Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
La circostanza aggravante del delitto di furto per il caso che il fatto venga commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici non ricorre nell'ipotesi in cui la sottrazione sia avvenuta su cose esistenti nella sala d'aspetto di uno studio dentistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2008, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 25/11/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 2104
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 014661/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN UC N. IL 19/09/1967;
avverso SENTENZA del 23/10/2002 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 12 marzo 2002 il giudice monocratico del Tribunale di Adria, assolveva EL CA per non avere commesso il fatto dai reati di falsificazione di un assegno tratto dal conto corrente intestato a PR IO e di truffa commessa in danno di TT IA e GA RD mediante l'utilizzazione del predetto assegno (capi B e C della imputazione).
Dichiarava invece il EL responsabile dei reati di furto aggravato ex art. 624 c.p., e ex art. 625 c.p., n. 7, contestato come commesso il 19 gennaio 1998 in danno di TA NA all'interno di un ambulatorio dentistico (capo A della imputazione) e di ricettazione di moduli per assegni di conto corrente (capi D ed E della imputazione) che costituivano provento di furto verificatosi in danno del predetto PR il 26 gennaio 1997.
Ritenuta la continuazione fra tutti i reati dei quali il EL veniva ritenuto responsabile, ravvisata l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., comma 2, per i delitti di ricettazione e giudicata comunque più grave ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., la violazione integrante il reato di ricettazione di cui al capo E), condannava l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione e 500,00 Euro di multa.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza emessa il 23 Ottobre 2002, in parziale riforma della decisione impugnata dall'imputato e dal Procuratore Generale presso la stessa Corte, determinava la pena per il reato continuato in anni 1, mesi 1 di reclusione e 500,00 Euro di multa, ritenuto più grave ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., il delitto di furto aggravato di cui al capo A), per il quale determinava la pena in anni 1 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. La Corte disattendeva la censura dell'imputato in ordine alla mancanza di querela (necessaria per l'insussistenza, secondo l'appellante, dell'aggravante contestata, per la procedibilità dell'azione penale) per il delitto di furto di cui al capo A), affermando che il fatto era avvenuto nella sala d'attesa di un ambulatorio dentistico, luogo privato aperto al pubblico cui chiunque può accedere, e riteneva provata la ricettazione di tre assegni commessa dall'imputato, riconosciuto dai testi ST e TT come colui che ebbe a consegnare loro i tre assegni - tutti provenienti dal blocchetto che era stato sottratto a PR IO e tutti recanti il nome del EL CA quale beneficiario - uno dei quali dato alla TT e gli altri due, di rispettivo importo di L. 780.000 e 150.000, versati in banca (uno di questi ultimi era stato pagato dalla cassiera ST all'imputato, intestatario di un libretto di deposito il quale esibito nell'occasione la carta d'identità).
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non era censurabile, in considerazione dei numerosi precedenti, alcuni anche recenti, per delitti contro il patrimonio.
Ha proposto ricorso per cassazione il EL deducendo:
1) Violazione di legge e travisamento del fatto in ordine alla ritenuta circostanza aggravante del delitto di furto, non potendosi considerare un ambulatorio dentistico privato stabilimento pubblico ai sensi dell'art. 625 c.p., n. 7, al quale l'ordinamento giuridico accordi quella tutela rafforzata la cui lesione costituisce la ratio dell'aggravante in questione, ed essendo non conducente l'assunto dei secondi giudici secondo il quale si tratterebbe di luogo aperto al pubblico cui può accedere chiunque "anche al fine di prenotare una visita o richiedere informazioni su tempi e modi della cura"; donde la non procedibilità in ordine al delitto di furto semplice, per difetto di querela.
2) difetto di motivazione e travisamento del fatto in ordine all'affermata responsabilità per i reati di ricettazione di cui ai capi E) e D) della imputazione, affermata sulla base della "illegittima e possibilistica " individuazione fotografica operata dalla TT e delle dichiarazioni della teste ST, queste ultime di dubbia attendibilità per non essere stata rinvenuta e prodotta in giudizio la fotocopia del documento, che ella avrebbe formato, individuante la persona che aveva posto all'incasso l'assegno compilato per l'importo di L. 150.000, in un contesto nel quale costei aveva deposto di non avere visto l'altro assegno, presentato ad altra cassiera, di L. 780.000, ed il direttore dell'istituto bancario, Vicentini, aveva affermato di non avere mai incontrato "quel giovane", diversamente da quanto dalla predetta ST riferito;
in sostanza, l'identità del soggetto possessore dell'assegno di cui al capo D) non è stata secondo il ricorrente, accertata in termini di certezza.
3) Difetto di motivazione sulla entità della pena a fronte delle censure dell'imputato appellante che valorizzavano la tossicodipendenza del medesimo, nonché del rilievo che soltanto per due furti (commessi rispettivamente nel 1999 e nel 2000) si poteva parlare di condanne per reati recenti.
Il primo motivo è fondato, atteso che i secondi giudici hanno affermato la sussistenza della circostanza aggravante del furto (sulla quale il giudice monocratico del Tribunale non si è soffermato per la relativa qualificazione) in base al luogo, "privato aperto al pubblico" (la sala d'aspetto di un laboratorio dentistico) all'interno del quale il furto fu commesso, non già per asserire l'avvenuta esposizione del bene sottratto alla pubblica fede, come era contestato (aggravante che postula comunque una esposizione "per necessità o per consuetudine", cause in ordine alle quali non si rinviene alcun riferimento nelle sentenze dei giudici di merito), ma per valorizzare la possibilità di accesso a quel luogo di "chiunque", con chiaro riferimento alla prima ipotesi di cui al contestato art. 625 c.p., n.
7. A prescindere da ogni possibile rilievo in ordine alla avvenuta o meno contestazione (in fatto) di tale circostanza aggravante, questa Corte rileva che la stessa non poteva essere affermata come sussistente nel caso di specie perché essa ricorre quando il fatto sia commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, ed in ricorso è stato fondatamente affermato che non si può equiparare, sulla sola base dell'accessibilità al luogo, la camera d'aspetto di uno studio dentistico privato ad un ufficio o stabilimento pubblico ai fini della sussistenza della circostanza aggravante in esame, la quale ricorre quando il furto sia stato commesso su cose esistenti nei detti uffici o stabilimenti. Non essendo stata proposta querela per il delitto di furto, che va qualificato come non aggravato per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alla statuizione di condanna per tale reato, procedibile a querela di parte.
Il secondo motivo posto a base del ricorso è, invece, infondato in ogni sua articolazione. I secondi giudici hanno reso, infatti, una congrua motivazione in ordine all'espresso libero convincimento della responsabilità del EL per i delitti di ricettazione de quibus, tutti provenienti da uno stesso furto (quello del libretto di moduli di assegni di conto corrente commesso il 26 dicembre 1997 in danno di tale PR, al quale era stata sottratta l'autovettura al cui interno il libretto era custodito: vedasi la sentenza di primo grado) e tutti indicanti, all'atto della loro negoziazione (uno dei due assegni, compilato) e della loro consegna in banca per l'incasso (gli altri due), il nome il EL CA come beneficiario. La Corte territoriale ha invero richiamato l'avvenuto riconoscimento fotografico, operato dalle testi TT e ST, nella persona dell'imputato, del soggetto che ebbe a compiere le suddette operazioni, ed ha sottolineato l'ulteriore risultanza che, all'atto della presentazione in banca dell'assegno di L. 150.000, il EL aveva esibito la propria carta d'identità alla cassiera ST, la quale gli aveva pagato il relativo importo.
La Corte veneta ha anche motivatamente affermato che l'essersi la TT espressa in termini "possibilistici" all'atto della individuazione fotografica non toglieva la valenza di tale individuazione quale completamento, ad abundantiam, di una serie di elementi, gravi, precisi e concordanti, i quali consentivano di identificare, senza alcun margine di incertezza, nel EL CA l'autore della spendita degli assegni di (un'unica) provenienza furtiva, ed ha tutt'altro che illogicamente escluso la incidenza sulla prova, comunque raggiunta, della mancata produzione nel processo della (non più rinvenuta) fotocopia della carta d'identità del EL che la ST aveva tratto prima di versare l'importo dell'assegno di L. 150.000.
A fronte di tali illustrati elementi, diversamente da quanto il ricorrente sostiene, non può certamente ritenersi mancante di motivazione la sentenza impugnata sotto il profilo di una dubbia attendibilità della deposizione della ST (inattendibilità che il ricorrente pretende illogicamente di trarre dalla mera mancata produzione in atti della suddetta fotocopia), ne', tantomeno, affetta da "travisamento del fatto" soltanto perché il direttore dell'istituto bancario avrebbe, a differenza da quanto la ST ricordava, affermati di non avere incontrato il soggetto che si era recato quel giorno a compiere l'operazione bancaria. Piuttosto, va rilevato che il primo giudice ha descritto le risultanze probatorie come segue. Il EL, il quale aveva acceso nell'ottobre del 1997 un libretto di deposito presso la Banca Popolare di Venezia, Agenzia di Goro, aveva chiesto, nel gennaio del 1998, di cambiare un assegno di L. 150.000 presentandosi anche in tale occasione munito di libretto di riconoscimento, assegno poi risultato provenire dal libretto sottratto al PR. Dopo una settimana la ST aveva appreso dal direttore della filiale di Gora che l'assegno in questione era risultato provento di furto, e quando - come deposto dal teste Attisani - il EL si era ripresentato, in data 12 gennaio 2008, con un altro assegno, recante l'importo di L. 780.000, proveniente dallo stesso conto, era stato bloccato e si era allontanato senza cambiare l'assegno, che era stato sequestrato. I giudici di ambo i gradi di merito hanno dunque valutate plurime risultanze fattuali come sinergicamente confluenti nella prova di identificazione nell'odierno ricorrente quale autore dei fatti di ricettazione ascrittigli, e la complessiva motivazione, su tale base, dell'affermata responsabilità di EL CA per i reati di ricettazione resiste agevolmente alle censure del ricorrente, volte a suggerire elementi di dubbio che sono stati invece fugati nella sentenza impugnata con motivazione esaustiva ed immune dai vizi dedotti.
Quanto al terzo ed ultimo dei motivi posti a sostegno del ricorso, con il quale il ricorrente denuncia difetto di motivazione in ordine alla entità della pena ed agli elementi favorevoli al riconoscimento delle invocate, ma denegate, circostanze attenuanti generiche (la giovane età, la tossicodipendenza e la risalenza temporale di tutti i precedenti penali ad eccezione "di un modestissimo tentato furto":
vedansi i motivi di appello), va osservato quanto al primo dei suddetti motivi di doglianza, che il motivo è assorbito dall'accoglimento in questa sede di quello con il quale è stata dedotta la improcedibilità dell'azione penale per il delitto di furto, in ordine al quale i secondi giudici hanno determinato la pena (pena base del reato continuato) in anni 1 di reclusione ed Euro 400 di multa, e che ove la censura fosse riferibile agli operati aumenti per continuazione in relazione ai concorrenti delitti di ricettazione, l'assoluta modestia di tali aumenti (complessivamente di mesi 1 di reclusione ed Euro 100 di multa) evidenzierebbe la manifesta infondatezza della censura medesima (tanto si osserva a prescindere dal rilievo che al EL era stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, del cui effetto aggravante i giudici di merito non hanno, immotivatamente, tenuto conto nel determinare la pena).
Quanto al lamentato diniego delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che esso deve ritenersi congruamente motivato laddove la sentenza gravata di ricorso fa richiamo alle numerose condanne (due delle quali per delitti di furto commessi rispettivamente il 31 agosto 1999 ed il 16.4.2000), tutte per reati contro il patrimonio, ed alla dimostrata proclività a delinquere dell'imputato; ne', osserva questa Corte, la tossicodipendenza e la giovane età di un soggetto che ha continuato a delinquere dagli anni '90 al 2000 possono utilmente invocate come titolo di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche).
Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'affermazione di responsabilità per il delitto di furto di cui al capo A), con restituzione degli atti al giudice a quo per la determinazione delle pene (che nella sentenza gravata di ricorsi sono state applicate a titolo di mero aumento ex art. 81 cpv. c.p., della pena base del reato continuato stabilita per il delitto di furto) in ordine ai reati di ricettazione dei quali l'imputato è stato ritenuto responsabile.
Dovrà pertanto essere corretto, nelle forme di legge, il dispositivo che segue, letto all'esito dell'odierna udienza, in ragione dell'evidente errore materiale che lo ha inficiato, errore consistito nella individuazione della pena per il delitto di furto in un mese di reclusione ed Euro 100,00 di multa, come nella sentenza di primo grado, anziché in anni 1 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, come nella sentenza gravata di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto semplice (così qualificato il fatto di cui al capo A) perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela ed elimina la corrispondente pena di mesi 1 di reclusione ed Euro 100,00 di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009