Versione
1 marzo 1986
1 marzo 1986
Art. 3.
Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 1293/1957 per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione). - I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.
I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento.
L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".
Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 1293/1957 per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione). - I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.
I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento.
L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 25/07/1989, n. 428Provvedimento: N. 428 SENTENZA 18-25 LUGLIO 1989 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 aprile 1989, avente per oggetto: "Interventi nel settore della …Leggi di più...
- principi della legislazione statale in materia di aggi esattoriali·
- competenza legislativa concorrente·
- inosservanza·
- non fondatezza della questione.·
- regione siciliana·
- sent. 428/89. riscossione delle imposte