CASS
Sentenza 2 marzo 2021
Sentenza 2 marzo 2021
Massime • 1
Incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, anche se l'aumento sia stato quantificato dal giudice di primo grado in misura inferiore al limite legale di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2021, n. 8272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8272 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2019 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Pietro Speranzoni, che si è associato alla richiesta del Pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8272 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 27/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva condannato CO ZI, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata, alla pena complessiva di dieci mesi di reclusione in ordine al delitto continuato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché - sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, e tenuto per l'effetto a permanere presso l'abitazione tra le ore 20 e le ore 7.30 - in più occasioni non ottemperava, risultando assente da casa a ripetuti controlli notturni eseguiti tra l'aprile e il giugno 2015. Nei motivi di appello l'imputato aveva tra l'altro dedotto che, a fronte di dodici complessive violazioni ritenute dal Tribunale, tante quante erano gli accessi effettuati dal personale di polizia operante, non ad ognuno di essi corrispondeva, in realtà, un reato distintamente configurabile. I controlli relativi alla medesima notte, o a nottate consecutive, si collegavano a un solo, prolungato allontanamento, che integrava un illecito unitario. Le violazioni penalmente rilevanti si riducevano così a tre e di ciò si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione. In replica a tale censura, la Corte territoriale osservava che essa incideva sulla sola entità del trattamento sanzionatorio, il cui mantenimento non avrebbe comunque violato il divieto di reformatio in peius. Inoltre, la pena complessiva, irrogata in aumento per la continuazione, risultava inferiore al limite legale di un terzo, stabilito dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando l'inosservanza della legge penale. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata aveva implicitamente riconosciuto la fondatezza della censura difensiva, al cui accertamento avrebbe dovuto seguire la diminuzione della pena inflitta, ai sensi dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., indebitamente non operata. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 6, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 597 cod. proc. pen., nel regolare la cognizione del giudice di appello, stabilisce che, se è accolto il gravame dell'imputato, relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. Violerebbe, pertanto, il divieto di reformatio in peius - contrariamente a quanto ritenuto, sia pure in estratto, dalla sentenza impugnata - la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, lo prosciogliesse rispetto a taluno di essi, senza diminuire l'entità della pena originariamente inflitta (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570-01; Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009, Riggio, Rv. 244961-01). Il giudice d'appello, se dichiara il proscioglimento per uno o più dei reati in continuazione, deve appunto rideterminare in diminuzione la pena complessiva;
se, in primo grado, non erano stati specificati i singoli aumenti di pena, il giudice superiore può anche non presumerli uguali, e addivenire ad un aumento residuo che non sia proporzionalmente ridotto, purché la pena finale risulti inferiore rispetto a quella irrogata dal primo giudice (così Sez. 6, n. 30164 del 02/04/2019, D'Antuono, Rv. 276229-01, richiamata anche dal giudice a quo, che tuttavia ne ha frainteso il significato). 3. Né il giudice di appello può da tanto esimersi, con la giustificazione che la pena in continuazione sia stata già quantificata, a vantaggio dell'imputato, in modo difforme dal parametro edittale (nel caso di specie, in quanto determinata sotto la soglia minima indicata dall'art. 81, quarto comma, cod. pen.). La tesi - secondo cui il giudice dell'impugnazione, a fronte di una pena illegalmente determinata a vantaggio dell'imputato, possa negare gli effetti di favore conseguenti all'accoglimento dell'appello su un reato concorrente (ovvero sul riconoscimento di una circostanza attenuante o sull'esclusione di una circostanza aggravante) - non può infatti essere condivisa. Il suo recepimento si porrebbe in evidente contrasto con il consolidato orientamento per il quale, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, la pena illegale di favore non possa essere modificata (Sez. 5, n. 44088 del 09/05/2019, Dzennaili, Rv. 277845-01; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677-01; Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galiza Lima, Rv. 265529-01). A fronte di tale orientamento, l'assunto che l'immutabilità in senso deteriore della pena illegale di favore possa trovare un elemento di compensazione nell'impedimento al pieno esplicarsi del meccanismo di riduzione della pena, di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., condurrebbe all'elusione del divieto 3 della reformatio in peius, di cui quel meccanismo costituisce completamento e rafforzamento (da ultimo, Sez. 1, n. 27711 del 30/09/2020, Acquistapace, la cui impostazione è stata recepita da Sez. U, 17/12/2020, informaz. provv. n. 24) 4. L'appellante, nel quadro del reato continuato accertato a suo carico, aveva espressamente dedotto di dover rispondere di un minor numero di condotte omogenee, penalmente rilevanti, e aveva sollecitato, in ossequio ai principi suesposti, la corrispondente rivisitazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, sull'errato presupposto che quest'ultimo potesse in ogni caso rimanere inalterato, si è sottratta allo scrutinio pregiudiziale concernente l'esatta misura della responsabilità dell'imputato. 5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, in ordine al numero dei reati in continuazione autonomamente configurabili, e alla determinazione della pena relativa. Il giudice di rinvio, dopo aver verificato l'esatto numero di violazioni ritenuto dal giudice di primo grado, sottoporrà a vaglio critico la relativa decisione, osservando l'ulteriore principio per cui l'allontanamento del sorvegliato speciale dall'abitazione, nell'arco temporale in cui è obbligato a permanervi, integra una sola condotta di sottrazione agli obblighi (cfr. Sez. 1, n. 42533 del 13/06/2018, P., Rv. 273975-01, quanto all'allontanamento dal comune di residenza), che si protrae fino al rientro, all'arresto o al superamento del limite orario di divieto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione al numero dei reati autonomamente configurabili ritenuti in continuazione e per conseguenza alla determinazione della pena in continuazione, e rinvia per nuovo giudizio sui relativi capi e punti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso il 27/01/2021 Il COneS;
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5.g1 iere estensore Fran co Ce tofanti CORTE SUPREMA DI CAS W ONE Prima Seziene Penale Depositata in Cayr rif oggi Roma, IL CANCELLIERE Il Presidente AR i AS
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Pietro Speranzoni, che si è associato alla richiesta del Pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8272 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 27/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva condannato CO ZI, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata, alla pena complessiva di dieci mesi di reclusione in ordine al delitto continuato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché - sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, e tenuto per l'effetto a permanere presso l'abitazione tra le ore 20 e le ore 7.30 - in più occasioni non ottemperava, risultando assente da casa a ripetuti controlli notturni eseguiti tra l'aprile e il giugno 2015. Nei motivi di appello l'imputato aveva tra l'altro dedotto che, a fronte di dodici complessive violazioni ritenute dal Tribunale, tante quante erano gli accessi effettuati dal personale di polizia operante, non ad ognuno di essi corrispondeva, in realtà, un reato distintamente configurabile. I controlli relativi alla medesima notte, o a nottate consecutive, si collegavano a un solo, prolungato allontanamento, che integrava un illecito unitario. Le violazioni penalmente rilevanti si riducevano così a tre e di ciò si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione. In replica a tale censura, la Corte territoriale osservava che essa incideva sulla sola entità del trattamento sanzionatorio, il cui mantenimento non avrebbe comunque violato il divieto di reformatio in peius. Inoltre, la pena complessiva, irrogata in aumento per la continuazione, risultava inferiore al limite legale di un terzo, stabilito dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando l'inosservanza della legge penale. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata aveva implicitamente riconosciuto la fondatezza della censura difensiva, al cui accertamento avrebbe dovuto seguire la diminuzione della pena inflitta, ai sensi dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., indebitamente non operata. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 6, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 597 cod. proc. pen., nel regolare la cognizione del giudice di appello, stabilisce che, se è accolto il gravame dell'imputato, relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. Violerebbe, pertanto, il divieto di reformatio in peius - contrariamente a quanto ritenuto, sia pure in estratto, dalla sentenza impugnata - la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, lo prosciogliesse rispetto a taluno di essi, senza diminuire l'entità della pena originariamente inflitta (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570-01; Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009, Riggio, Rv. 244961-01). Il giudice d'appello, se dichiara il proscioglimento per uno o più dei reati in continuazione, deve appunto rideterminare in diminuzione la pena complessiva;
se, in primo grado, non erano stati specificati i singoli aumenti di pena, il giudice superiore può anche non presumerli uguali, e addivenire ad un aumento residuo che non sia proporzionalmente ridotto, purché la pena finale risulti inferiore rispetto a quella irrogata dal primo giudice (così Sez. 6, n. 30164 del 02/04/2019, D'Antuono, Rv. 276229-01, richiamata anche dal giudice a quo, che tuttavia ne ha frainteso il significato). 3. Né il giudice di appello può da tanto esimersi, con la giustificazione che la pena in continuazione sia stata già quantificata, a vantaggio dell'imputato, in modo difforme dal parametro edittale (nel caso di specie, in quanto determinata sotto la soglia minima indicata dall'art. 81, quarto comma, cod. pen.). La tesi - secondo cui il giudice dell'impugnazione, a fronte di una pena illegalmente determinata a vantaggio dell'imputato, possa negare gli effetti di favore conseguenti all'accoglimento dell'appello su un reato concorrente (ovvero sul riconoscimento di una circostanza attenuante o sull'esclusione di una circostanza aggravante) - non può infatti essere condivisa. Il suo recepimento si porrebbe in evidente contrasto con il consolidato orientamento per il quale, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, la pena illegale di favore non possa essere modificata (Sez. 5, n. 44088 del 09/05/2019, Dzennaili, Rv. 277845-01; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677-01; Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galiza Lima, Rv. 265529-01). A fronte di tale orientamento, l'assunto che l'immutabilità in senso deteriore della pena illegale di favore possa trovare un elemento di compensazione nell'impedimento al pieno esplicarsi del meccanismo di riduzione della pena, di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., condurrebbe all'elusione del divieto 3 della reformatio in peius, di cui quel meccanismo costituisce completamento e rafforzamento (da ultimo, Sez. 1, n. 27711 del 30/09/2020, Acquistapace, la cui impostazione è stata recepita da Sez. U, 17/12/2020, informaz. provv. n. 24) 4. L'appellante, nel quadro del reato continuato accertato a suo carico, aveva espressamente dedotto di dover rispondere di un minor numero di condotte omogenee, penalmente rilevanti, e aveva sollecitato, in ossequio ai principi suesposti, la corrispondente rivisitazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, sull'errato presupposto che quest'ultimo potesse in ogni caso rimanere inalterato, si è sottratta allo scrutinio pregiudiziale concernente l'esatta misura della responsabilità dell'imputato. 5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, in ordine al numero dei reati in continuazione autonomamente configurabili, e alla determinazione della pena relativa. Il giudice di rinvio, dopo aver verificato l'esatto numero di violazioni ritenuto dal giudice di primo grado, sottoporrà a vaglio critico la relativa decisione, osservando l'ulteriore principio per cui l'allontanamento del sorvegliato speciale dall'abitazione, nell'arco temporale in cui è obbligato a permanervi, integra una sola condotta di sottrazione agli obblighi (cfr. Sez. 1, n. 42533 del 13/06/2018, P., Rv. 273975-01, quanto all'allontanamento dal comune di residenza), che si protrae fino al rientro, all'arresto o al superamento del limite orario di divieto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione al numero dei reati autonomamente configurabili ritenuti in continuazione e per conseguenza alla determinazione della pena in continuazione, e rinvia per nuovo giudizio sui relativi capi e punti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso il 27/01/2021 Il COneS;
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5.g1 iere estensore Fran co Ce tofanti CORTE SUPREMA DI CAS W ONE Prima Seziene Penale Depositata in Cayr rif oggi Roma, IL CANCELLIERE Il Presidente AR i AS