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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1738/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5520/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210150920012 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Le parti hanno concluso come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 24.6.2024, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320210150920012, notificata il 25.3.2024, relativa a tassa auto del 2018 per l'importo di € 281,64
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Regione Sicilia non si è costituita in giudizio , nonostante la regolare notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Regione Sicilia, non costituitasi in giudizio, nonostante la regolare notifica della chiamata in causa.
Il ricorrente chiede annullarsi la cartella impugnata in quanto il credito sarebbe prescritto.
In realtà, il ruolo è stato consegnato, per la riscossione il 25.2.2021 e, quindi, si applica la sospensione prevista dall'art. 68 DL 18/2020, per cui il termine di prescrizione è prorogato di 2 anni e, al momento in cui è stata spedita la raccomandata, il termine non era ancora scaduto.
Date le incertezze sull'applicazione della sospensione citata e la mancata proposizione della relativa eccezione, da parte di ADER, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, proposto da Ricorrente_1
, compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Catania, 26 gennaio 2026 IL GIUDICE dott. ssa Maria Acagnino
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5520/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210150920012 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Le parti hanno concluso come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 24.6.2024, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320210150920012, notificata il 25.3.2024, relativa a tassa auto del 2018 per l'importo di € 281,64
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Regione Sicilia non si è costituita in giudizio , nonostante la regolare notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Regione Sicilia, non costituitasi in giudizio, nonostante la regolare notifica della chiamata in causa.
Il ricorrente chiede annullarsi la cartella impugnata in quanto il credito sarebbe prescritto.
In realtà, il ruolo è stato consegnato, per la riscossione il 25.2.2021 e, quindi, si applica la sospensione prevista dall'art. 68 DL 18/2020, per cui il termine di prescrizione è prorogato di 2 anni e, al momento in cui è stata spedita la raccomandata, il termine non era ancora scaduto.
Date le incertezze sull'applicazione della sospensione citata e la mancata proposizione della relativa eccezione, da parte di ADER, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, proposto da Ricorrente_1
, compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Catania, 26 gennaio 2026 IL GIUDICE dott. ssa Maria Acagnino