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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 1001/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da
nato in [...] il [...], c.f. residente in Parte_1 C.F._1
Cesena (FC), via Delio Cantimori n.20, con il patrocinio dell'avv. FERRINI ERIKA elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 22 FORLI' presso lo studio dell'avvocato e
, nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...] – int.2, con il patrocinio dell'avv.
FERRINI ERIKA elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 22 FORLI' presso lo studio dell'avvocato
- ricorrenti-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In puto a: divorzio – scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data
15/01/2025, alle condizioni di seguito trascritte: “1) Le parti continueranno a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto. 2) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, le decisioni di maggiore interesse del minore, quali salute, educazione, istruzione, saranno prese di comune accordo tra
i genitori. 3) A titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio minore, il Sig. Pt_1
corrisponderà alla madre la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile su
[...]
base ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese. 4) Il padre, inoltre, continuerà a concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie del figlio, come da Protocollo d'Intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia adottato dall'intestato Tribunale. 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola fino a dopo cena che li Per_1
riaccompagnerà dalla madre, da concordarsi tra i genitori in base agli impegni scolastici dei minori nonché agli impegni di lavoro dei genitori ed un fine settimana alternato dal sabato mattina fino alla domenica sera che lo riaccompagnerà dalla madre. Inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio per una/due settimane, anche non consecutive, da concordarsi di anno in anno con la madre entro il mese di maggio;
salvo che non sia diversamente stabilito dai genitori – in particolare, in occasione della ricorrenza del compleanno del minore (21/9), previo accordo e sempre compatibilmente agli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori. Inoltre, durante le festività natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé il minore una settimana anche non consecutiva - alternando annualmente con la madre Natale e
Capodanno - e, altresì, per tre giorni durante le festività pasquali alternando con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; salvo che non sia diversamente stabilito dai genitori, previo accordo, e sempre compatibilmente agli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori. 6) Inoltre, durante l'anno i genitori potranno trascorrere una o due settimane con il minore, anche non consecutive, anche per effettuare viaggi all'estero e/o in
Italia, da concordarsi compatibilmente agli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 Con ricorso depositato in data 30/04/2024 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio in Romania in data 22/06/14 con , dalla quale aveva avuto un Controparte_1
figlio, , nato a [...] il [...], chiedeva la pronuncia di scioglimento di detta Per_1
unione, rappresentando che il rapporto coniugale era andato deteriorandosi tanto che con decreto n.5336/2020 del 15/06/2020 il Tribunale di Forlì aveva omologato la separazione personale tra le parti;
da allora non vi era stato più alcun congiungimento sicché si imponeva una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 15/01/2025, la conferiva mandato all'Avvocato del Boja e CP_1
dichiarava di concordare con le condizioni del divorzio richieste dal marito, come sopra trascritte.
All'udienza del 18/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 15/01/2025, quindi il Giudice, visto il parere del PM intervenuto in data 10/05/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Occorre anzitutto premettere che sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in forza del criterio di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n.
2201/2003 stante la residenza di entrambi i coniugi in Italia (come da dichiarazione nella procura al difensore allegata in atti) e che la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile della Repubblica italiana non è ostativa all'accoglimento della domanda, in quanto l'effetto del riconoscimento del matrimonio discende direttamente dall'applicazione degli artt. 28, 66, 68 della legge 31/05/1995 n. 21, che presuppongo come esistenti nella realtà i matrimoni celebrati con il rispetto delle sole forme previste dallo Stato estero cui appartiene anche uno solo dei nubendi. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che “ai sensi dell'art.
28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido”
(cfr. Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013; conforme Cass. n. 10351 del 1998);
pagina 3 di 5 Quanto alla legge applicabile, che trova applicazione limitatamente alla risoluzione del vincolo di coniugo, secondo il Reg. UE 1259/2010, cd. Roma III, trova applicazione la legge italiana posto che la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale era, e tutt'oggi è, in Italia.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana in forza del disposto di cui all'art. 8 del Regolamento 2201/2003 a mente del quale “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi” (cfr. Cass. Civ., n. 30646/2011), non essendovi dubbio che il figlio minore sia residente in Italia, paese ove peraltro è nato.
Quanto alla legge applicabile, occorre fare riferimento all'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 18/10/1996 “sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione del minore”, ratificata dalla legge 18/06/2015, n. 101, in vigore in Italia dall'1 gennaio 2006, a mente del quale “L'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore” e che pertanto, nella fattispecie in esame, trova applicazione la legge italiana poiché il minore risiede in Italia. Peraltro, la legge italiana è altresì applicabile ai provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, i quali perseguono una finalità di protezione del minore, sulla base del rinvio dell'art. 42 della l. n. 218/1995 alla convenzione dell'Aja 1961, resa esecutiva in Italia dalla legge 742/1980, che individua quale criterio di collegamento quello della residenza abituale del minore stesso e la competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenne con la conseguenza che va ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art. 8 Regolamento CE 2201/2003 e art. 3 Reg. CE 4/2009 sub lett. d));
Venendo ora alla domanda di scioglimento del matrimonio, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del
Tribunale nella procedura di separazione definita con decreto di omologa del 15/06/2020.
pagina 4 di 5 E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte e da intendersi qui richiamate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Quanto, infine, alle spese processuali, osserva il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti giustifica la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 22/06/2014 in Romania tra
[...]
nato in [...] il [...], e , nata in [...] il Pt_1 Controparte_1
11/04/1992, alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente Il giudice rel.
dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 1001/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da
nato in [...] il [...], c.f. residente in Parte_1 C.F._1
Cesena (FC), via Delio Cantimori n.20, con il patrocinio dell'avv. FERRINI ERIKA elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 22 FORLI' presso lo studio dell'avvocato e
, nata in [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...] – int.2, con il patrocinio dell'avv.
FERRINI ERIKA elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 22 FORLI' presso lo studio dell'avvocato
- ricorrenti-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In puto a: divorzio – scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data
15/01/2025, alle condizioni di seguito trascritte: “1) Le parti continueranno a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto. 2) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, le decisioni di maggiore interesse del minore, quali salute, educazione, istruzione, saranno prese di comune accordo tra
i genitori. 3) A titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio minore, il Sig. Pt_1
corrisponderà alla madre la somma mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile su
[...]
base ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese. 4) Il padre, inoltre, continuerà a concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie del figlio, come da Protocollo d'Intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia adottato dall'intestato Tribunale. 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola fino a dopo cena che li Per_1
riaccompagnerà dalla madre, da concordarsi tra i genitori in base agli impegni scolastici dei minori nonché agli impegni di lavoro dei genitori ed un fine settimana alternato dal sabato mattina fino alla domenica sera che lo riaccompagnerà dalla madre. Inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio per una/due settimane, anche non consecutive, da concordarsi di anno in anno con la madre entro il mese di maggio;
salvo che non sia diversamente stabilito dai genitori – in particolare, in occasione della ricorrenza del compleanno del minore (21/9), previo accordo e sempre compatibilmente agli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori. Inoltre, durante le festività natalizie il padre potrà vedere e tenere con sé il minore una settimana anche non consecutiva - alternando annualmente con la madre Natale e
Capodanno - e, altresì, per tre giorni durante le festività pasquali alternando con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; salvo che non sia diversamente stabilito dai genitori, previo accordo, e sempre compatibilmente agli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori. 6) Inoltre, durante l'anno i genitori potranno trascorrere una o due settimane con il minore, anche non consecutive, anche per effettuare viaggi all'estero e/o in
Italia, da concordarsi compatibilmente agli impegni personali e/o lavorativi di entrambi i genitori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 Con ricorso depositato in data 30/04/2024 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio in Romania in data 22/06/14 con , dalla quale aveva avuto un Controparte_1
figlio, , nato a [...] il [...], chiedeva la pronuncia di scioglimento di detta Per_1
unione, rappresentando che il rapporto coniugale era andato deteriorandosi tanto che con decreto n.5336/2020 del 15/06/2020 il Tribunale di Forlì aveva omologato la separazione personale tra le parti;
da allora non vi era stato più alcun congiungimento sicché si imponeva una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 15/01/2025, la conferiva mandato all'Avvocato del Boja e CP_1
dichiarava di concordare con le condizioni del divorzio richieste dal marito, come sopra trascritte.
All'udienza del 18/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 15/01/2025, quindi il Giudice, visto il parere del PM intervenuto in data 10/05/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Occorre anzitutto premettere che sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in forza del criterio di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n.
2201/2003 stante la residenza di entrambi i coniugi in Italia (come da dichiarazione nella procura al difensore allegata in atti) e che la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile della Repubblica italiana non è ostativa all'accoglimento della domanda, in quanto l'effetto del riconoscimento del matrimonio discende direttamente dall'applicazione degli artt. 28, 66, 68 della legge 31/05/1995 n. 21, che presuppongo come esistenti nella realtà i matrimoni celebrati con il rispetto delle sole forme previste dallo Stato estero cui appartiene anche uno solo dei nubendi. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che “ai sensi dell'art.
28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido”
(cfr. Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013; conforme Cass. n. 10351 del 1998);
pagina 3 di 5 Quanto alla legge applicabile, che trova applicazione limitatamente alla risoluzione del vincolo di coniugo, secondo il Reg. UE 1259/2010, cd. Roma III, trova applicazione la legge italiana posto che la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale era, e tutt'oggi è, in Italia.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana in forza del disposto di cui all'art. 8 del Regolamento 2201/2003 a mente del quale “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi” (cfr. Cass. Civ., n. 30646/2011), non essendovi dubbio che il figlio minore sia residente in Italia, paese ove peraltro è nato.
Quanto alla legge applicabile, occorre fare riferimento all'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 18/10/1996 “sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione del minore”, ratificata dalla legge 18/06/2015, n. 101, in vigore in Italia dall'1 gennaio 2006, a mente del quale “L'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore” e che pertanto, nella fattispecie in esame, trova applicazione la legge italiana poiché il minore risiede in Italia. Peraltro, la legge italiana è altresì applicabile ai provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, i quali perseguono una finalità di protezione del minore, sulla base del rinvio dell'art. 42 della l. n. 218/1995 alla convenzione dell'Aja 1961, resa esecutiva in Italia dalla legge 742/1980, che individua quale criterio di collegamento quello della residenza abituale del minore stesso e la competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenne con la conseguenza che va ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art. 8 Regolamento CE 2201/2003 e art. 3 Reg. CE 4/2009 sub lett. d));
Venendo ora alla domanda di scioglimento del matrimonio, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del
Tribunale nella procedura di separazione definita con decreto di omologa del 15/06/2020.
pagina 4 di 5 E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte e da intendersi qui richiamate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Quanto, infine, alle spese processuali, osserva il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti giustifica la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 22/06/2014 in Romania tra
[...]
nato in [...] il [...], e , nata in [...] il Pt_1 Controparte_1
11/04/1992, alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente Il giudice rel.
dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
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