Art. 3.
Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 1293/1957 per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione). - I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.
I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento.
L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".
Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 1293/1957 per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione). - I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.
I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento.
L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".