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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cutro - Piazza Del Popolo Snc 88842 Cutro KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Consorzio Di Bonifica NI NEse - 03008380796
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004519055000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004519055/000, notificata dall'Agenzia Entrate SC in data 15.01.2025, dell'importo di euro 7.641,65 (comprensiva di interessi di mora e sanzioni), relativa al mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali aventi ad oggetto diversi tributi, tra cui tassa automobilistica, contributo del Consorzio Bonifica e IMU riferiti a varie annualità, aventi quali enti creditori la Regione Calabria, il Consorzio_1 e il Comune di Cutro.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1. per il difetto di motivazione;
mancata allegazione delle cartelle di pagamento;
2. decadenza e prescrizione dal diritto alla riscossione dei tributi, nonché delle sanzioni e degli interessi.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SC, la Regione Calabria e il Comune di NE, per evidenziare la legittimità del rispettivo operato, contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
La Regione Calabria, in particolare, eccepiva in ne bis in idem poiché le cartelle nn. 13320150007424052 e 13320110011623286 erano già state impugnate, peraltro con l'ausilio dello stesso avvocato, unitamente ad un precedente atto interruttivo, e questa stessa Corte aveva rigettato con sentenza n. 599/2024.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Deve essere, anzitutto, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento al credito per canone acqua contenuto nella cartella n. 13320190012811017000, per il quale sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel merito, quanto in particolare al presunto difetto di motivazione, si osserva che, dalla lettura dell'intimazione si evincono le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta di pagamento, così come si evince chiaramente che la stessa discende dal mancato pagamento dei tributi indicati.
Né dovevano essere allegate le cartelle di pagamento in precedenza notificate.
Occorre rilevare, peraltro, che le doglianze della parte ricorrente risultano destituite di fondamento alla luce del fatto che:
a) con riferimento ai crediti IMU, il Comune di NE ha depositato copia degli atti di notifica dei presupposti avvisi di accertamento, dai quali non è maturato alcun termine prescrizionale;
b) con riferimento agli altri crediti è intervenuta anche la sentenza del Giudice di questa Corte Tributaria, sezione II, n. 599/2024 depositata il 25/09/2024, con la quale era stato già rigettato un precedente ricorso avverso altra intimazione di pagamento, portante il n. 13320239001354951000 (cfr. sentenza allegata dalla
Regione Calabria).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Dalla soccombenza deriva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 600,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre IVA e
C.P.A. nella misura di legge se dovute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente al credito per canone acqua contenuto nella cartella n. 13320190012811017000, per il quale sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza;
b) rigetta il ricorso nel resto;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 600,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cutro - Piazza Del Popolo Snc 88842 Cutro KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Consorzio Di Bonifica NI NEse - 03008380796
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249004519055000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004519055/000, notificata dall'Agenzia Entrate SC in data 15.01.2025, dell'importo di euro 7.641,65 (comprensiva di interessi di mora e sanzioni), relativa al mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali aventi ad oggetto diversi tributi, tra cui tassa automobilistica, contributo del Consorzio Bonifica e IMU riferiti a varie annualità, aventi quali enti creditori la Regione Calabria, il Consorzio_1 e il Comune di Cutro.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1. per il difetto di motivazione;
mancata allegazione delle cartelle di pagamento;
2. decadenza e prescrizione dal diritto alla riscossione dei tributi, nonché delle sanzioni e degli interessi.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SC, la Regione Calabria e il Comune di NE, per evidenziare la legittimità del rispettivo operato, contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
La Regione Calabria, in particolare, eccepiva in ne bis in idem poiché le cartelle nn. 13320150007424052 e 13320110011623286 erano già state impugnate, peraltro con l'ausilio dello stesso avvocato, unitamente ad un precedente atto interruttivo, e questa stessa Corte aveva rigettato con sentenza n. 599/2024.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Deve essere, anzitutto, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento al credito per canone acqua contenuto nella cartella n. 13320190012811017000, per il quale sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza.
Nel merito, quanto in particolare al presunto difetto di motivazione, si osserva che, dalla lettura dell'intimazione si evincono le ragioni in fatto e in diritto sottese alla richiesta di pagamento, così come si evince chiaramente che la stessa discende dal mancato pagamento dei tributi indicati.
Né dovevano essere allegate le cartelle di pagamento in precedenza notificate.
Occorre rilevare, peraltro, che le doglianze della parte ricorrente risultano destituite di fondamento alla luce del fatto che:
a) con riferimento ai crediti IMU, il Comune di NE ha depositato copia degli atti di notifica dei presupposti avvisi di accertamento, dai quali non è maturato alcun termine prescrizionale;
b) con riferimento agli altri crediti è intervenuta anche la sentenza del Giudice di questa Corte Tributaria, sezione II, n. 599/2024 depositata il 25/09/2024, con la quale era stato già rigettato un precedente ricorso avverso altra intimazione di pagamento, portante il n. 13320239001354951000 (cfr. sentenza allegata dalla
Regione Calabria).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Dalla soccombenza deriva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 600,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre IVA e
C.P.A. nella misura di legge se dovute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente al credito per canone acqua contenuto nella cartella n. 13320190012811017000, per il quale sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza;
b) rigetta il ricorso nel resto;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 600,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.