TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/11/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 358 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025
T R A
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARINI MANLIO (C. F. ); P.IVA_1 C.F._1
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
(C.F. , quale Presidente e Rappresentante Legale Controparte_1 C.F._2 dell' . Controparte_2
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA CONTUMACE
PREMESSO CHE
Il con atto di citazione in opposizione al precetto notificatogli su istanza Parte_1 di , ha convenuto in giudizio il creditore procedente confidando Controparte_1 nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del D.I. n° 298/2019 emesso dal Tribunale di Enna in data 12/07/2019 attesa la carenza di ogni potere di rappresentanza legale, in capo al , della estinta associazione culturale Nigaria CP_1
(per la quale egli pretende ancor oggi di agire in executivis), sia per la sostanziale inesistenza del preteso diritto di credito, non suscettibile di generare interessi moratori in quanto soddisfatto prima che potessero decorrere i relativi termini di legge.
2. Dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto in quanto il non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti CP_1 in premessa. Con vittoria di spese, onorari ed oneri riflessi (trattandosi di legale dipendente della
P.A.), ai sensi dell'art. 96, commi 1° e 2°, c.p.c, attesa la responsabilità processuale aggravata scaturente dall'azione esecutiva intrapresa dal , sì come emerge dai motivi svolti in CP_1 premessa”. L'Ente opponente ha dedotto:
- che con atto di precetto in rinnovazione notificato il 19.03.2025, ad istanza di CP_1
, quale Presidente e Rappresentante legale dell'
[...] Controparte_2
, gli è stato intimato il pagamento della somma di € 10.881,77, quali interessi maturati sulla
[...] sorte capitale di € 38.000,00, ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 298/2019 nell'ambito del procedimento monitorio n. 747/2019 R. G. Tribunale di Enna;
- che si tratterebbe di interessi concernenti un credito vantato dall' Controparte_2
– ente morale del c.d. “Terzo Settore” operante nel Comune di impegnata nella
[...] Pt_1 promozione socioculturale ed valorizzazione del territorio, della quale il è stato in CP_1 passato presidente - nei confronti del a titolo di contributo ex L.R. 10/91, Parte_1 riconosciuto con delibera di G.M. n° 93 del 29/12/2017 per la organizzazione e la realizzazione del programma di “Estate 2017” ; Parte_1
- che tale contributo è stato regolarmente liquidato dal con determina dirigenziale n° 52 Pt_1 dell'11/02/2019, che tuttavia il , quale presidente dell'Associazione, nelle more della CP_1 liquidazione ha ottenuto il D.I. n. 298/2019, in forza del quale ha agito per ottenere il pagamento degli interessi maturati sul predetto contributo, delle relative spese e dei compensi professionali liquidati nella fase monitoria;
- che l'atto di precetto notificatogli dal , quale presidente e rappresentante legale della CP_1
, sarebbe nullo per difetto di legittimazione ad agire del creditore procedente Controparte_2 posto che l' è cessata in data 15.05.2024 e che non può essere più Controparte_2 rappresentata né dal né da altri;
CP_1
- che , comunque, le somme richieste a titolo di interessi maturati sul contributo concesso alla disciolta non sarebbero dovute, posto che pur avendo il Giudice della fase monitoria CP_2 condannato l'Ente alla corresponsione degli interessi di mora al saggio legale, dalla maturazione del credito al soddisfo, il contributo è stato liquidato l'11.02.2019, quindi 5 mesi prima dell'emissione del D.I. ( risalente al 12.07.2019) sul quale si fonda l'atto di precetto opposto, ritenendo non corretto che l'opposto abbia considerato quale base temporale di calcolo delle somme precettate a titolo di interessi maturati, la data del 13/07/2019 posto che, a quella data per l'appunto, il credito vantato dalla era già stato liquidato e, pertanto, insuscettibile di generare interessi di mora;
CP_2
- la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione sull'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Non si è costituito in giudizio, seppure regolarmente evocato, il convenuto opposto CP_1
, dichiarato contumace in sede di verifiche preliminari.
[...] All'esito dell'udienza di prima comparizione celebrata il 13.11.2025, l'Ente opponente ha precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., la quale viene decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 298/2019 del 18.07.2019 su istanza di , nella Controparte_1 qualità di rappresentante legale dell' , è stato ingiunto al Controparte_2 [...]
il pagamento della somma di € 38.000,00, oltre interessi di mora al saggio legale dalla Parte_1 maturazione del credito al soddisfo, spese della procedura liquidate in complessivi € 1591,00, di cui
€ 286,00 per spese vive ed € 1.305,00 per compensi, oltre ad IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali.
È lo stesso a confermare che il suddetto decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini Pt_1 di legge (pag. 4 atto di citazione) e che una volta divenuto esecutivo ha costituito titolo per la notifica di un primo atto di precetto e di un successivo atto di precetto in rinnovazione, a mezzo del quale
, nella spiegata qualità, ha intimato al il Controparte_1 Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 10.881,77, secondo la specifica di cui al medesimo atto.
Preliminarmente il opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto ritenendo Pt_1
privo di legittimazione ad agire, posto che avrebbe agito per Controparte_1
l' successivamente alla cessazione della stessa risalente al 15.05.2024, Controparte_2 per come risultante dalla certificazione dell'anagrafe tributaria versata in atti (all.1 e 2 atto di citazione).
L'eccezione risulta infondata.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l' , Controparte_2 organizzazione con fini culturali e ricreativi, è stata avviata il 25.09.2015 e cessata il 15.05.2024 e, che ne è stato il legale rappresentante dal 18.06.2014 al 15.05.2024. Controparte_1
Orbene, con riferimento alle associazioni non riconosciute, quale è stata l'ASSOCIAZIONE
CULTURALE NIGARIA, è principio più volto ribadito quello secondo cui la dichiarazione del loro scioglimento - ove nel relativo momento siano pendenti rapporti giuridici dei quali le associazioni siano titolari- non comporta la loro estinzione, rimanendo esistenti finché detti rapporti non siano definiti. Ne consegue che l'assetto e la definizione di tali rapporti avviene attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile che regolano la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute. Per cui, salvo che gli associati non si siano accordati per la nomina di un liquidatore, alla definizione dei rapporti pendenti procederanno gli organi ordinari dell'associazione i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio. Quindi, nonostante lo scioglimento, l' conserva il diritto ad agire giudizialmente (ed CP_2 anche ad impugnare) per la tutela dei diritti dei quali è ancora titolare, continuando ad appartenere la capacità processuale ad agire alle persone indicate dall'art. 36 Cod. civ. le quali, continueranno a rimanere in carica fino alla definizione dei rapporti pendenti (così Cassazione civile Sez. 3, n. 5738 del 2009).
Gli tornati di recente sull'argomento (Cassazione civile, sez. trib., 18/07/2025, n.20086) Parte_2 hanno ribadito come “lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti
i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (c.d. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 2, 21 maggio 2018, n. 12528; Cass.,
Sez. 3, 27 novembre 2018, n. 30606; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16549; Cass., Sez. 1, 5 giugno
2020, n. 10768; Cass., Sez. 1, 2 luglio 2021, n. 18792). Pertanto, non essendo applicabili alla associazione non riconosciuta le norme del procedimento di liquidazione previsto inderogabilmente per le associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica (art. 30 cod. civ.) come fase necessaria per pervenire alla cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche (art. 20 disp. att. cod. civ.), sia in considerazione della mera eventualità - rimessa agli accordi tra gli associati- che tale fase liquidatoria allo scioglimento della associazione non riconosciuta (non essendo estendibile analogicamente la norma dell'art. 30 cod. civ., non richiamata, né riprodotta dall'art. 42 cod. civ.), sia in considerazione dell'assenza di un regime di pubblicità legale previsto per le associazioni non riconosciute (Cass. Sez. 2, 21 maggio
2018, n. 12528), deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui - salva la ipotesi, come visto meramente eventuale, della nomina dei liquidatori - l'associazione continuerà ad essere rappresentata in giudizio, attivamente e passivamente, dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 3, 10 marzo 2009, n. 5738)”.
Ne consegue, secondo un principio più volte affermato dalla Suprema Corte e non ravvisandosi ragioni per discostarsene, che l' per essendosi sciolta per Controparte_2 cessazione dell'attività non si è estinta, risultando ancora pendente il rapporto oggetto di causa, sorto quando la stessa era in esercizio ed avendo con la notifica dell'atto di precetto dato impulso all'attività di recupero della relativa posizione creditoria.
Risultando, pertanto, accertata positivamente la sussistenza in capo a della Controparte_1 capacità processuale ad agire per l' , quale suo Presidente Controparte_2
e legale rappresentante, non essendo ancora decaduto della carica. Anche riferimento alla debenza delle somme precettate, le censure dell'opponente risultano infondate.
Dall'atto di precetto versato in atti emerge che l'opposto sulla sorte capitale di € 38.000,00 ha calcolato, dapprima, gli interessi di mora dal 16.02.2018 al 12.07.2019 (data di emissione del decreto ingiuntivo) pari ad € 4.256,00, ai quali ha aggiunto le spese del procedimento di ingiunzione pari ad
€ 1893,29, per un totale di € 6.149,28.
Solo su tale credito ha calcolato gli ulteriori interessi (a tasso maggiorato) dal 13.07.2019 al
18.03.2025, ammontanti ad € 3.321,74 per un totale di € 9471,02, a cui ha aggiunto le spese dell'atto di precetto di € 236,00 e quelle di registrazione del decreto ingiuntivo pari ad € 1.174,75, per un tortale complessivo (all'epoca di notifica dell'atto di precetto) di € 10.881,77.
L'opponente contesta solo gli interessi calcolati dall'opposto dal giorno successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, ritenendoli non dovuti avendo l'11.02.2019 - quindi diversi mesi prima rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo - provveduto alla liquidazione del credito vantato dall' , trattandosi, pertanto, di credito insuscettibile di generare interessi Controparte_2 di mora.
Ora, pur non essendo contestato dall'opposto il pagamento (nell'atto di precetto riferisce del pagamento della somma di € 38.000,00), manca agli atti la prova del momento in cui esso sarebbe avvenuto, riferendosi la data riportata dall'opponente verosimilmente alla determinazione n. 52 dell'11.09.2019 , con la quale il ha disposto di liquidare all' Parte_1 [...]
la somma complessiva di € 48.000,00 a titolo di contributo concesso con Controparte_2 precedente delibera per l'evento “ Estate 2017”, con relativo impegno di spesa. Parte_1
Ciò però non costituisce prova dell'avvenuto pagamento e, per quanto di rilievo nel caso di specie, di pagamento anticipato rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo, risultando, pertanto, corretto l'ammontare degli interessi per come calcolati da in seno all'atto di Controparte_1 precetto.
Nulla, invece, ha rilevato l'opponente sull'ulteriore somma calcolata Parte_1 dall'opposto a titoli di interessi di mora dal 16.02.2018 al 12.07.2019, pari ad € 4.256,00, così come nessuna contestazione è stata sollevata con riferimento alle spese della procedura di ingiunzione pari ad € 1.893,29, al compenso per l'atto di precetto pari ad € 236,00 e le spese di registrazione del decreto ingiuntivo ammontanti ad € 1.174.75.
Somma da doversi considerare dovuta in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita: più in particolare deve ritenersi incontestato che alla data del
16.2.2028 esistesse un debito scaduto per l'importo indicato.
In definitiva: non è contestato che alla data del 16.2.2018 esistesse un debito scaduto pari ad euro
38.000,00; non è provata la data dell'avvenuto pagamento delle somme e dunque il calcolo degli interessi sulla somma capitale sino alla data di emissione del decreto ingiuntivo è da ritenersi veritiero;
l'applicazione di ulteriori interessi al tasso maggiorato ex art. 1284 comma 4 c.c. è avvenuto solo sulla somma di euro 6.149,28 e cioè sul totale degli interessi complessivamente dovuti al
12.07.2019 (euro 4.256,00) e le spese della procedura di ingiunzione (euro 1.893,29).
Per tutto quanto argomentato, l'opposizione a precetto proposta dal va Parte_1 rigettata.
La mancata costituzione in giudizio del convenuto/opposto, , nella qualità Controparte_1 spiegata, osta ad una pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
- rigetta l'opposizione proposta dal , in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro-tempore (C.F. ), avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato P.IVA_1 il 19.03.2025, da , quale Presidente e Rappresentante Legale Controparte_1 dell' ; Controparte_2
- nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto /opposto.
Enna, 19/11/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 358 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025
T R A
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARINI MANLIO (C. F. ); P.IVA_1 C.F._1
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
(C.F. , quale Presidente e Rappresentante Legale Controparte_1 C.F._2 dell' . Controparte_2
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA CONTUMACE
PREMESSO CHE
Il con atto di citazione in opposizione al precetto notificatogli su istanza Parte_1 di , ha convenuto in giudizio il creditore procedente confidando Controparte_1 nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del D.I. n° 298/2019 emesso dal Tribunale di Enna in data 12/07/2019 attesa la carenza di ogni potere di rappresentanza legale, in capo al , della estinta associazione culturale Nigaria CP_1
(per la quale egli pretende ancor oggi di agire in executivis), sia per la sostanziale inesistenza del preteso diritto di credito, non suscettibile di generare interessi moratori in quanto soddisfatto prima che potessero decorrere i relativi termini di legge.
2. Dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto in quanto il non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti CP_1 in premessa. Con vittoria di spese, onorari ed oneri riflessi (trattandosi di legale dipendente della
P.A.), ai sensi dell'art. 96, commi 1° e 2°, c.p.c, attesa la responsabilità processuale aggravata scaturente dall'azione esecutiva intrapresa dal , sì come emerge dai motivi svolti in CP_1 premessa”. L'Ente opponente ha dedotto:
- che con atto di precetto in rinnovazione notificato il 19.03.2025, ad istanza di CP_1
, quale Presidente e Rappresentante legale dell'
[...] Controparte_2
, gli è stato intimato il pagamento della somma di € 10.881,77, quali interessi maturati sulla
[...] sorte capitale di € 38.000,00, ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 298/2019 nell'ambito del procedimento monitorio n. 747/2019 R. G. Tribunale di Enna;
- che si tratterebbe di interessi concernenti un credito vantato dall' Controparte_2
– ente morale del c.d. “Terzo Settore” operante nel Comune di impegnata nella
[...] Pt_1 promozione socioculturale ed valorizzazione del territorio, della quale il è stato in CP_1 passato presidente - nei confronti del a titolo di contributo ex L.R. 10/91, Parte_1 riconosciuto con delibera di G.M. n° 93 del 29/12/2017 per la organizzazione e la realizzazione del programma di “Estate 2017” ; Parte_1
- che tale contributo è stato regolarmente liquidato dal con determina dirigenziale n° 52 Pt_1 dell'11/02/2019, che tuttavia il , quale presidente dell'Associazione, nelle more della CP_1 liquidazione ha ottenuto il D.I. n. 298/2019, in forza del quale ha agito per ottenere il pagamento degli interessi maturati sul predetto contributo, delle relative spese e dei compensi professionali liquidati nella fase monitoria;
- che l'atto di precetto notificatogli dal , quale presidente e rappresentante legale della CP_1
, sarebbe nullo per difetto di legittimazione ad agire del creditore procedente Controparte_2 posto che l' è cessata in data 15.05.2024 e che non può essere più Controparte_2 rappresentata né dal né da altri;
CP_1
- che , comunque, le somme richieste a titolo di interessi maturati sul contributo concesso alla disciolta non sarebbero dovute, posto che pur avendo il Giudice della fase monitoria CP_2 condannato l'Ente alla corresponsione degli interessi di mora al saggio legale, dalla maturazione del credito al soddisfo, il contributo è stato liquidato l'11.02.2019, quindi 5 mesi prima dell'emissione del D.I. ( risalente al 12.07.2019) sul quale si fonda l'atto di precetto opposto, ritenendo non corretto che l'opposto abbia considerato quale base temporale di calcolo delle somme precettate a titolo di interessi maturati, la data del 13/07/2019 posto che, a quella data per l'appunto, il credito vantato dalla era già stato liquidato e, pertanto, insuscettibile di generare interessi di mora;
CP_2
- la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione sull'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Non si è costituito in giudizio, seppure regolarmente evocato, il convenuto opposto CP_1
, dichiarato contumace in sede di verifiche preliminari.
[...] All'esito dell'udienza di prima comparizione celebrata il 13.11.2025, l'Ente opponente ha precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., la quale viene decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 298/2019 del 18.07.2019 su istanza di , nella Controparte_1 qualità di rappresentante legale dell' , è stato ingiunto al Controparte_2 [...]
il pagamento della somma di € 38.000,00, oltre interessi di mora al saggio legale dalla Parte_1 maturazione del credito al soddisfo, spese della procedura liquidate in complessivi € 1591,00, di cui
€ 286,00 per spese vive ed € 1.305,00 per compensi, oltre ad IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali.
È lo stesso a confermare che il suddetto decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini Pt_1 di legge (pag. 4 atto di citazione) e che una volta divenuto esecutivo ha costituito titolo per la notifica di un primo atto di precetto e di un successivo atto di precetto in rinnovazione, a mezzo del quale
, nella spiegata qualità, ha intimato al il Controparte_1 Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 10.881,77, secondo la specifica di cui al medesimo atto.
Preliminarmente il opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto ritenendo Pt_1
privo di legittimazione ad agire, posto che avrebbe agito per Controparte_1
l' successivamente alla cessazione della stessa risalente al 15.05.2024, Controparte_2 per come risultante dalla certificazione dell'anagrafe tributaria versata in atti (all.1 e 2 atto di citazione).
L'eccezione risulta infondata.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l' , Controparte_2 organizzazione con fini culturali e ricreativi, è stata avviata il 25.09.2015 e cessata il 15.05.2024 e, che ne è stato il legale rappresentante dal 18.06.2014 al 15.05.2024. Controparte_1
Orbene, con riferimento alle associazioni non riconosciute, quale è stata l'ASSOCIAZIONE
CULTURALE NIGARIA, è principio più volto ribadito quello secondo cui la dichiarazione del loro scioglimento - ove nel relativo momento siano pendenti rapporti giuridici dei quali le associazioni siano titolari- non comporta la loro estinzione, rimanendo esistenti finché detti rapporti non siano definiti. Ne consegue che l'assetto e la definizione di tali rapporti avviene attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile che regolano la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute. Per cui, salvo che gli associati non si siano accordati per la nomina di un liquidatore, alla definizione dei rapporti pendenti procederanno gli organi ordinari dell'associazione i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio. Quindi, nonostante lo scioglimento, l' conserva il diritto ad agire giudizialmente (ed CP_2 anche ad impugnare) per la tutela dei diritti dei quali è ancora titolare, continuando ad appartenere la capacità processuale ad agire alle persone indicate dall'art. 36 Cod. civ. le quali, continueranno a rimanere in carica fino alla definizione dei rapporti pendenti (così Cassazione civile Sez. 3, n. 5738 del 2009).
Gli tornati di recente sull'argomento (Cassazione civile, sez. trib., 18/07/2025, n.20086) Parte_2 hanno ribadito come “lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti
i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (c.d. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 2, 21 maggio 2018, n. 12528; Cass.,
Sez. 3, 27 novembre 2018, n. 30606; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16549; Cass., Sez. 1, 5 giugno
2020, n. 10768; Cass., Sez. 1, 2 luglio 2021, n. 18792). Pertanto, non essendo applicabili alla associazione non riconosciuta le norme del procedimento di liquidazione previsto inderogabilmente per le associazioni riconosciute e gli enti dotati di personalità giuridica (art. 30 cod. civ.) come fase necessaria per pervenire alla cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche (art. 20 disp. att. cod. civ.), sia in considerazione della mera eventualità - rimessa agli accordi tra gli associati- che tale fase liquidatoria allo scioglimento della associazione non riconosciuta (non essendo estendibile analogicamente la norma dell'art. 30 cod. civ., non richiamata, né riprodotta dall'art. 42 cod. civ.), sia in considerazione dell'assenza di un regime di pubblicità legale previsto per le associazioni non riconosciute (Cass. Sez. 2, 21 maggio
2018, n. 12528), deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui - salva la ipotesi, come visto meramente eventuale, della nomina dei liquidatori - l'associazione continuerà ad essere rappresentata in giudizio, attivamente e passivamente, dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di prorogatio (Cass., Sez. 3, 10 marzo 2009, n. 5738)”.
Ne consegue, secondo un principio più volte affermato dalla Suprema Corte e non ravvisandosi ragioni per discostarsene, che l' per essendosi sciolta per Controparte_2 cessazione dell'attività non si è estinta, risultando ancora pendente il rapporto oggetto di causa, sorto quando la stessa era in esercizio ed avendo con la notifica dell'atto di precetto dato impulso all'attività di recupero della relativa posizione creditoria.
Risultando, pertanto, accertata positivamente la sussistenza in capo a della Controparte_1 capacità processuale ad agire per l' , quale suo Presidente Controparte_2
e legale rappresentante, non essendo ancora decaduto della carica. Anche riferimento alla debenza delle somme precettate, le censure dell'opponente risultano infondate.
Dall'atto di precetto versato in atti emerge che l'opposto sulla sorte capitale di € 38.000,00 ha calcolato, dapprima, gli interessi di mora dal 16.02.2018 al 12.07.2019 (data di emissione del decreto ingiuntivo) pari ad € 4.256,00, ai quali ha aggiunto le spese del procedimento di ingiunzione pari ad
€ 1893,29, per un totale di € 6.149,28.
Solo su tale credito ha calcolato gli ulteriori interessi (a tasso maggiorato) dal 13.07.2019 al
18.03.2025, ammontanti ad € 3.321,74 per un totale di € 9471,02, a cui ha aggiunto le spese dell'atto di precetto di € 236,00 e quelle di registrazione del decreto ingiuntivo pari ad € 1.174,75, per un tortale complessivo (all'epoca di notifica dell'atto di precetto) di € 10.881,77.
L'opponente contesta solo gli interessi calcolati dall'opposto dal giorno successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, ritenendoli non dovuti avendo l'11.02.2019 - quindi diversi mesi prima rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo - provveduto alla liquidazione del credito vantato dall' , trattandosi, pertanto, di credito insuscettibile di generare interessi Controparte_2 di mora.
Ora, pur non essendo contestato dall'opposto il pagamento (nell'atto di precetto riferisce del pagamento della somma di € 38.000,00), manca agli atti la prova del momento in cui esso sarebbe avvenuto, riferendosi la data riportata dall'opponente verosimilmente alla determinazione n. 52 dell'11.09.2019 , con la quale il ha disposto di liquidare all' Parte_1 [...]
la somma complessiva di € 48.000,00 a titolo di contributo concesso con Controparte_2 precedente delibera per l'evento “ Estate 2017”, con relativo impegno di spesa. Parte_1
Ciò però non costituisce prova dell'avvenuto pagamento e, per quanto di rilievo nel caso di specie, di pagamento anticipato rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo, risultando, pertanto, corretto l'ammontare degli interessi per come calcolati da in seno all'atto di Controparte_1 precetto.
Nulla, invece, ha rilevato l'opponente sull'ulteriore somma calcolata Parte_1 dall'opposto a titoli di interessi di mora dal 16.02.2018 al 12.07.2019, pari ad € 4.256,00, così come nessuna contestazione è stata sollevata con riferimento alle spese della procedura di ingiunzione pari ad € 1.893,29, al compenso per l'atto di precetto pari ad € 236,00 e le spese di registrazione del decreto ingiuntivo ammontanti ad € 1.174.75.
Somma da doversi considerare dovuta in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita: più in particolare deve ritenersi incontestato che alla data del
16.2.2028 esistesse un debito scaduto per l'importo indicato.
In definitiva: non è contestato che alla data del 16.2.2018 esistesse un debito scaduto pari ad euro
38.000,00; non è provata la data dell'avvenuto pagamento delle somme e dunque il calcolo degli interessi sulla somma capitale sino alla data di emissione del decreto ingiuntivo è da ritenersi veritiero;
l'applicazione di ulteriori interessi al tasso maggiorato ex art. 1284 comma 4 c.c. è avvenuto solo sulla somma di euro 6.149,28 e cioè sul totale degli interessi complessivamente dovuti al
12.07.2019 (euro 4.256,00) e le spese della procedura di ingiunzione (euro 1.893,29).
Per tutto quanto argomentato, l'opposizione a precetto proposta dal va Parte_1 rigettata.
La mancata costituzione in giudizio del convenuto/opposto, , nella qualità Controparte_1 spiegata, osta ad una pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
- rigetta l'opposizione proposta dal , in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro-tempore (C.F. ), avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato P.IVA_1 il 19.03.2025, da , quale Presidente e Rappresentante Legale Controparte_1 dell' ; Controparte_2
- nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto /opposto.
Enna, 19/11/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi