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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. LU AL, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 306/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Parte_1 telematico degli avv.ti Bongarzone Antonio Rosario e Zinzi Paolo, che la rappresentano e difendono in qualità di professionisti designati in virtù di procura in atti conferita alla società “ Controparte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Alvito, Via Casa Giamosca,
n. 9,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 30.01.2024 Parte_1 ha esposto che:
1 - È docente con contratto a tempo determinato, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “I.C. 1^ SORA” in Sora, ed è stata dipendente del del merito su supplenze brevi Controparte_2
e saltuarie in periodi dettagliatamente riportati nel ricorso negli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022;
- durante tali periodi ha svolto mansioni identiche a quelle dei docenti sostituiti, garantendo continuità al sistema;
- è stata retribuita in maniera differenziata e discriminatoria rispetto ai colleghi che hanno svolto tali identiche mansioni ma che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato al 30.06 o 31.08 ovvero come docenti di ruolo, non avendo la parte ricorrente percepito la “retribuzione professionale docente” per tutto il periodo di servizio sopra indicato.
Ciò esposto, allegando la sussistenza di una illegittima disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, in violazione della disciplina comunitaria, così come ritenuto dalla Suprema Corte, nella pronuncia del
27.7.2018 n. 20015, ed elaborando specifici conteggi relativi all'importo maturato per i periodi dedotti indicando le previsioni contrattuali che stabiliscono l'importo della retribuzione, ha agito in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente. Per l'effetto condannare il al CP_2 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 850,35 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa
a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre
IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.”
Il , ritualmente evocato in giudizio, si è costituito Controparte_2 tardivamente confermando i servizi prestati, ma eccependo il difetto di
2 legittimazione passiva e resistendo alla domanda nel merito e chiedendo rigettarsi il ricorso e in subordine la compensazione delle spese di lite.
Il giudice con ordinanza del 6.6.2024 ha disposto l'ammissione d'ufficio dello stato matricolare allegato doc. 4, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. dando atto della tardività della costituzione della resistente e rigettando l'istanza di rimessione in termini.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata rinviata per la discussione e all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia citata anche dalla parte ricorrente (Cass.
27.7.2018 n. 20015), anche successivamente confermate (cfr. Cass.
5.3.2020, n. 6293) nonché dalla costante giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha infatti ricordato che l'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
3 A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura ed alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 sopra citato “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
In merito alle modalità di corresponsione, va fatto poi riferimento all' art. 7 CCNL comma 3, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, disposizione che precisa ulteriormente in merito che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Dunque, sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, deve ritenersi che l'emolumento abbia natura fissa e continuativa e non sia collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Premesse tali argomentazioni in merito alla funzione dell'emolumento, va richiamata sul punto la normativa comunitaria ed in particolare la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di
4 trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06;
13.9.2007, causa C307/05, e 8.9.2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20.9.2018, C-
466/17 Motter) che ha chiarito che la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dal ricorrente in forza dei contratti prodotti rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate dal CP_2 resistente, contumace.
Né le previsioni di cui all'art. 25 del CCNI del 1999 risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal
5 predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente ragionando, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni in atti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della parte ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa.
Dunque, in merito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, nel caso di specie questa pare correttamente individuata, posto che i periodi di svolgimento dell'attività sono documentalmente provati dai certificati di servizio e dello stato matricolare in atti e che la quantificazione operata tiene conto delle previsioni tabellari allegate al CCNL in atti anche con riferimento alla proporzione con l'orario di servizio effettivamente espletato.
Dunque, il credito della parte ricorrente va determinato, sulla base del conteggio correttamente elaborato nel ricorso introduttivo, in complessivi €
850,35.
L'amministrazione resistente va dunque condannata al pagamento di tale somma in favore della parte ricorrente, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Quanto alle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, in relazione al valore della controversia (riconducibile allo scaglione fino a € 1.100) e dell'assenza di attività istruttoria, applicando le massime riduzioni in virtù
6 della limitata complessità della stessa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- condanna il al pagamento in Controparte_2 favore di della somma complessiva di € 850,35, Parte_1 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge, a titolo di retribuzione professionale docente per il periodo di servizio a tempo determinato attestato nei contratti in atti;
- condanna la parte resistente al pagamento Controparte_2 delle spese del giudizio in favore di , che si Parte_1 liquidano in complessivi € 258,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Cassino il 04/12/2025
IL GIUDICE
LU AL
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