Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8005 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15225 del 2025, proposto da
TO CH, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Romano, Mario Natale e Chiara Pisano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per la declaratoria
del diritto di accesso avente a oggetto la documentazione richiesta dal ricorrente a mezzo dell’istanza inoltrata alla Cassa in data 27 ottobre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Francesco CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Con ricorso proposto in data 4 dicembre 2025 parte ricorrente insorgeva contro la nota del 18 novembre 2025 con cui la Cassa in parte ha differito e per altra parte ha denegato l’istanza cumulativa d’accesso difensivo e d’accesso civico generalizzato formulata dal ricorrente in data 27 ottobre 2025.
Con atto depositato in data 19 dicembre 2025 si costituiva in resistenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
All’udienza camerale del 15 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio ritiene di doversi pronunciare sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla difesa di parte resistente a motivata in ragione dell’asserita inesistenza della notifica.
In particolare, secondo le prospettazioni difensive della Cassa, la notifica del ricorso sarebbe inesistente, e in quanto tale insuscettibile di essere sanata dall’avvenuta costituzione in giudizio della parte intimata, poiché eseguita da un soggetto non legittimato ex lege ovvero da un avvocato munito di una procura ad negotia .
L’eccezione è infondata posto che, al contrario, deve ritenersi che la notifica, effettuata per il tramite di un avvocato, che, sebbene sprovvisto della procura ad litem , ha ricevuto mandato a tal fine da parte del ricorrente, sia nulla, non inesistente.
E tanto in ragione del fatto che, in forza del mandato ricevuto, l’avvocato notificante non si qualifica in termini di assoluta estraneità rispetto alla parte notificata, difettando in definitiva i profili di abnormità individuati dalla giurisprudenza ai fini della configurazione della notifica come inesistente.
Attesa la nullità, non già inesistenza, della notifica, deve ritenersi che il relativo vizio sia stato sanato con efficacia ex tunc dall’avvenuta costituzione in giudizio della Cassa ( ex multis Cass. ordinanza n. 24329/2024).
Procedendo all’esame del merito, l’istanza d’accesso, formulata dal ricorrente in data 27 ottobre 2025, è stata espressamente qualificata come cumulativa in quanto avanzata sia ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013.
Ebbene, nel rispetto delle coordinate tracciate dalla Ad. pl. n. 10/2020, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare, in una prospettiva sostanzialistica, la pretesa ostensiva - avente a oggetto i documenti correlati al procedimento di modifica dello statuto - anche alla luce della disciplina dell’accesso civico generalizzato.
In tal senso dalla lettura dell’istanza emerge chiaramente l’interesse del ricorrente alla conoscenza dei documenti richiesti tanto in base alla legge n. 241/1990 che all’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013.
Ebbene, dell’accesso difensivo difettano evidentemente i presupposti in quanto legittimo presupposto di quest’ultimo è un interesse per l’appunto difensivo dell’istante - non già un semplice interesse partecipativo quale quello in concreto evidenziato - senza contare che in mancanza di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti le modifiche statutarie deliberate non producono nessun effetto (stante il mancato completamento della cosiddetta fase integrativa d’efficacia), non potendo conseguentemente sorgere un interesse difensivo, diretto, concreto e attuale alla conoscenza delle medesime.
Differentemente è a dirsi per le finalità - di controllo diffuso avente a oggetto il perseguimento delle funzioni istituzionali della Cassa e l’utilizzo delle risorse ad essa affidate - sottese all’istituto dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 espressamente richiamato dall’istante.
Sotto quest’ultima prospettiva e cornice normativa l’istanza va senz’altro accolta in presenza dei requisiti di legge, dovendo la Cassa esibire al ricorrente i documenti richiesti, laddove esistenti, e ciò a prescindere dalla mancata conclusione della fase integrativa di efficacia del procedimento di modifica statutaria.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato, ordinandosi, per l’effetto, alla Cassa di esibire al ricorrente i documenti richiesti, ove esistenti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali di esibire al ricorrente i documenti richiesti, ove esistenti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Francesco CO, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Francesco CO | RI SA |
IL SEGRETARIO