Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, Che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FOTO S. CI DEI TE AR SNC;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/1072 proposto da:
FOTO S. CI DEI TE AR SNC, in persona dal legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASETTA MATTEI 69, presso l'avvocato LUCIO DOLCETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO LAVITOLA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente a ricorrente incidentale -
contro
PREFETTURA DI POTENZA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 176/00 del Giudice di pace di LAGONEGRO, depositata il 17/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/07/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GUARDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso principale per manifesta infondatezza, con le statuizioni di legge, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 agosto 2000 la s.n.c. Foto S. LU dei f.lli LU proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione, redatto dalla Polizia della strada di Potenza, notificato l'8 giugno 2000, con il quale le era stata contestata la sanzione amministrativa di L. 615.600 per violazione dell'art. 142/1- 9 del Codice della Strada.
Con sentenza del 17 novembre 2000 il Giudice di Face di Lagonegro accoglieva l'opposizione.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto ricorso la Prefettura di Potenza formulando un unico motivo.
Ha resistito la s.n.c. Foto S. LU dei f.lli LU depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che la Corte di Cassazione, pronunciando in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. e 138 disp. att. c.p.c. respinga il ricorso principale per manifesta infondatezza e dichiari inammissibile quello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso n. 1072/2002 R.G. al ricorso n. 29143/2001 R.G..
2. Ciò posto, e premesso ancora che le conclusioni del Procuratore Generale, considerate le argomentazioni su cui si sono state letteralmente formulate, debbono intendersi nel senso dell'accoglimento per manifesta fondatezza (e non nel senso del rigetto per manifesta infondatezza, come è stato scritto - per evidente errore materiale - nelle conclusioni medesime) si osserva che con l'unico motivo di ricorso la Prefettura di Teramo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 6^, 200.201 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 384, lette, e) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. osservando tra l'altro che tra i casi di impossibilità della contestazione immediata elencati esemplificativamente dall'art. 384 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada rientra anche l'accertamento dell'eccesso di velocità effettuato mediante apparecchiatura che consente la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto dell'accertamento, e che nella specie non vi sarebbe stata alcuna concreta lesione del diritto di difesa.
Il motivo è fondato. A norma, infatti, dell'art. 200 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 la violazione al Codice della Strada, quando è
possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (primo comma), dell'avvenuta contestazione dove essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite (secondo comma), a copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore nonché, se presente, alla persona obbligata in solido.
Per il caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 202 del medesimo d.lgs. n. 285 /1992 dispone che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificata all'effettivo trasgressore ovvero - se questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa - ad uno de soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. L'art. 384 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come integrato ed aggiornato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, individua poi, a titolo esemplificativo, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dal menzionato art. 201, comma 1^ del Codice della Strada, espressamente indicando, alla lettera e), l'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari". Pur essendo dunque certo, in base al sistema normativo vigente, che nel caso di mancata contestazione immediata delle violazione al codice della strada nel relativo verbale notificato debbono essere indicate le ragioni per le quali tale contestazione immediata non si sia resa possibile, l'indicazione, da parte dell'ufficiale accertatore, di una delle ragioni tra quelle indicate nell'art. 384 del D.P.R. n. 495/1992 rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione (Cass. 15 dicembre 2001, n. 14313; Cass. 28 agosto 2001, n. 11293 con esplicito riguardo all'accertamento a mezzo di "autovelox" della violazione dei limiti di velocità). Nella specie - per quanto si desume dallo stesso ricorso - l'impossibilità di contestazione immediata era stata motivata espressamente nel verbale dell'infrazione con riguardo alla situazione contemplata dall'art. 384, lett. e) del Regolamento al Codice della strada;
e ciò appare sufficiente a giustificare la contestazione successiva tramite la notifica del verbale di accertamento, senza che al giudice fosse consentito sindacare i motivi di impossibilità indicati nel verbale, la cui insussistenza sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare.
3. Il ricorso principale deve conseguentemente essere accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio - anche ai fini delle spese - al Giudice di Pace di Lagonegro in persona di altro magistrato, il quale dovrà esaminare gli ulteriori motivi di opposizione che con la menzionata sentenza non erano stati presi in considerazione i quanto ritenuti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla resistente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e per l'effetto cassa la sentenza impugnata;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
rinvia, anche ai fini delle spese, al Giudice di Pace di Lagonegro, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004