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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°12530 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata già beneficiaria di indennizzo nella misura del 17% giudizialmente riconosciuto ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per la malattia professionale
“radicolopatia arti superiori, parestesie con limitazioni funzionali, tunnel carpale” inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in CP_1 ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Il CTU, infatti sulla base delle risultanze dell'esame obiettivo e della documentazione versata in atti “non ritiene di avere la documentazione necessaria né tanto meno il quadro patognomonico periferico all'esame obiettivo per poter riconoscere la patologia denunziata quale tecnopatia”. La patologia, pertanto è da ritenersi di origine comune.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 15.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AR LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°12530 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata già beneficiaria di indennizzo nella misura del 17% giudizialmente riconosciuto ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per la malattia professionale
“radicolopatia arti superiori, parestesie con limitazioni funzionali, tunnel carpale” inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in CP_1 ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Il CTU, infatti sulla base delle risultanze dell'esame obiettivo e della documentazione versata in atti “non ritiene di avere la documentazione necessaria né tanto meno il quadro patognomonico periferico all'esame obiettivo per poter riconoscere la patologia denunziata quale tecnopatia”. La patologia, pertanto è da ritenersi di origine comune.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 15.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AR LEONE)