Art. 4.
Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 2 e dell' articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 , convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31 , per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall' articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , per le altre categorie dei lavoratori, sono applicati, salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo per gli agricoli, anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1 luglio 1965 al 30 giugno 1966.
Ai lavoratori agricoli di cui al quarto comma dell'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , gli assegni familiari sono corrisposti anche per l'annata successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e per tutti i giorni di disoccupazione indennizzata nell'annata medesima.
Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 2 e dell' articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354 , convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31 , per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall' articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , per le altre categorie dei lavoratori, sono applicati, salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo per gli agricoli, anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1 luglio 1965 al 30 giugno 1966.
Ai lavoratori agricoli di cui al quarto comma dell'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , gli assegni familiari sono corrisposti anche per l'annata successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e per tutti i giorni di disoccupazione indennizzata nell'annata medesima.