche, esprimendosi al plurale e ribadendo al TR di avere redarguito il nipote US, spiegandogli che avrebbe avuto il sostegno EL sodalizio ("ti appoggiamo") solo se avesse fatto determinate scelte, tra cui quella di allontanarsi da Figliomeni, e ricevendo conferma dall'interlocutore che diversamente nessuno degli abitanti ELla contrada Ferrara l'avrebbe più votato. Sottolinea la sentenza impugnata come: - sia evidente che AM CO ES fosse a conoscenza ELla composizione EL sodalizio e che lo stesso TR, quantunque non avesse manifestato nei suoi confronti particolare stima, sapesse di poter interloquire con lui in ordine alle dinamiche associative e al conferimento di nuove cariche;
- al cospetto EL TR ES si fosse più volte lamentato ELla mancata progressione criminale, dipesa invece dalla scelta EL suo interlocutore di non celebrare riti per il conferimento di nuove doti, attività ritenuta in quel momento troppo rischiosa, scelta che non avrebbe però incrinato i rapporti tra gli affiliati, basati sulla comunanza e sul rispetto mafioso tra gli uomini ("ci dobbiamo rispettare belli e puliti come prima"); - l'imputato avesse pure promosso l'affiliazione di un suo nipote, cosa che evidentemente potè fare solo e soltanto nella veste di sodale, rimarcando altresì come, nonostante la lunga militanza, non avesse mai chiesto niente per sé; - l'imputato condividesse con i/ TR anche il timore per 4 l'incessante azione repressiva ELlo Stato, coni espressioni di univoco significato autoaccusatorio (TR: "...la stanno lottando in primo piano la malavita"; ES: "adesso hanno a noi sott'occhio"); - le conversazioni abbiano, altresì, ELineato come l'imputato fosse feELe alle indicazioni di IÀ e EL TR, cercando di determinare il nipote a supportare il loro disegno politico;
- la cogenza di detta indicazione non potesse che discendere dall'intraneità ELl'imputato e dunque dalla sua sottoposizione alla catena di comando EL sodalizio. Confrontandosi con i rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello, la Corte territoriale rileva che: - la prova ELla partecipazione ad associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico- induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico ELl'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi;
- gli elementi di prova, quindi, non ELineano soltanto l'avvenuta affiliazione di ES (senza la quale di certo non avrebbe potuto chiedere un "avanzamento") e la aspirazione ad una progressione criminale, ma anche il pieno inserimento nelle dinamiche associative EL medesimo, che seguiva le indicazioni di IÀ e EL TR circa il loro disegno politico e promuoveva nuove affiliazioni;
- segni inequivoci ELla sua condotta partecipativa sono, inoltre, la conoscenza ELl'organigramma EL sodalizio e ELla ripartizione ELle cariche, nonché l'evidente condivisione di intenti, testimoniata dal ripetuto utilizzo di espressioni declinate al plurale (sintomatiche ELl'appartenenza mafiosa), dall'uso EL linguaggio 'ndranghetista e dal condiviso timore per l'azione repressiva statuale;
- i dialoghi, insomma, di natura chiaramente autoaccusatoria, rilevano la condivisione di un patrimonio di conoscenze precluso ai soggetti estranei al sodalizio, con i quali certo un esponente di vertice come il TR mai si sarebbe confrontato;
- in ragione ELla ELicatezza e riservatezza EL contesto e degli argomenti trattati e EL vincolo di segretezza che contraddistingue un sodalizio mafioso, solamente un partecipe avrebbe potuto essere coinvolto, assistere ed interloquire attivamente in simili discorsi, tra cui quelli relativi all'affiliazione di nuovi soggetti;
- ES godeva ELla possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata mafiosità e frequentava il luogo di appuntamenti dei sodali, ricevendo direttive dagli esponenti di rango e reclamando avanzamenti di grado, a riprova di un inserimento strutturale nel sodalizio, di un assoggettamento alle sue regole e al suo programma criminale;
- il fatto che la concreta attivazione di ES non abbia sortito gli effetti 5 sperati sui propositi politici EL nipote è circostanza che non incide in alcun modo sull'integrazione EL reato;
- devono, pertanto, ritenersi superati gli argomenti difensivi consistenti nel descrivere l'imputato come un soggetto intento soltanto a parlare di vicende malavitose, in quanto appassionato ELla materia, e nel ritenere la sua condotta frutto di una subcultura di contiguità e/o di soggezione. 1.2. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici e senza dubbio puntuali, la censura difensiva (primo motivo ELl'atto a firma ELl'avv. RA) che insiste sul fatto che il nome ELl'imputato non sia mai comparso prima nei processi che hanno interessato il territorio di riferimento e che il suo solo contributo sia consistito nell'intercedere senza esito sulle decisioni politiche EL nipote dimostra la sua infondatezza. Come anche si rivelano infondati i rilievi difensivi (di cui all'atto ELl'avv. Sgambellone) facenti leva sul fatto che ELl'imputato non parli il collaboratore di giustizia US OS, ovvero sulla disistima nei confronti di ES EL TR e di IÀ, sulla sottoposizione al volere superiore con forza e minacce quale riprova ELl'assenza di affectio societatis, sul contributo ELl'imputato limitato ad un'interferenza sul nipote non andata a buon fine, sull'insufficienza ELla mera conoscenza degli assetti criminale e ELl'uso EL plurale majestatis. 1.3. Inammissibile è, infine, il secondo motivo di impugnazione ELl'avv. RA. Invero, la sentenza impugnata rileva come non vi sia spazio alcuno per la concessione ELle circostanze attenuanti generiche invocate in ragione ELl'età avanzata ELl'imputato, ELla sua incensuratezza e EL suo coinvolgimento marginale nei fatti. La Corte territoriale nel non concedere dette circostanze fa leva sull'assenza di ogni elemento positivo di valutazione in considerazione in particolare ELl'intensità EL dolo (risultando l'imputato avere chiesto ripetutamente avanzamenti in grado, essersi prodigato per l'ingresso EL nipote nel sodalizio ed essersi dimostrato a conoscenza ELla composizione ELle altre locali). Rileva, inoltre, che: - l'età ELl'imputato (anni 64) all'epoca EL fatto non era avanzata, potendo lo stesso orientare le sue scelte in un senso piuttosto che nell'altro e non spiegando l'appellante in che modo il dato anagrafico abbia potuto incidere nella commissione EL fatto); - non assumono rilievo dirimente ai fini ELla concessione ELle invocate attenuanti le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da ES, che pur ammettendo di essersi recato dal TR, negava di aver interloquito su 6 questioni di 'ndrangheta o di politica, in aperto contrasto col tenore complessivo dei dialoghi intercettati, e comunque non collaborava in alcun modo. Con tale iter motivazionale il ricorrente non si confronta laddove insiste sull'omessa valorizzazione ELl'intero corso processuale e di una serie di conversazioni telefoniche tra il TR e frluià. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale EL giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento EL giudice impugnato. 2. Al rigetto consegue, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ES al pagamento ELle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente & pagamento ELle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2023.