Sentenza 7 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2018, n. 50195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50195 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2018 |
Testo completo
A A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BE RI nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 10/11/2015 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante SPINACI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Palma SEMINARA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 10/11/2015, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 28/3/2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato BE RI NC alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e 600 euro di multa per i reati di rapina e lesioni aggravate, uniti dal vincolo della continuazione, nonché alla pena di mesi sei di reclusione e 200 euro di multa per il delitto di ricettazione aggravata.
2. Propone ricorso BE RI NC, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al disposto dell'art. 512 cod. proc. pen.: la Corte territoriale ha erroneamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni, rese in sede di denuncia e di riconoscimento fotografico dalla persona offesa NA AL, acquisite dal primo giudice ai sensi della citata norma, in assenza del requisito della imprevedibilità della sopravvenuta irreperibilità. AL, cittadino filippino, era privo di permesso di soggiorno e di stabile attività lavorativa e non aveva fornito un luogo ove reperirlo nel Paese di origine, tant'è che queste circostanze avevano indotto la difesa a richiedere il suo esame con incidente probatorio, con istanza però respinta dal giudice per le indagini preliminari. La reperibilità della persona offesa nei giorni successivi alla denuncia non costituiva un elemento idoneo per ritenere che anche in seguito la stessa sarebbe stata reperibile con alta probabilità. Le dichiarazioni di AL, che per tali ragioni non possono essere utilizzate, costituiscono l'unica fonte che consente di individuare nel ricorrente il responsabile dei fatti denunciati.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, inerente ai capi riguardanti la rapina e le lesioni aggravate. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della lettura di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., l'imprevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterio ex ante, avuto riguardo non a mere possibilità o evenienze astratte ed ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio. Inoltre la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari deve essere liberamente apprezzata dal Giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21312 del 05/04/2018, Singh, Rv. 273465; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261427; Sez. 3, n. 38342 del 25/06/2013, Umani, Rv. 256433; Sez. 2, n. 14850 del 04/03/2009, Del Gaudio, Rv. 244055; Sez. 3, n. 25110 del 13/02/2007, La Tela, Rv. 236962). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno dato atto che la persona offesa, quando si presentò a sporgere denuncia, esibì la fotocopia del passaporto, l'originale del quale era stato preso dal rapinatore, e dichiarò di avere una residenza in Italia e di svolgere una stabile attività lavorativa, precisando altresì che nel portafoglio sottrattogli erano custoditi il codice fiscale e la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il Tribunale prima e la Corte territoriale poi hanno evidenziato non solo che NA AL era stato rintracciato successivamente alla prima denuncia dalla polizia giudiziaria, ma anche che egli risultò "essersi trasferito anagraficamente dopo la denuncia" in un appartamento sito in Genazzano, dal quale si allontanò con la famiglia - secondo quanto riferito alla P.G. dalla proprietaria dello stesso - solo nel marzo del 2011, vale a dire a distanza di oltre quattro anni dai fatti e di quasi tre anni dalla data del decreto (del 17/7/2008) che dispose il giudizio. Detta significativa circostanza, obliterata dal ricorrente, conferma che, quando fu richiesto l'incidente probatorio dalla difesa, con istanza respinta dal G.i.p., non era prevedibile che, al momento della celebrazione del dibattimento, il testimone non sarebbe più stato reperibile. La sentenza impugnata, poi, si è attenuta anche al principio che la Corte di cassazione ha recepito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale, nel caso manchi una occasione in cui l'imputato possa contestare le dichiarazioni accusatorie rese da un teste nella fase delle indagini preliminari ed interrogare lo stesso in contraddittorio, tali dichiarazioni non possono costituire fonte unica o preponderante della prova della responsabilità, perché ne deriverebbe un processo non equo (Sez. U., n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250199; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900; Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266602). Il giudice di appello, infatti, aderendo alle argomentazioni svolte dal Tribunale, ha indicato gli altri elementi di prova che supportavano le dichiarazioni rese dalla persona offesa: dopo l'aggressione AL si recò al pronto soccorso dell'ospedale, come risulta dal certificato medico prodotto;
l'autovettura utilizzata per la rapina da tre uomini, indicata da AL nel modello e nella targa, è risultata essere nella disponibilità del ricorrente, come emerso dalla deposizione resa dal proprietario del veicolo PE HE, il quale ha riferito che la notte in cui si svolsero i fatti il conoscente romeno presso il quale aveva dormito se ne era impossessato a sua insaputa;
in sede di perquisizione personale, eseguita quattro mesi dopo, BE RI NC fu trovato in possesso di un telefono cellulare con una sim corrispondente a quella che in precedenza HE aveva indicato come appartenente all'uomo che lo aveva ospitato ed poi aveva preso la sua autovettura utilizzata per la rapina. Trattasi di risultati probatori che - diversamente da quanto sostenuto, peraltro assai genericamente e per la prima volta con il ricorso - hanno anche un carattere individualizzante.
4. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello, per il reato di lesioni. E' noto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2018. Sentenza a motivazione semplific