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Sentenza 30 agosto 2024
Sentenza 30 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/08/2024, n. 33294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33294 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MP CO, nato a [...], il [...] MP LE, nato a [...] il [...] PO IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di revocare la sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione n. 4) e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa il 4 luglio 2022 relativamente al citato capo di imputazione per sopravvenuta estinzione del reato ivi contestato;
lette le conclusioni dell'avvocato CA SC che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 33294 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 10/07/2024 1. Con sentenza del 04/07/2022 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che, con rito abbreviato, aveva condannato per più episodi di truffa continuata in concorso: -CO MP, alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 e n. 23; -LE MP, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione ai capi n. 4 (in esso assorbito il 3), n. 19 (in esso assorbito 11 18) e n. 23 (in esso assorbito il 22); -IO MP, alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 (in esso assorbito il 3) e n. 19. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49719 del 07/11/2023, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, ha annullato senza rinvio tale sentenza limitatamente alla condanna per il capo n. 19, estinto per intervenuta remissione di querela, e ha rideterminato la pena, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. tutti gli imputati deducendo che la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto poiché al ricorso erano state allegate anche la remissione di querela di TO De UC, persona offesa del capo di imputazione n. 4, e la procura speciale per l'accettazione della remissione. La remissione era stata nuovamente allegata alle conclusioni scritte tempestivamente depositate (il 27/10/2023 rispetto all'udienza del 07/11/2023). La Corte di Cassazione, ritenendo che agli atti fosse presente solo la remissione di querela relativa al capo n. 19, e non quella relativa al capo n. 4, è incorsa in un mero errore materiale o di fatto, non avvedendosi della intervenuta remissione di querela anche per il capo n. 4. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e l'avvocato CA SC hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario, limitatamente alla fase rescindente, è fondato. 2. L'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e 2 connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La Sezioni unite hanno affermato che, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto". (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio. In particolare quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato viziato dalla inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 - 01). 3. Ciò posto, va rilevato che il ricorso straordinario è ammissibile, essendo stato tempestivamente proposto avverso la sentenza n. 49719 del 07/11/2023 della Corte di cassazione. Fondata è la prospettazione difensiva secondo cui la Corte di cassazione ha ritenuto che non fosse presente agli atti la remissione di querela effettuata da TO De UC il giorno 19/09/2022 innanzi alla Polizia penitenziaria di Verona e relativa al capo n. 4 di imputazione, mentre tale atto risulta allegato al ricorso per cassazione (allegato n. 1) e alle conclusioni scritte depositate il 27/10/2023 (rispetto all'udienza del 07/11/2023). 3 4. Si tratta, pertanto, di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, condizionandone l'esito; pertanto la sentenza impugnata va revocata, dovendosi poi procedere alla fase rescissoria con nuova decisione in successiva udienza pubblica.
P.Q.M.
Letto l'art. 625-bis cod. proc. pen. revoca la sentenza della Corte di cassazione n. 49719 del 07/11/2023 limitatamente al capo n. 4 e fissa per la trattazione degli originali ricorsi in ordine a tale reato l'udienza del 23 ottobre 2024. Così deciso il 10/07/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di revocare la sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione n. 4) e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa il 4 luglio 2022 relativamente al citato capo di imputazione per sopravvenuta estinzione del reato ivi contestato;
lette le conclusioni dell'avvocato CA SC che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 33294 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 10/07/2024 1. Con sentenza del 04/07/2022 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che, con rito abbreviato, aveva condannato per più episodi di truffa continuata in concorso: -CO MP, alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 e n. 23; -LE MP, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione ai capi n. 4 (in esso assorbito il 3), n. 19 (in esso assorbito 11 18) e n. 23 (in esso assorbito il 22); -IO MP, alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 (in esso assorbito il 3) e n. 19. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49719 del 07/11/2023, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, ha annullato senza rinvio tale sentenza limitatamente alla condanna per il capo n. 19, estinto per intervenuta remissione di querela, e ha rideterminato la pena, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. tutti gli imputati deducendo che la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto poiché al ricorso erano state allegate anche la remissione di querela di TO De UC, persona offesa del capo di imputazione n. 4, e la procura speciale per l'accettazione della remissione. La remissione era stata nuovamente allegata alle conclusioni scritte tempestivamente depositate (il 27/10/2023 rispetto all'udienza del 07/11/2023). La Corte di Cassazione, ritenendo che agli atti fosse presente solo la remissione di querela relativa al capo n. 19, e non quella relativa al capo n. 4, è incorsa in un mero errore materiale o di fatto, non avvedendosi della intervenuta remissione di querela anche per il capo n. 4. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e l'avvocato CA SC hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso straordinario, limitatamente alla fase rescindente, è fondato. 2. L'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e 2 connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La Sezioni unite hanno affermato che, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto". (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio. In particolare quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato viziato dalla inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 - 01). 3. Ciò posto, va rilevato che il ricorso straordinario è ammissibile, essendo stato tempestivamente proposto avverso la sentenza n. 49719 del 07/11/2023 della Corte di cassazione. Fondata è la prospettazione difensiva secondo cui la Corte di cassazione ha ritenuto che non fosse presente agli atti la remissione di querela effettuata da TO De UC il giorno 19/09/2022 innanzi alla Polizia penitenziaria di Verona e relativa al capo n. 4 di imputazione, mentre tale atto risulta allegato al ricorso per cassazione (allegato n. 1) e alle conclusioni scritte depositate il 27/10/2023 (rispetto all'udienza del 07/11/2023). 3 4. Si tratta, pertanto, di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, condizionandone l'esito; pertanto la sentenza impugnata va revocata, dovendosi poi procedere alla fase rescissoria con nuova decisione in successiva udienza pubblica.
P.Q.M.
Letto l'art. 625-bis cod. proc. pen. revoca la sentenza della Corte di cassazione n. 49719 del 07/11/2023 limitatamente al capo n. 4 e fissa per la trattazione degli originali ricorsi in ordine a tale reato l'udienza del 23 ottobre 2024. Così deciso il 10/07/2024