Articolo 9 della Legge 7 luglio 1901, n. 283
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 luglio 1901
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Versione
9 maggio 1985
Art. 9.

Sulla richiesta del procuratore del Re e sentito il Consiglio di disciplina dei procuratori, il tribunale potra' ordinare la sospensione temporanea od interdire il patrocinio presso le preture a coloro che, non essendo avvocati o procuratori, vi siano ammessi a norma dell'articolo 6, quando si verifichi alcuna delle cause di esclusione o di incapacita', di cui all'articolo precedente, ovvero quando il patrocinio non sia esercitato con probita' e delicatezza.

Dai decreti del tribunale relativi alle abilitazioni come da quelli di sospensione o di interdizione, potranno l'interessato ed il procuratore del Re reclamare alla Corte d'appello, entro un mese dal giorno in cui siano stati loro comunicati per mezzo della cancelleria.

Le deliberazioni del tribunale come quelle della Corte saranno prese in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, previa citazione all'interessato, che potra' anche farsi rappresentare.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo , del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 , nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 , in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all' art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901 ".
Entrata in vigore il 9 maggio 1985