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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA TO, all'esito dell'udienza del 20/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3295 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Marco Palieri
PARTI RICORRENTI
E
, in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Nitti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità ex art. 2122 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.4.2023, e Parte_1 Parte_2 [...]
, rispettivamente figli e conviventi, nonché eredi testamentari, di Parte_3 Persona_1
, deceduto in data 23.9.2022 e già dipendente del adivano
[...] Controparte_1
l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, con nota prot. n. 6149 del 2.3.2022, il
Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) del aveva Controparte_1 comunicato al predetto , quale dirigente comandante della polizia municipale, che, Pt_1 con verbale del 25.2.2022 dello stesso U.P.D., era stata disposta la riapertura di un risalente procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti e poi sospeso dal Controparte_2 quale Ente di provenienza del dipendente;
che il suddetto procedimento aveva ad oggetto fatti risalenti al 2011, per i quali il dirigente era stato condannato dal Tribunale penale di Frosinone con sentenza n. 1038/2021; che la sentenza di primo grado era stata impugnata davanti alla Corte di Appello di Roma;
che l'audizione personale del dipendente, originariamente fissata per la data dell'8.4.2022, era stata rinviata alla data del 16.5.2022, su istanza dello stesso , affetto da una grave forma di depressione;
che le ulteriori istanze Pt_1 di rinvio dell'audizione personale, quali formulate dal dipendente ed espressamente motivate dal perdurare della medesima patologia, erano state, invece, rigettate dall'U.P.D.; che il dipendente nel periodo di malattia era stato sottoposto ad accertamenti medici domiciliari da parte dell' confermativi di siffatto stato morboso;
che il procedimento disciplinare si CP_3 era concluso con la nota prot. n. 29023 del 20.9.2022 dell'U.P.D. di Cerignola, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
che , Pt_1 ancora in malattia, era deceduto in data 23.9.2022, ancor prima di poter conoscere il provvedimento di licenziamento;
che, con nota PEC del 18.10.2022, essi istanti avevano chiesto al la liquidazione delle indennità previste dall'art. 2122 cod. civ. Controparte_1 in caso di morte del dipendente;
che la suddetta istanza era stata disattesa con nota prot. n.
35577 del 10.11.2022, in cui si affermava che il recesso era divenuto efficace con il ricevimento in data 20.9.2022, da parte dell'avvocato che aveva assistito il dipendente, della
PEC di trasmissione del provvedimento di licenziamento e, comunque, con il deposito in data
22.9.2022 della raccomandata presso l'ufficio postale;
che, in data 31.1.2023, era stato chiesto all' di Foggia di avviare la procedura di tentativo di conciliazione, ai Controparte_4 sensi dell'art. 410 c.p.c.; che, tuttavia, la procedura in questione era stata archiviata in data
1.3.2023 dallo stesso , vista la mancata adesione, nei termini di legge, del CP_4 [...]
. CP_1
Tanto esposto in fatto, denunciavano i ricorrenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 55- bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, stante la compressione del diritto di ad essere ascoltato Pt_1 personalmente, con conseguente invalidità del provvedimento espulsivo.
Lamentavano, in via ulteriore, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2122 cod. civ., e ciò in quanto il plico contenente il provvedimento di licenziamento, spedito dal tramite raccomandata postale, non era mai stato consegnato e/o ritirato Controparte_1 dal dipendente, essendo egli deceduto il 23.9.2022 e, dunque, prima che il licenziamento acquistasse efficacia.
Sulla scorta di quanto dedotto, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “I. dichiarare la nullità e/o annullare e/o disapplicare ogni atto e/o provvedimento del CP_1
lesivo del diritto dei ricorrenti alle indennità di cui all'art. 2122 cod. civ.; II.
[...]
2 dichiarare il diritto dei ricorrenti alle indennità di cui all'art. 2122 cod. civ.; III. condannare il al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute a titolo di Controparte_1 indennità ex art. 2122 cod. civ., con rivalutazione monetaria e interessi legali;
IV. con vittoria delle spese di lite”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistendo al ricorso. Controparte_1
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Giova subito rammentare che, a norma dell'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del
2001, in caso di grave ed oggettivo impedimento l'audizione del lavoratore incolpato può essere differita, ma soltanto per una volta (“… L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per
l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente …”).
Tanto premesso, si ritiene che la tesi propugnata dalle parti ricorrenti non possa essere condivisa.
Difatti, il tenore letterale dell'art. 55-bis è chiaro e univoco nel senso che l'audizione personale del dipendente possa essere differita “per una sola volta”.
In questa prospettiva, l'U.P.D., dopo aver positivamente vagliato la (prima) istanza di rinvio avanzata da (si legga la nota prot. n. 10398 dell'8.4.2022, doc. 4, fascicolo di parte Pt_1 ricorrente), non era tenuto a differire ulteriormente l'audizione, stante l'inderogabile limite fissato dalla norma sopra citata (v., in tal senso, Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro, 22 gennaio 2024, n. 30).
A ciò si aggiunga che, in generale, nel pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro non ha un obbligo incondizionato di procedere all'audizione del dipendente incolpato.
Nella specie, i ricorrenti non hanno né allegato, né dimostrato che la mancata audizione del dipendente abbia pregiudicato irrimediabilmente il suo diritto di difesa, non esercitabile con
3 forme alternative all'ascolto personale come, ad esempio, tramite la trasmissione di memorie scritte (ciò che, peraltro, è in concreto avvenuto, avendo il dipendente inoltrato una memoria contenente rilievi e controdeduzioni in ordine ai fatti oggetto di contestazione disciplinare: cfr. doc. 7, fascicolo del . CP_1
Si richiama, in proposito, l'orientamento compendiato in Cass. Sez. Lav. n. 9313 del 2021, secondo cui: “Nel pubblico impiego contrattualizzato, all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente raggiunto da una constatazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano”).
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, non si ravvisa, dunque, alcun vizio inficiante la legittimità del procedimento disciplinare (e, conseguentemente, la validità del successivo provvedimento espulsivo), col che risulta assorbita ogni questione in ordine all'eccezione di inammissibilità, quale sollevata dal resistente sul presupposto della tardiva CP_1 impugnazione del licenziamento.
2.2. Obiettano, in via ulteriore, i ricorrenti che il plico contenente il provvedimento espulsivo, spedito tramite raccomandata postale, non sarebbe mai stato consegnato e/o ritirato da
, essendo quest'ultimo deceduto in data 23.9.2022 e, dunque, Persona_1 prima ancora che il licenziamento diventasse efficace.
Il rilievo non coglie nel segno, siccome contrario ad un consolidato orientamento di legittimità, alla stregua del quale la comunicazione di un atto negoziale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che, ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (in termini Cass. n. 23859 del 2018, che cita a supporto Cass. n. 27526 del 2013 e Cass. n. 6527
4 del 2003; v. pure Cass. n. 29237 del 2017; Cass. n. 6256 del 2016; Cass. n. 2847 del
1997; Cass. n. 8399 del 1996; Cass. n. 4909 del 1981); inoltre, Cass. n. 23396 del 2017 ha ribadito il principio della coincidenza dell'operatività della presunzione di conoscenza con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi
(quali il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza).
Come puntualizzato, poi, da Cass. n. 22198 del 2024, “detta pronuncia del 2017, qui condivisa, scrutina anche l'ipotesi del regolamento postale in base al quale l'"avviso" di giacenza, oltre che indicare il luogo (ufficio postale o centro di distribuzione), indica altresì la data e l'ora a partire dalle quali il ritiro potrà essere effettuato, in genere non coincidenti con la data e l'ora di pervenimento dell'avviso all'indirizzo stesso del destinatario, posteriori
(di alcune ore o anche di un paio di giorni, specialmente in corrispondenza di festività) in relazione all'esigenza organizzativa di restituzione dei plichi all'ufficio e di loro razionale predisposizione per la distribuzione;
al cospetto del problema di stabilire se sia valida ancora la soluzione giurisprudenziale per cui sia il rilascio da parte dell'agente postale dell'avviso di giacenza a segnare il momento di pervenimento della raccomandata all'indirizzo del destinatario ai fini anzidetti, o se invece detto momento debba essere posposto alla data e ora successivi, a partire dalle quali il plico ritorni effettivamente disponibile per la consegna, mancata all'indirizzo del destinatario, questa Corte, nel precedente citato, non ha ravvisato ragioni per tale posposizione, alla luce del fatto che, come detto, al momento della tentata consegna, seguita dal rilascio dell'avviso di giacenza, il plico è comunque pervenuto all'indirizzo del destinatario, realizzandosi così il presupposto dell'art. 1335 cod. civ., per cui la circostanza che le fasi temporali successive evidenzino ostacoli di mero fatto alla materiale conoscenza dell'atto, in relazione alle accennate esigenze organizzative del servizio postale (ma in maniera non dissimile, quanto agli effetti concreti, a quanto possa avvenire, ad es., in caso di consegna del plico a familiare convivente o al portiere che, poi, si assenti e non sia in grado per un breve periodo di riferire in ordine alla consegna e rendere disponibile lo stesso) non può valere a introdurre differenziazioni nell'interpretazione della disciplina (in conformità, v. pure Cass. n. 8275 del 2019)”.
Nel caso in esame, il ha prodotto: a) l'estratto relativo all'elenco dei Controparte_1 pieghi raccomandati consegnati all'agenzia postale in data 20.9.2022 (doc. 14), dal quale si evincono il codice della raccomandata (15253036704.6), le generalità del destinatario
( ) ed il luogo di destinazione (Bitonto); b) la scheda informativa di Persona_1
relativa alla raccomandata sopra indicata (doc. 15) ed attestante il tentativo di CP_5
5 consegna del plico in data 22.9.2022, alle ore 09:49:51, presso l'indirizzo del destinatario;
c) la busta restituita al mittente, recante l'annotazione dell'avvenuto rilascio, il giorno 22.9.2022, dell'avviso di mancata consegna (c.d. modello 26) da parte dell'Agente Postale.
Trattasi di documentazione che, in fattispecie analoga, la Suprema Corte ha giudicato conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di , soggetto al quale è affidato il servizio pubblico CP_5 essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione (Cass. n. 15397/2023).
Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria
(Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione del lavoratore di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione.
Né, d'altro canto, può annettersi rilievo nella fattispecie alla circostanza che il plico fosse disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale solo a partire dal 24.9.2022 (e, quindi, successivamente alla morte del destinatario).
Soccorre, infatti, in senso contrario alla tesi propugnata dalle parti ricorrenti, l'orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 23874/2024, secondo cui la conoscenza legale di cui all'art. 1335 c.c. è la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell'atto al domicilio del destinatario (equivalenza che in quanto tale non può essere messa in discussione) e di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria, “presunzione che può essere vinta dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante che l'atto sia pervenuto nel luogo di destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, come si desume dallo stesso tenore letterale dell'art. 1335 c.c., che, nell'indicare quale debba essere la prova contraria che il destinatario è tenuto a dare, fa riferimento alla "impossibilità di aver notizia" e non alla conoscenza effettiva dell'atto né, tanto meno, alla sua comprensione”.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, dato continuità all'orientamento secondo cui
“la prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere anch'essa su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza nei termini intesi dal legislatore, ossia, sostanzialmente, la conoscibilità dell'atto” (cfr., nella giurisprudenza successiva, Cas. Sez. Lav. n. 15987/2025).
6 Ne consegue che, al fine di vincere la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., le parti ricorrenti avrebbero dovuto provare un evento eccezionale ed estraneo alla volontà del dipendente, di per sé idoneo a precludere la conoscibilità del tentativo di recapito (e non l'effettiva conoscenza dell'atto): ciò che, nella specie, non ha formato neppure oggetto di allegazione.
Devesi, pertanto, ritenere che gli effetti del licenziamento si siano prodotti già il 22.9.2022, sicchè, essendo deceduto il giorno successivo (quando il rapporto di lavoro si era Pt_1 ormai risolto), non v'è spazio per la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, quale prevista dall'art. 2118 c.c.
2.3. Residua l'indennità di cui all'art. 2120 (trattamento di fine servizio), rispetto alla quale il CP_ Comune ha dimostrato, tramite idonea documentazione proveniente dall' (depositata il
13.9.2024 ed il 29.5.2025), la liquidazione - nelle more - delle rate del suddetto trattamento.
D'altro canto, le parti ricorrenti hanno chiesto dichiararsi “improcedibile il ricorso nella parte riguardante l'indennità di cui all'art. 2120 cod. civ., attesa la sopravvenuta soddisfazione del relativo diritto nelle more del giudizio” (così, nelle note depositate in data 30.5.2025), senza che, per altro verso, sia configurabile in capo all'Ente locale una qualsivoglia forma di CP_ responsabilità per l'eventuale ritardo, essendo la liquidazione demandata all' con le modalità e i tempi (in questa sede non contestati) di cui all'art. 1, commi 484-485, L. n.
147/2013.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone l'integrale rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile) – seguono la soccombenza delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3295/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna le parti ricorrenti alla refusione, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, liquidate in euro 4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/11/2025
Il Giudice
VA TO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA TO, all'esito dell'udienza del 20/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3295 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Marco Palieri
PARTI RICORRENTI
E
, in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Nitti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità ex art. 2122 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.4.2023, e Parte_1 Parte_2 [...]
, rispettivamente figli e conviventi, nonché eredi testamentari, di Parte_3 Persona_1
, deceduto in data 23.9.2022 e già dipendente del adivano
[...] Controparte_1
l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, con nota prot. n. 6149 del 2.3.2022, il
Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) del aveva Controparte_1 comunicato al predetto , quale dirigente comandante della polizia municipale, che, Pt_1 con verbale del 25.2.2022 dello stesso U.P.D., era stata disposta la riapertura di un risalente procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti e poi sospeso dal Controparte_2 quale Ente di provenienza del dipendente;
che il suddetto procedimento aveva ad oggetto fatti risalenti al 2011, per i quali il dirigente era stato condannato dal Tribunale penale di Frosinone con sentenza n. 1038/2021; che la sentenza di primo grado era stata impugnata davanti alla Corte di Appello di Roma;
che l'audizione personale del dipendente, originariamente fissata per la data dell'8.4.2022, era stata rinviata alla data del 16.5.2022, su istanza dello stesso , affetto da una grave forma di depressione;
che le ulteriori istanze Pt_1 di rinvio dell'audizione personale, quali formulate dal dipendente ed espressamente motivate dal perdurare della medesima patologia, erano state, invece, rigettate dall'U.P.D.; che il dipendente nel periodo di malattia era stato sottoposto ad accertamenti medici domiciliari da parte dell' confermativi di siffatto stato morboso;
che il procedimento disciplinare si CP_3 era concluso con la nota prot. n. 29023 del 20.9.2022 dell'U.P.D. di Cerignola, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
che , Pt_1 ancora in malattia, era deceduto in data 23.9.2022, ancor prima di poter conoscere il provvedimento di licenziamento;
che, con nota PEC del 18.10.2022, essi istanti avevano chiesto al la liquidazione delle indennità previste dall'art. 2122 cod. civ. Controparte_1 in caso di morte del dipendente;
che la suddetta istanza era stata disattesa con nota prot. n.
35577 del 10.11.2022, in cui si affermava che il recesso era divenuto efficace con il ricevimento in data 20.9.2022, da parte dell'avvocato che aveva assistito il dipendente, della
PEC di trasmissione del provvedimento di licenziamento e, comunque, con il deposito in data
22.9.2022 della raccomandata presso l'ufficio postale;
che, in data 31.1.2023, era stato chiesto all' di Foggia di avviare la procedura di tentativo di conciliazione, ai Controparte_4 sensi dell'art. 410 c.p.c.; che, tuttavia, la procedura in questione era stata archiviata in data
1.3.2023 dallo stesso , vista la mancata adesione, nei termini di legge, del CP_4 [...]
. CP_1
Tanto esposto in fatto, denunciavano i ricorrenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 55- bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, stante la compressione del diritto di ad essere ascoltato Pt_1 personalmente, con conseguente invalidità del provvedimento espulsivo.
Lamentavano, in via ulteriore, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335 e 2122 cod. civ., e ciò in quanto il plico contenente il provvedimento di licenziamento, spedito dal tramite raccomandata postale, non era mai stato consegnato e/o ritirato Controparte_1 dal dipendente, essendo egli deceduto il 23.9.2022 e, dunque, prima che il licenziamento acquistasse efficacia.
Sulla scorta di quanto dedotto, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “I. dichiarare la nullità e/o annullare e/o disapplicare ogni atto e/o provvedimento del CP_1
lesivo del diritto dei ricorrenti alle indennità di cui all'art. 2122 cod. civ.; II.
[...]
2 dichiarare il diritto dei ricorrenti alle indennità di cui all'art. 2122 cod. civ.; III. condannare il al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute a titolo di Controparte_1 indennità ex art. 2122 cod. civ., con rivalutazione monetaria e interessi legali;
IV. con vittoria delle spese di lite”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistendo al ricorso. Controparte_1
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 20.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Giova subito rammentare che, a norma dell'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del
2001, in caso di grave ed oggettivo impedimento l'audizione del lavoratore incolpato può essere differita, ma soltanto per una volta (“… L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per
l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente …”).
Tanto premesso, si ritiene che la tesi propugnata dalle parti ricorrenti non possa essere condivisa.
Difatti, il tenore letterale dell'art. 55-bis è chiaro e univoco nel senso che l'audizione personale del dipendente possa essere differita “per una sola volta”.
In questa prospettiva, l'U.P.D., dopo aver positivamente vagliato la (prima) istanza di rinvio avanzata da (si legga la nota prot. n. 10398 dell'8.4.2022, doc. 4, fascicolo di parte Pt_1 ricorrente), non era tenuto a differire ulteriormente l'audizione, stante l'inderogabile limite fissato dalla norma sopra citata (v., in tal senso, Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro, 22 gennaio 2024, n. 30).
A ciò si aggiunga che, in generale, nel pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro non ha un obbligo incondizionato di procedere all'audizione del dipendente incolpato.
Nella specie, i ricorrenti non hanno né allegato, né dimostrato che la mancata audizione del dipendente abbia pregiudicato irrimediabilmente il suo diritto di difesa, non esercitabile con
3 forme alternative all'ascolto personale come, ad esempio, tramite la trasmissione di memorie scritte (ciò che, peraltro, è in concreto avvenuto, avendo il dipendente inoltrato una memoria contenente rilievi e controdeduzioni in ordine ai fatti oggetto di contestazione disciplinare: cfr. doc. 7, fascicolo del . CP_1
Si richiama, in proposito, l'orientamento compendiato in Cass. Sez. Lav. n. 9313 del 2021, secondo cui: “Nel pubblico impiego contrattualizzato, all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente raggiunto da una constatazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano”).
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, non si ravvisa, dunque, alcun vizio inficiante la legittimità del procedimento disciplinare (e, conseguentemente, la validità del successivo provvedimento espulsivo), col che risulta assorbita ogni questione in ordine all'eccezione di inammissibilità, quale sollevata dal resistente sul presupposto della tardiva CP_1 impugnazione del licenziamento.
2.2. Obiettano, in via ulteriore, i ricorrenti che il plico contenente il provvedimento espulsivo, spedito tramite raccomandata postale, non sarebbe mai stato consegnato e/o ritirato da
, essendo quest'ultimo deceduto in data 23.9.2022 e, dunque, Persona_1 prima ancora che il licenziamento diventasse efficace.
Il rilievo non coglie nel segno, siccome contrario ad un consolidato orientamento di legittimità, alla stregua del quale la comunicazione di un atto negoziale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che, ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (in termini Cass. n. 23859 del 2018, che cita a supporto Cass. n. 27526 del 2013 e Cass. n. 6527
4 del 2003; v. pure Cass. n. 29237 del 2017; Cass. n. 6256 del 2016; Cass. n. 2847 del
1997; Cass. n. 8399 del 1996; Cass. n. 4909 del 1981); inoltre, Cass. n. 23396 del 2017 ha ribadito il principio della coincidenza dell'operatività della presunzione di conoscenza con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi
(quali il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza).
Come puntualizzato, poi, da Cass. n. 22198 del 2024, “detta pronuncia del 2017, qui condivisa, scrutina anche l'ipotesi del regolamento postale in base al quale l'"avviso" di giacenza, oltre che indicare il luogo (ufficio postale o centro di distribuzione), indica altresì la data e l'ora a partire dalle quali il ritiro potrà essere effettuato, in genere non coincidenti con la data e l'ora di pervenimento dell'avviso all'indirizzo stesso del destinatario, posteriori
(di alcune ore o anche di un paio di giorni, specialmente in corrispondenza di festività) in relazione all'esigenza organizzativa di restituzione dei plichi all'ufficio e di loro razionale predisposizione per la distribuzione;
al cospetto del problema di stabilire se sia valida ancora la soluzione giurisprudenziale per cui sia il rilascio da parte dell'agente postale dell'avviso di giacenza a segnare il momento di pervenimento della raccomandata all'indirizzo del destinatario ai fini anzidetti, o se invece detto momento debba essere posposto alla data e ora successivi, a partire dalle quali il plico ritorni effettivamente disponibile per la consegna, mancata all'indirizzo del destinatario, questa Corte, nel precedente citato, non ha ravvisato ragioni per tale posposizione, alla luce del fatto che, come detto, al momento della tentata consegna, seguita dal rilascio dell'avviso di giacenza, il plico è comunque pervenuto all'indirizzo del destinatario, realizzandosi così il presupposto dell'art. 1335 cod. civ., per cui la circostanza che le fasi temporali successive evidenzino ostacoli di mero fatto alla materiale conoscenza dell'atto, in relazione alle accennate esigenze organizzative del servizio postale (ma in maniera non dissimile, quanto agli effetti concreti, a quanto possa avvenire, ad es., in caso di consegna del plico a familiare convivente o al portiere che, poi, si assenti e non sia in grado per un breve periodo di riferire in ordine alla consegna e rendere disponibile lo stesso) non può valere a introdurre differenziazioni nell'interpretazione della disciplina (in conformità, v. pure Cass. n. 8275 del 2019)”.
Nel caso in esame, il ha prodotto: a) l'estratto relativo all'elenco dei Controparte_1 pieghi raccomandati consegnati all'agenzia postale in data 20.9.2022 (doc. 14), dal quale si evincono il codice della raccomandata (15253036704.6), le generalità del destinatario
( ) ed il luogo di destinazione (Bitonto); b) la scheda informativa di Persona_1
relativa alla raccomandata sopra indicata (doc. 15) ed attestante il tentativo di CP_5
5 consegna del plico in data 22.9.2022, alle ore 09:49:51, presso l'indirizzo del destinatario;
c) la busta restituita al mittente, recante l'annotazione dell'avvenuto rilascio, il giorno 22.9.2022, dell'avviso di mancata consegna (c.d. modello 26) da parte dell'Agente Postale.
Trattasi di documentazione che, in fattispecie analoga, la Suprema Corte ha giudicato conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di , soggetto al quale è affidato il servizio pubblico CP_5 essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione (Cass. n. 15397/2023).
Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria
(Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione del lavoratore di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione.
Né, d'altro canto, può annettersi rilievo nella fattispecie alla circostanza che il plico fosse disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale solo a partire dal 24.9.2022 (e, quindi, successivamente alla morte del destinatario).
Soccorre, infatti, in senso contrario alla tesi propugnata dalle parti ricorrenti, l'orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 23874/2024, secondo cui la conoscenza legale di cui all'art. 1335 c.c. è la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell'atto al domicilio del destinatario (equivalenza che in quanto tale non può essere messa in discussione) e di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria, “presunzione che può essere vinta dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante che l'atto sia pervenuto nel luogo di destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, come si desume dallo stesso tenore letterale dell'art. 1335 c.c., che, nell'indicare quale debba essere la prova contraria che il destinatario è tenuto a dare, fa riferimento alla "impossibilità di aver notizia" e non alla conoscenza effettiva dell'atto né, tanto meno, alla sua comprensione”.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, dato continuità all'orientamento secondo cui
“la prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere anch'essa su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza nei termini intesi dal legislatore, ossia, sostanzialmente, la conoscibilità dell'atto” (cfr., nella giurisprudenza successiva, Cas. Sez. Lav. n. 15987/2025).
6 Ne consegue che, al fine di vincere la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., le parti ricorrenti avrebbero dovuto provare un evento eccezionale ed estraneo alla volontà del dipendente, di per sé idoneo a precludere la conoscibilità del tentativo di recapito (e non l'effettiva conoscenza dell'atto): ciò che, nella specie, non ha formato neppure oggetto di allegazione.
Devesi, pertanto, ritenere che gli effetti del licenziamento si siano prodotti già il 22.9.2022, sicchè, essendo deceduto il giorno successivo (quando il rapporto di lavoro si era Pt_1 ormai risolto), non v'è spazio per la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, quale prevista dall'art. 2118 c.c.
2.3. Residua l'indennità di cui all'art. 2120 (trattamento di fine servizio), rispetto alla quale il CP_ Comune ha dimostrato, tramite idonea documentazione proveniente dall' (depositata il
13.9.2024 ed il 29.5.2025), la liquidazione - nelle more - delle rate del suddetto trattamento.
D'altro canto, le parti ricorrenti hanno chiesto dichiararsi “improcedibile il ricorso nella parte riguardante l'indennità di cui all'art. 2120 cod. civ., attesa la sopravvenuta soddisfazione del relativo diritto nelle more del giudizio” (così, nelle note depositate in data 30.5.2025), senza che, per altro verso, sia configurabile in capo all'Ente locale una qualsivoglia forma di CP_ responsabilità per l'eventuale ritardo, essendo la liquidazione demandata all' con le modalità e i tempi (in questa sede non contestati) di cui all'art. 1, commi 484-485, L. n.
147/2013.
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone l'integrale rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile) – seguono la soccombenza delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3295/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna le parti ricorrenti alla refusione, in favore del delle spese Controparte_1 di lite, liquidate in euro 4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/11/2025
Il Giudice
VA TO
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