Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2002, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
I A D S , S O A 0 L T 1 L , . O A T S B 0 0409 /02 R E I P A D ' S L I A L N T 7 E - S G D 5 O O . I P 7 S A REP 1 M N D I E E E S A , I G D O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A R G E T T E O S I L N T G E T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S I E A E R R Oggetto I L L D E Domanda riconvenzionale O D SEZIONE TERZA CIVILE per restituzione canoni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22683/99 Dott. Vittorio DUVA Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.Consigliere .886 Rep. Dott. Luigi NC DI NANNI Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 11/07/01 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL LO, IL NA IA, IL IN, nella qualità di eredi di EL NGmaria, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ALBISINNI, difesi dall'avvocato ANTONIO JOSSA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
D'RI CE, elettivamente domiciliato in ROMA IA MAGGIORE 112, presso lo studio VIA S 2001 dell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso dall'avvocato 1520 ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2006/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 07/07/99 e depositata il 10/09/99 (R.G. 2688/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Ernesto PROCACCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO the Con ricorso depositato in data 29.10.1992 D'ZO NC, premettendo di essere proprietario del fondo rustico in agro di Tufino, contrada "Bosco e Vignola", condotto in affitto da LL EL in forza di con- tratto iniziato nell'annata agraria 1939/1940, adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli la cui competenza si trasferiva poi a quella del Tribu- nale di Nola- perchè, in contraddittorio di LL EL e della moglie EL NG, dichiarasse ces- sato il contratto di affitto, con la condanna di questi al rilascio del fondo. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la domanda eccependo la carenza di legittimazione atti- 2 va del D'ZO e deducendo di condurre il fondo dal 1957. Proponevano altresì domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione delle somme corrisposte in mi- sura ultratabellare per canoni. Con sentenza emessa il 13.5.1998 la Sezione specia- lizzata agraria del Tribunale di Nola dichiarava cessa- to il contratto di affitto alla data del 6.5.1996, con- dannando i convenuti al rilascio entro il 10.11.1998. Rigettava la domanda riconvenzionale in quanto non pre- ceduta dal tentativo di conciliazione. Proposto appello dai coniugi LL e EL, la Corte d'appello di Napoli -Sezione specializzata agra- ria con sentenza del 10.9.1999 rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto Ar ricorso LL EL, LL NA IA e LL NA, queste ultime nella qualità di eredi di Avel- la NGmaria, svolgendo un unico motivo. Ha resistito controricorso, illustrato da D'ZO NC con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentano i LL, con l'unico motivo di ricorso, 1' Comessa valutazione della propria domanda riconvenzio- nale da parte dei giudici d'appello. La censura è fondata per quanto di seguito si espo- ne. 3 L'esame diretto degli atti -consentito in questa sede, integrando la censura denuncia di error in proce- dendo- permette di rilevare che i coniugi Petil- lo/EL costituendosi nel giudizio di primo grado (oltre ad eccepire il difetto di legittimazione attiva di D'ZO NC e ad opporre di condurre il fon- do da data diversa da quella da questo indicata) propo- sero domanda riconvenzionale "per i canoni corrisposti in misura ultratabellare", ma non anche per “i miglio- ramenti apportati al fondo", quali altresì assunti dai medesimi ricorrenti nello sviluppo del motivo di ricor- SO. Tale domanda fu (per quanto ancora qui interessa) disattesa dalla Sezione specializzata agraria del Tri- bunale di Nola perché -come emerge dalla sentenza impu- gnata "non preceduta dal tentativo di conciliazione". Ora -essendo tale pronuncia stata impugnata dai predetti coniugi con il riferito motivo- se è innegabi- le che la Corte d'appello di Napoli non poteva pronun- ciarsi sulla domanda riconvenzionale quanto ai "miglioramenti apportati al fondo", trattandosi di do- manda nuova, altrettanto non può dirsi -nel senso che non poteva esimersi dal pronunciarsi sulla stessa- in ordine alla proposta censura circa il rigetto della do- manda riconvenzionale quanto ai "canoni corrisposti in 4 misura ultratabellare", di cui essi coniugi Petil- lo/EL chiedevano la restituzione. Sul punto, invero, è stata omessa qualsiasi motiva- zione da parte del giudice a quo, né è sostenibile che nella specie sia mancato da parte dei predetti coniugi il previo esperimento del tentativo di conciliazione. La memoria di costituzione degli stessi con la ri- convenzionale per la restituzione dei canoni ultrata- bellari risulta presentata, infatti, in data 31.10.1997, mentre il tentativo di conciliazione risul- ta attuato in data 21.10.1997, vale a dire in epoca an- tecedente alla proposizione della domanda, rispetto al- la quale (e, quindi, al relativo tentativo di concilia- thr zione) parte originaria era pur sempre il D'ZO. Il motivo, e con esso il ricorso, va accolto, sic- chè, la sentenza impugnata va cassata e la causa rin- viata, ai fini della valutazione nel merito della detta domanda riconvenzionale dei LL, nei limiti sopra precisati, alla stessa Corte d'appello di Napo- li/Sezione specializzata agraria, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di 5 R.G. 22683 Appello di Napoli- Sezione specializzata agraria. 1999 Così deciso in Camera di Consiglio, 1'11.7.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fonati Calabrese Vitorio tuva IL CANCELLIERE 01 Depositata in Cancelleria Joggi, 11 16.21.02 Gina Casoli IL CANCELLIEREC1 Gina Casoli N I , 0 S 1 S S . A L T T L , R O A R A ' S L E O L P S E A I D T N I S G S O O N P E A M S I D I E E A A , G D O O G E T R T E T T I L S N I R E I G S A E D E L R L O E D 6