CASS
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UA ME nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere IA Grazia TT;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio che conclude per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Andrea Palmiero, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza della Corte di appello di Roma, in data 9/12/2025, è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dall'ufficio di procura del Cantone di Ginevra della Confederazione elvetica nei confronti di UA ME, in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata;
con il medesimo provvedimento veniva applicata all'interessata alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere. 2. UA ME, per il tramite del proprio difensore di fiducia, propone ricorso avverso tale sentenza, con unico motivo di ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e l'immediata scarcerazione della ricorrente. 2.1 n motivo di ricorso concerne la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 705 cod. proc. pen. per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza nonché la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, per avere la Corte di Penale Sent. Sez. 6 Num. 3939 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 21/01/2026 appello erroneamente valutato quali concreti e specifici, gli elementi probatori forniti dall'autorità giudiziaria Svizzera, che sono invece mere congetture o supposizioni;
ha inoltre violato l'art 705, comma 2, cod. proc. pen. lett. a) nella parte in cui non ha adeguatamente valutato il rischio che la ricorrente venga sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, in quanto il procedimento penale svizzero si fonda su elementi probatori del tutto insufficienti e su mere congetture, configurando violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Le censure dedotte sono già state esaminate dalla Corte d'appello di Roma nella sua decisione, che ha affermato che 'ancorché la Convenzione europea di estradizione non consente allo Stato richiesto di valutare l'effettiva sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione'; proprio ai fini di tale controllo risultano richieste informazioni suppletive alla Confederazione Svizzera, delle quali è stato dato atto, inglobando il testo della risposta nel corpo della sentenza, informazioni che sono state ritenute idonee a rappresentare l'esistenza di elementi indiziari a carico dell'estradanda. In particolare la Corte ha sottolineato le modalità delle indagini svolte dalla polizia svizzera, per individuare la rete di rapinatori che avevano commesso 7 rapine di orologi, con le stesse modalità e mezzi e con gli stessi autori, nonché la circostanza che le indagini hanno condotto alla sentenza di condanna detenuta definitiva nei confronti di uno dei complici della UA;
va inoltre osservato come, nella nota di risposta trasmessa dall'ufficio federale di giustizia svizzero, siano state sottolineate le modalità di riconoscimento della UA, sulla base della localizzazione delle utenze telefoniche utilizzate dai rapinatori, dalle quali era emerso che gli interessati avevano effettuato una sosta presso una stazione di servizio situata lungo l'autostrada ed identificando la UA sulla base delle immagini di videosorveglianza della stazione di servizio stessa. 3. La Corte di appello, ribadendo la circostanza che non spetta all'autorità giudiziaria italiana il controllo sull'effettiva sussistenza degli elementi indiziari a carico delle ma semplicemente una valutazione di completezza di quelli prospettati nella richiesta estradizionale, ha ritenuto che tale condizione sia stata soddisfatta tramite la nota trasmessa nella quale sono anche state specificate le fonti di prova. 6. Va infine disattesa la richiesta di immediata scarcerazione della ricorrente in quanto all'interessata è stata applicata, contestualmente alla pronuncia favorevole alla richiesta estradizione, la misura cautelare della custodia in carcere su conforme richiesta del ministero della giustizia, ex articolo 704, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata in precedenza applicata alcuna misura cautelare, dal momento che UA si trovava detenuta, in custodia cautelare, presso la casa circondariale di Rebibbia femminile Roma per altra causa. 7. Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/01/2026 Il Cons gliere estensore IA / - ia TT Il Presid nte Pierluigi DiiS .1
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio che conclude per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Andrea Palmiero, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza della Corte di appello di Roma, in data 9/12/2025, è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dall'ufficio di procura del Cantone di Ginevra della Confederazione elvetica nei confronti di UA ME, in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata;
con il medesimo provvedimento veniva applicata all'interessata alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere. 2. UA ME, per il tramite del proprio difensore di fiducia, propone ricorso avverso tale sentenza, con unico motivo di ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e l'immediata scarcerazione della ricorrente. 2.1 n motivo di ricorso concerne la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 705 cod. proc. pen. per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza nonché la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, per avere la Corte di Penale Sent. Sez. 6 Num. 3939 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 21/01/2026 appello erroneamente valutato quali concreti e specifici, gli elementi probatori forniti dall'autorità giudiziaria Svizzera, che sono invece mere congetture o supposizioni;
ha inoltre violato l'art 705, comma 2, cod. proc. pen. lett. a) nella parte in cui non ha adeguatamente valutato il rischio che la ricorrente venga sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, in quanto il procedimento penale svizzero si fonda su elementi probatori del tutto insufficienti e su mere congetture, configurando violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Le censure dedotte sono già state esaminate dalla Corte d'appello di Roma nella sua decisione, che ha affermato che 'ancorché la Convenzione europea di estradizione non consente allo Stato richiesto di valutare l'effettiva sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione'; proprio ai fini di tale controllo risultano richieste informazioni suppletive alla Confederazione Svizzera, delle quali è stato dato atto, inglobando il testo della risposta nel corpo della sentenza, informazioni che sono state ritenute idonee a rappresentare l'esistenza di elementi indiziari a carico dell'estradanda. In particolare la Corte ha sottolineato le modalità delle indagini svolte dalla polizia svizzera, per individuare la rete di rapinatori che avevano commesso 7 rapine di orologi, con le stesse modalità e mezzi e con gli stessi autori, nonché la circostanza che le indagini hanno condotto alla sentenza di condanna detenuta definitiva nei confronti di uno dei complici della UA;
va inoltre osservato come, nella nota di risposta trasmessa dall'ufficio federale di giustizia svizzero, siano state sottolineate le modalità di riconoscimento della UA, sulla base della localizzazione delle utenze telefoniche utilizzate dai rapinatori, dalle quali era emerso che gli interessati avevano effettuato una sosta presso una stazione di servizio situata lungo l'autostrada ed identificando la UA sulla base delle immagini di videosorveglianza della stazione di servizio stessa. 3. La Corte di appello, ribadendo la circostanza che non spetta all'autorità giudiziaria italiana il controllo sull'effettiva sussistenza degli elementi indiziari a carico delle ma semplicemente una valutazione di completezza di quelli prospettati nella richiesta estradizionale, ha ritenuto che tale condizione sia stata soddisfatta tramite la nota trasmessa nella quale sono anche state specificate le fonti di prova. 6. Va infine disattesa la richiesta di immediata scarcerazione della ricorrente in quanto all'interessata è stata applicata, contestualmente alla pronuncia favorevole alla richiesta estradizione, la misura cautelare della custodia in carcere su conforme richiesta del ministero della giustizia, ex articolo 704, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata in precedenza applicata alcuna misura cautelare, dal momento che UA si trovava detenuta, in custodia cautelare, presso la casa circondariale di Rebibbia femminile Roma per altra causa. 7. Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/01/2026 Il Cons gliere estensore IA / - ia TT Il Presid nte Pierluigi DiiS .1