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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1570/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 924/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti N.5 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 717/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4325-4216 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4325-4216 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice - con sentenza n. 717 del 2023 - ha accolto il ricorso della Contribuente Ricorrente_1 avverso l'Avviso di accertamento n. 4325/4216, prot. 45218 del 13/11/2019, con il quale il Comune di
Canicattì aveva accertato ai fini Imu per gli anni 2014 e 2015, la somma di € 12.188,00 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La contribuente ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte limitatamente al capo che ha liquidato le spese che sono state liquidate in euro 500,00 oltre accessori da liquidarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario (cfr. appello in atti).
Il Comune di Canicattì appellato non si è costituito.
La contribuente ha versato memoria: ha evidenziato la mancata costituzione di parte appellata ed ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Ritiene questo Collegio che le spese di giudizio vadano rideterminate tenendo in considerazione le fasi effettivamente svolte e documentate come in atti.
La giurisprudenza di legittimità h ritenuto che (in breve) il Giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24
(Cassazione, n. 19318/2017).
Nella liquidazione deve tenersi conto del valore e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate (con una valutazione complessiva dell'eventuale urgenza della prestazione) si deve altresi' conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti con il giudizio .
Pertanto, ritiene questo Collegio che le spese di giudizio vadano liquidate conformemente alle fasi effettivamente e concretamente svolte e documentate (come risultanti dalla documentazione in atti).
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il Comune alle spese del doppio grado, in favore della Contribuente che vengono liquidate in complessivi euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) oltre accessori, di cui 1.200,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO NA AL TE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 924/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti N.5 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 717/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4325-4216 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4325-4216 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice - con sentenza n. 717 del 2023 - ha accolto il ricorso della Contribuente Ricorrente_1 avverso l'Avviso di accertamento n. 4325/4216, prot. 45218 del 13/11/2019, con il quale il Comune di
Canicattì aveva accertato ai fini Imu per gli anni 2014 e 2015, la somma di € 12.188,00 (cfr. sentenza di I grado in atti).
La contribuente ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte limitatamente al capo che ha liquidato le spese che sono state liquidate in euro 500,00 oltre accessori da liquidarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario (cfr. appello in atti).
Il Comune di Canicattì appellato non si è costituito.
La contribuente ha versato memoria: ha evidenziato la mancata costituzione di parte appellata ed ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Ritiene questo Collegio che le spese di giudizio vadano rideterminate tenendo in considerazione le fasi effettivamente svolte e documentate come in atti.
La giurisprudenza di legittimità h ritenuto che (in breve) il Giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24
(Cassazione, n. 19318/2017).
Nella liquidazione deve tenersi conto del valore e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate (con una valutazione complessiva dell'eventuale urgenza della prestazione) si deve altresi' conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti con il giudizio .
Pertanto, ritiene questo Collegio che le spese di giudizio vadano liquidate conformemente alle fasi effettivamente e concretamente svolte e documentate (come risultanti dalla documentazione in atti).
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna il Comune alle spese del doppio grado, in favore della Contribuente che vengono liquidate in complessivi euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) oltre accessori, di cui 1.200,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO NA AL TE