CASS
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere per incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al procedimento è soggetta soltanto ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. pen., e non è anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado o di altre tipologie di decisioni espressamente previste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2024, n. 22551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22551 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: M . D. nato a [...] issis avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di dell'imputato GI ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti M . D. , per il delitto di atti persecutori nei confronti di A. E. [per incapacità irreversibile a partecipare al procedimento. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di GI articolando un unico motivo qui di seguito esposto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22551 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 12/04/2024 2.1. Il Sostituto procuratore generale ha con un unico motivo dedotto violazione di legge penale e processuale avuto riguardo all'art.72 bis cod. proc. pen., nonché vizio motivazionale. In particolare, la sentenza impugnata ha errato nell'applicazione dell'art.72 bis cod. proc. pen. atteso che, secondo il disposto normativo, il giudice che accerti la incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al processo potrà pronunziare sentenza di proscioglimento solo nell'ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza, quali la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato e la pericolosità sociale del suo autore. Dalla lettura della sentenza nonché della stessa perizia disposta di ufficio ai sensi dell'art.70 cod. proc. pen., l'imputato, accertato autore del fatto, risulta socialmente pericoloso e quindi necessario destinatario di una misura di sicurezza. Né può condividersi l'argomentazione del GUP della sentenza impugnata secondo cui la circostanza che al momento dell'accertamento l'imputato fosse già sottoposto a misura di sicurezza in diverso procedimento (non si comprende per quale tipo di reato sia stata applicata e in quale fase) rende l'applicazione di una nuova misura di sicurezza superflua. Il provvedimento adottato, prosegue il Pubblico ministero ricorrente, è illegittimo perché, disancorando la pericolosità sociale dal fatto reato, tradisce la ratio e la funzione delle misure di sicurezza che sono applicate alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato (art.202 cod. pen.). Nell'affermare l'inutilità dell'applicazione della misura di sicurezza pur nell'accertata pericolosità sociale dell'imputato, la sentenza impugnata si presenta non solo illegittima, ma anche contraddittoria e illogica nella motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore generale è nel suo complesso infondato. 1.Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 1, comma 38, legge 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato l'art. 428, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva la ricorribilità in cassazione contro la sentenza del G.u.p. di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., (Sez. 4, Ordinanza n. 29520 del 06/06/2018, Rv. 272967). Siffatto tipo di pronunzia non è ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso "per saltum", poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste. (Sez. 5, Ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Rv. 275916). La medesima ratio decidendi ha riguardato la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore: in quanto soggetta ai mezzi di 2 impugnazione indicati in via generale dall'art. 428 cod. proc. pen., tale pronunzia è, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, unicamente appellabile e non anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado (Sez. 3, Ordinanza n. 5452 del 27/10/2022, dep.2023, Rv. 284138). 2.Non ignora questo Collegio la indicazione di una pronunzia di questa Corte che ha invece affermato che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, pronunziata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è impugnabile sia in appello, ex art. 428, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 del decreto cit. alle norme del codice di rito, sia con ricorso immediato per cassazione. (Sez.5, n. 12864 del 18/01/2022, Rv. 283367). In tale ipotesi la Corte, dopo avere premesso che il ricorrente si era avvalso della facoltà prevista dall'art. 569 cod. proc. pen., del ricorso "per saltum" avendo denunciato la violazione della legge processuale per omesso svolgimento dell'udienza preliminare, ha ritenuto che l'espressione "sentenza di primo grado" contenuta nell'art.569 cod. proc. pen. non limiti la ricorribilità immediata in cassazione alla sola sentenza pronunziata nel giudizio di merito. Ciò in quanto essendo possibile proporre appello nei confronti della sentenza di non luogo a procedere anche per ragioni di merito ed essendo successivamente possibile ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunziata in grado di appello per violazione di legge, "[..] non può negarsi che detta sentenza sia una sentenza di primo grado[..]." 3.Siffatta interpretazione "estensiva" dell'espressione "sentenza di primo grado" contenuta nell'art.569 cod. proc. pen., ad avviso del Collegio, non può essere condivisa in ragione di alcune considerazioni: - l'art.428 cod. proc. pen. -prima della modifica introdotta dalla I. 20 febbraio 2006 n.46- prevedeva espressamente il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen., laddove dopo la modifica della I. 23 giugno 2017 n.103, che ha reintrodotto l'appellabilità della sentenza di non luogo a proc:edere, non è stato previsto il ricorso immediato per cassazione;
- allorquando il legislatore ha voluto estendere le ipotesi di ricorribilità immediata per cassazione, lo ha fatto espressamente con apposita previsione legislativa (a titolo esemplificativo l'art.311 comma secondo cod. proc. pen., in materia cautelare); - la espressione "sentenza di primo grado" è tutt'altro che generica atteso che la pronunzia che conclude il segmento processuale rappresentato dall'udienza preliminare ai sensi dell'art.425 cod. proc. pen. non è in alcun modo assimilabile 3 Così deciso in Roma in data 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore alla sentenza che conclude il primo grado di giudizio sia all'esito del giudizio dibattimentale, sia all'esito dei riti speciali. 4.La natura delle questioni trattate attinenti alla capacità di intendere e di volere del ricorrente comportano la necessità di oscuramento di generalità e dati identificativi.
PQM
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di dell'imputato GI ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti M . D. , per il delitto di atti persecutori nei confronti di A. E. [per incapacità irreversibile a partecipare al procedimento. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di GI articolando un unico motivo qui di seguito esposto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22551 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 12/04/2024 2.1. Il Sostituto procuratore generale ha con un unico motivo dedotto violazione di legge penale e processuale avuto riguardo all'art.72 bis cod. proc. pen., nonché vizio motivazionale. In particolare, la sentenza impugnata ha errato nell'applicazione dell'art.72 bis cod. proc. pen. atteso che, secondo il disposto normativo, il giudice che accerti la incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al processo potrà pronunziare sentenza di proscioglimento solo nell'ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza, quali la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato e la pericolosità sociale del suo autore. Dalla lettura della sentenza nonché della stessa perizia disposta di ufficio ai sensi dell'art.70 cod. proc. pen., l'imputato, accertato autore del fatto, risulta socialmente pericoloso e quindi necessario destinatario di una misura di sicurezza. Né può condividersi l'argomentazione del GUP della sentenza impugnata secondo cui la circostanza che al momento dell'accertamento l'imputato fosse già sottoposto a misura di sicurezza in diverso procedimento (non si comprende per quale tipo di reato sia stata applicata e in quale fase) rende l'applicazione di una nuova misura di sicurezza superflua. Il provvedimento adottato, prosegue il Pubblico ministero ricorrente, è illegittimo perché, disancorando la pericolosità sociale dal fatto reato, tradisce la ratio e la funzione delle misure di sicurezza che sono applicate alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato (art.202 cod. pen.). Nell'affermare l'inutilità dell'applicazione della misura di sicurezza pur nell'accertata pericolosità sociale dell'imputato, la sentenza impugnata si presenta non solo illegittima, ma anche contraddittoria e illogica nella motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore generale è nel suo complesso infondato. 1.Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 1, comma 38, legge 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato l'art. 428, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva la ricorribilità in cassazione contro la sentenza del G.u.p. di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., (Sez. 4, Ordinanza n. 29520 del 06/06/2018, Rv. 272967). Siffatto tipo di pronunzia non è ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso "per saltum", poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste. (Sez. 5, Ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Rv. 275916). La medesima ratio decidendi ha riguardato la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore: in quanto soggetta ai mezzi di 2 impugnazione indicati in via generale dall'art. 428 cod. proc. pen., tale pronunzia è, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, unicamente appellabile e non anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado (Sez. 3, Ordinanza n. 5452 del 27/10/2022, dep.2023, Rv. 284138). 2.Non ignora questo Collegio la indicazione di una pronunzia di questa Corte che ha invece affermato che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, pronunziata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è impugnabile sia in appello, ex art. 428, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 del decreto cit. alle norme del codice di rito, sia con ricorso immediato per cassazione. (Sez.5, n. 12864 del 18/01/2022, Rv. 283367). In tale ipotesi la Corte, dopo avere premesso che il ricorrente si era avvalso della facoltà prevista dall'art. 569 cod. proc. pen., del ricorso "per saltum" avendo denunciato la violazione della legge processuale per omesso svolgimento dell'udienza preliminare, ha ritenuto che l'espressione "sentenza di primo grado" contenuta nell'art.569 cod. proc. pen. non limiti la ricorribilità immediata in cassazione alla sola sentenza pronunziata nel giudizio di merito. Ciò in quanto essendo possibile proporre appello nei confronti della sentenza di non luogo a procedere anche per ragioni di merito ed essendo successivamente possibile ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunziata in grado di appello per violazione di legge, "[..] non può negarsi che detta sentenza sia una sentenza di primo grado[..]." 3.Siffatta interpretazione "estensiva" dell'espressione "sentenza di primo grado" contenuta nell'art.569 cod. proc. pen., ad avviso del Collegio, non può essere condivisa in ragione di alcune considerazioni: - l'art.428 cod. proc. pen. -prima della modifica introdotta dalla I. 20 febbraio 2006 n.46- prevedeva espressamente il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen., laddove dopo la modifica della I. 23 giugno 2017 n.103, che ha reintrodotto l'appellabilità della sentenza di non luogo a proc:edere, non è stato previsto il ricorso immediato per cassazione;
- allorquando il legislatore ha voluto estendere le ipotesi di ricorribilità immediata per cassazione, lo ha fatto espressamente con apposita previsione legislativa (a titolo esemplificativo l'art.311 comma secondo cod. proc. pen., in materia cautelare); - la espressione "sentenza di primo grado" è tutt'altro che generica atteso che la pronunzia che conclude il segmento processuale rappresentato dall'udienza preliminare ai sensi dell'art.425 cod. proc. pen. non è in alcun modo assimilabile 3 Così deciso in Roma in data 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore alla sentenza che conclude il primo grado di giudizio sia all'esito del giudizio dibattimentale, sia all'esito dei riti speciali. 4.La natura delle questioni trattate attinenti alla capacità di intendere e di volere del ricorrente comportano la necessità di oscuramento di generalità e dati identificativi.
PQM
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.