CASS
Sentenza 18 febbraio 2022
Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2022, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore avv. Pietro Gabriele Roveda con nota scritta concludeva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5838 Anno 2022 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/02/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano confermava !a condanna della ricorrente per i reati di truffa aggravata dall'art. 61 n. 7) cod. pen. e 55 comma 9 D.Ivo 231 del 2007. Si contestava alla stessa, dipendente della Sicil s.r.I., di avere trattenute le carte di pagamento in origine affidatele dalla ditta - e successivamente richiestele - e di averle usate per effettuare acquisti o pagamenti con persone che non avevano alcuna relazione con la società, nonché di avere inserito ordini di bonifico e deleghe di pagamenti con false causali inducendo in errore gli organi che Sicil s.r.l. deputati al controllo delle spese. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., art. 646 cod. pen.) e vizio di motivazione di legge: con i primi tre motivi di ricorso si deduceva che le imputazioni relative all'utilizzo illecito delle carte di credito e alla truffa avrebbero dovuto essere qualificate come appropriazione indebita. Quanto alla truffa, mancherebbero gli artifici e i raggiri, tenuto conto che la ricorrente aveva la disponibilità dei conti;
analogamente, con riguardo alla condotta di indebito utilizzo di carte di creditoi si deduceva che le carte di pagamento erano nella disponibilità della ricorrente perché le erano state affidate dalla società, sicché anche in questo caso la corretta qualifica avrebbe dovuto essere quella di "appropriazione indebita". 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito emerge con chiarezza la rilevazione degli elementi costitutivi dei reati contestati. Quanto alla truffa gli artifici e raggiri sono stati correttamente individuati nella predisposizione di apparenti bonifici a clienti della società, che venivano autorizzati proprio sulla base di tali false indicazioni;
all'esito dell'autorizzazione la ricorrente versava i denari - invece che sui conti dei clienti - sulle carte prepagate che avevano indebitamente trattenuto, nonostante le fosse stato chiesto di restituirle;
infine la stessa utilizzava illecitamente le carte prepagate, che aveva trattenuto, ponendo in essere la condotta punita dall'art. 55 comma 9 del D.Ivo n. 231 del 2007. Tale ricostruzione del fatto, effettuata con motivazione accurata e fondata sulla attenta analisi della provvista probatoria, consente di ritenere pienamente legittima la definizione giuridica assegnata alle condotte contestate. 2.2. Con l'ultimo motivo si contestava il trattamento sanzionatorio che sarebbe stato definito in modo eccessivamente gravoso, tenuto conto del fatto che le condotte contestate erano correlato ad un disturbo della personalità e che il mancato riconoscimento della continuazione con reati analoghi, già oggetto di condanna irrevocabile, non teneva in considerazione l'identità della matrice delle condotte e, quindi, l'unicità del disegno criminoso. 2.2.1. Anche tali dogiianze sono manifestamente infondate. Il collegio riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, RR e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame la Corte di appello rilevava che le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute in regime di prevalenza a causa della sussistenza di un grave precedente specifico e che la pena, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dall'intensità del dolo e dalle modalità particolarmente subdole della condotta, doveva considerarsi congrua (pag. 5 della sentenza impugnata). La continuazione invocata veniva invece legittimamente denegata, a causa del significativo lasso temporale intercorso tra le due condotte (2009-2013) e che la analogia del movente non consentiva di ritenere che vi fosse un unitario disegno criminoso (pag. 5 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata si sottrae ad ogni censuret.in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 4 febbraio 2022 L'estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore avv. Pietro Gabriele Roveda con nota scritta concludeva per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5838 Anno 2022 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/02/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano confermava !a condanna della ricorrente per i reati di truffa aggravata dall'art. 61 n. 7) cod. pen. e 55 comma 9 D.Ivo 231 del 2007. Si contestava alla stessa, dipendente della Sicil s.r.I., di avere trattenute le carte di pagamento in origine affidatele dalla ditta - e successivamente richiestele - e di averle usate per effettuare acquisti o pagamenti con persone che non avevano alcuna relazione con la società, nonché di avere inserito ordini di bonifico e deleghe di pagamenti con false causali inducendo in errore gli organi che Sicil s.r.l. deputati al controllo delle spese. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., art. 646 cod. pen.) e vizio di motivazione di legge: con i primi tre motivi di ricorso si deduceva che le imputazioni relative all'utilizzo illecito delle carte di credito e alla truffa avrebbero dovuto essere qualificate come appropriazione indebita. Quanto alla truffa, mancherebbero gli artifici e i raggiri, tenuto conto che la ricorrente aveva la disponibilità dei conti;
analogamente, con riguardo alla condotta di indebito utilizzo di carte di creditoi si deduceva che le carte di pagamento erano nella disponibilità della ricorrente perché le erano state affidate dalla società, sicché anche in questo caso la corretta qualifica avrebbe dovuto essere quella di "appropriazione indebita". 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito emerge con chiarezza la rilevazione degli elementi costitutivi dei reati contestati. Quanto alla truffa gli artifici e raggiri sono stati correttamente individuati nella predisposizione di apparenti bonifici a clienti della società, che venivano autorizzati proprio sulla base di tali false indicazioni;
all'esito dell'autorizzazione la ricorrente versava i denari - invece che sui conti dei clienti - sulle carte prepagate che avevano indebitamente trattenuto, nonostante le fosse stato chiesto di restituirle;
infine la stessa utilizzava illecitamente le carte prepagate, che aveva trattenuto, ponendo in essere la condotta punita dall'art. 55 comma 9 del D.Ivo n. 231 del 2007. Tale ricostruzione del fatto, effettuata con motivazione accurata e fondata sulla attenta analisi della provvista probatoria, consente di ritenere pienamente legittima la definizione giuridica assegnata alle condotte contestate. 2.2. Con l'ultimo motivo si contestava il trattamento sanzionatorio che sarebbe stato definito in modo eccessivamente gravoso, tenuto conto del fatto che le condotte contestate erano correlato ad un disturbo della personalità e che il mancato riconoscimento della continuazione con reati analoghi, già oggetto di condanna irrevocabile, non teneva in considerazione l'identità della matrice delle condotte e, quindi, l'unicità del disegno criminoso. 2.2.1. Anche tali dogiianze sono manifestamente infondate. Il collegio riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, RR e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame la Corte di appello rilevava che le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute in regime di prevalenza a causa della sussistenza di un grave precedente specifico e che la pena, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dall'intensità del dolo e dalle modalità particolarmente subdole della condotta, doveva considerarsi congrua (pag. 5 della sentenza impugnata). La continuazione invocata veniva invece legittimamente denegata, a causa del significativo lasso temporale intercorso tra le due condotte (2009-2013) e che la analogia del movente non consentiva di ritenere che vi fosse un unitario disegno criminoso (pag. 5 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata si sottrae ad ogni censuret.in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 4 febbraio 2022 L'estensore Il Presidente