Sentenza 9 novembre 2017
Massime • 1
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la prospettazione di una denuncia penale diretta a far desistere taluno da un comportamento illegittimo o ad indurlo ad una prestazione dovuta non costituisce male ingiusto se correlata in modo non implausibile con il diritto preteso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento alla condotta dell'imputato, persona invalida, che, al fine di ottenere l'erogazione delle provvidenze pubbliche di cui aveva già goduto in passato, aveva minacciato il sindaco di denuncia per assenteismo ed abuso di ufficio).
Commentario • 1
- 1. Assenteismo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2017, n. 57231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57231 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2017 |
Testo completo
5 7231-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 09/11/2017 DOMENICO CARCANO Presidente- Sent. n. sez. 1636/2017 MAURIZIO GIANESINI REGISTRO GENERALE ANDREA TRONCI N.16782/2017 Rel. Consigliere - LAURA SCALIA - ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA. che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato quella resa dal locale Tribunale il 28 ottobre 2015 con cui l'imputato, AT GO, era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, continuato ed aggravato dalla posizione delle persona offesa, il sindaco di San Cipirello, cittadina di residenza del primo (artt. 81, secondo comma, 393 e 61 n. 10 cod. pen.), così riqualificata l'originaria imputazione di tentativo di estorsione continuata ed aggravata.
2. Per la Corte palermitana, il GO, persona invalida che aveva goduto nel passato di provvidenze pubbliche, avrebbe in più occasioni a mezzo di telefonate e previo accesso presso la sede del Comune, nella convinzione di esercitare un proprio diritto e pur potendo ricorrere al giudice, richiesto, in modo assillante al sindaco dell'indicata amministrazione, dazioni di denaro per far fronte all'asserito suo stato di bisogno, utilizzando nei confronti del pubblico amministratore la minaccia di denuncia per assenteismo ed abuso di ufficio, in tal modo egli facendosi arbitrariamente ragione da sé al momento della proposizione dell'atto di difesa privata.
2. Ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, personalmente, l'imputato con due motivi di annullamento.
2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle altre norme di cui la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto, assolvendo l'imputato per non avere commesso il fatto. Erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto l'integrazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen. nonostante: a) il GO avesse fatto ricorso all'autorità giudiziaria presentando un esposto-querela presso il Commissariato di residenza;
b) mancasse la minaccia alla persona offesa capace di condizionarne la sfera della libertà morale, avendo chiarito l'offeso, il sindaco del Comune, sentito in sede di escussione testimoniale che l'imputato non avrebbe minacciato la sua persona.
2.2. Con il secondo motivo si fa valere l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle altre norme di cui la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto nel negare l'applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, richiamato il principio della proporzionalità, nella specie violato. Bel M CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'elemento della minaccia ricorre solo quando questa sia ingiusta (Sez. 6, n. 31695 del 21/05/2008, Veglianti, Rv. 240974).
2. La prospettazione di una denuncia penale diretta a far desistere taluno da un comportamento illegittimo o ad indurlo ad una prestazione dovuta non costituisce male ingiusto se correlata, in modo non implausibile, con il diritto preteso. La prospettazione di un male futuro ed ingiusto integrativa del reato di minaccia può infatti derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge (Sez. 5, n. 8251 del 26/01/2006, Bochicchio, Rv. 233226). Solo il preannuncio di denuncia che risulti del tutto estraneo alla pretesa esercitata, così rivelandosi non funzionale alla realizzazione del preteso diritto, costituisce prospettazione di un male ingiusto che ove invece mancante, anche in via putativa, esclude l'integrazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., di cui pure la minaccia costituisce elemento integrativo.
3. La Corte palermitana nell'impugnata sentenza non ha fatto applicazione degli indicati principi non leggendo nell'iniziativa dell'imputato l'esercizio di uno strumento di putativa tutela del preteso diritto a ricevere provvidenze economiche dall'amministrazione comunale. Tanto è destinato a valere in un contesto che aveva visto, nel passato, l'amministrazione comunale, che conosceva lo stato di disagio economico dell'imputato, sostenere con la dazione di aiuti in denaro e provvidenze il GO cosicché questi aveva maturato il convincimento che la mancata corresponsione di quegli aiuti in epoca successiva rispondesse ad una omissione di un atto altrimenti dovuto. Con motivazione manifestamente illogica che si salda a quella di appello il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto che la minaccia sarebbe stata posta in essere allo scopo non di ottenere un ingiusto profitto con altrui danno 'ma piuttosto quale residuale strumento, in difetto di ascolto, per ottenere tutela di un preteso diritto'. 2 Viene in tal modo espressa la convinzione dell'agente che la denuncia proposta non si ponesse al di fuori degli strumenti che l'ordinamento apprestava a tutela del preteso aiuto pubblico.
4. Non integrando, nella convinzione dell'agente, la prospettata denuncia il carattere dell'ingiustizia del danno va pertanto escluso il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona nei termini di cui all'art. 393 cod. pen. e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, assorbito ogni altro motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 09/11/2017 Il Consigliere estensore I Presidente Domenico CarcanoW Laura Scalia perated DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 DIC 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REMA Piera Esposito 3