Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2021, n. 8272
CASS
Sentenza 2 marzo 2021

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Incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, anche se l'aumento sia stato quantificato dal giudice di primo grado in misura inferiore al limite legale di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2021, n. 8272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8272
    Data del deposito : 2 marzo 2021

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