Sentenza 20 aprile 2010
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo a piede libero, rilevando l'omessa notifica della citazione all'imputato e quindi la sua mancata presentazione in dibattimento ad opera del pubblico ministero, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero medesimo. (Nella specie, il tribunale aveva ritenuto invalida l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio formulata dall'imputato al momento del suo arresto senza l'indicazione del nome della persona presso la quale il domicilio era da intendersi eletto e in assenza di qualsivoglia rapporto fiduciario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2010, n. 17706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17706 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 377
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 44419/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia;
avverso l'ordinanza pronunziata in data 19 maggio 2009 dal Tribunale di Brescia;
nei confronti di:
ED HA, nato il [...] in [...];
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, pronunziata all'udienza del 19 maggio 2009, il Tribunale di Brescia, investito della richiesta del Pubblico ministero di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, rilevato che l'imputato a piede libero non era stato citato e che il vizio della presentazione impediva l'incardinazione del rito, restituiva gli atti al Pubblico ministero. L'ordinanza veniva pronunziata in adesione all'eccezione del difensore d'ufficio, secondo cui la citazione doveva ritenersi notificata al solo difensore, previa allegazione a verbale di atto a firma del medesimo difensore, datato 18 maggio 2009, nel quale si rappresentava che non poteva considerarsi valida l'elezione di domicilio formulata senza indicazione del nome della persona presso la quale il domicilio doveva intendersi eletto e in assenza, come nel caso di specie, di qualsivoglia rapporto fiduciario.
2. Ricorre il Pubblico ministero e chiede l'annullamento del provvedimento denunziandone l'abnormità, per indebita regressione. Ricorda:
- che ED HA era stato arrestato per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter il 17.10.2008 e liberato con decreto del Pubblico ministero il 18.10.2008;
- che all'atto dell'arresto, essendo il DH senza fissa dimora e senza difensore, gli era stato nominato difensore d'ufficio presso il quale aveva eletto domicilio;
- che con provvedimento recante la data 23.4.2009, depositato in segreteria il 14 maggio 2009, lo stesso il Pubblico ministero aveva quindi disposto la citazione dell'imputato, a piede libero, dinanzi al Tribunale all'udienza del 19 maggio 2009, per la convalida dell'arresto con contestuale rilascio del nulla osta all'espulsione e la instaurazione del giudizio direttissimo a mente del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quinquies;
- che il decreto di citazione era stato ritualmente notificato in unica copia a mezzo fax al difensore d'ufficio anche quale domiciliatario dell'imputato.
Erroneamente dunque il Tribunale aveva accolto l'eccezione del difensore, che dopo avere comunicato il suo rifiuto della notifica quale domiciliatario aveva dedotto la omessa notifica all'imputato, perché nulla impediva la notifica ex art. 148 c.p.p., comma 2-bis al difensore anche quale domiciliatario, andando anzi "la diversa ipotesi ... considerata un vero e proprio abuso del processo" essendo irragionevole ritenere che la stessa copia debba essere notificata due volte solo per la diversa veste del ricevente e non potendosi ritenere la doppia notifica posta a salvaguardia del diritto di difesa.
Il Tribunale non avrebbe potuto perciò ritenere omessa la notifica e, attesa la dichiarazione del difensore di rifiuto della notifica, ben avrebbe potuto provvedere alla rinnovazione della notifica al medesimo difensore, questa volta ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è da dichiarare infondato. Contrariamente a quanto parrebbe sostenere il ricorrente il Tribunale non ha ritenuto semplicemente viziata la notifica della citazione a giudizio direttissimo dell'imputato a piede libero, ma, investito della richiesta del Pubblico ministero di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, ha ritenuto che il vizio denunziato dalla difesa era assai più radicale, integrando l'omessa citazione, e dunque la mancata presentazione, dell'imputato a giudizio direttissimo.
L'ordinanza veniva pronunziata difatti in adesione all'eccezione del difensore, secondo cui non poteva considerarsi valida l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, formulata dall'imputato al momento del suo arresto senza indicazione del nome della persona presso la quale il domicilio era da intendersi eletto e in assenza di qualsivoglia rapporto fiduciario.
Esclusa la validità dell'elezione di domicilio dell'imputato, correttamente si è ritenuto che ne mancasse la citazione e, dunque, la presentazione.
E poiché è soltanto mediante la presentazione, sostituita nei giudizi a piede libero da citazione a comparire, che il Pubblico ministero può legittimamente pretendere l'instaurazione del giudizio direttissimo, ai sensi degli artt. 449 e 450 c.p.p. o art. 558 c.p.p., nel casi in cui non v'è ne' presentazione ne' citazione il
Tribunale che sarebbe competente per il merito non può procedere ad un giudizio speciale la cui instaurazione interamente spetta al Pubblico ministero mediante una forma alternativa d'esercizio dell'azione penale che giustifica la drastica riduzione di termini e l'alterazione delle modalità di quasi tutte le cadenze e facoltà difensive soltanto nei limiti in cui sia, appunto, accompagnata da valida presentazione o citazione dell'imputato.
1.1. Il caso in esame presenta inoltre delle evidenti anomalie, ma nell'operato del Pubblico ministero, che rendono evidente la correttezza del provvedimento di restituzione degli atti adottato dal giudice del dibattimento.
Nonostante l'imputato fosse stato già liberato, ai sensi dell'art.121 disp. att. c.p.p., il Pubblico Ministero ha richiesto la convalida dell'arresto non già al Giudice per le indagini preliminari, come avrebbe dovuto (Sez. 1, n. 39771 del 13/10/2005, Sarpong;
Sez. 1, n. 40562 del 16/09/2004, Kapidam), ma, a distanza di circa sette mesi, al giudice del dibattimento, contestualmente al giudizio direttissimo. In tal modo, non solo ha di fatto eluso la possibilità di un tempestivo nulla osta all'espulsione da parte del Giudice per le indagini preliminari che sarebbe stato competente a procedere alla convalida contestualmente privando l'imputato della possibilità di una sentenza di non luogo a procedere prima della citazione a giudizio avvenuta a distanza di mesi, ma ha dato causa all'applicabilità dell'art. 138 disp. att. c.p.p., secondo periodo, rinviando a momento successivo alla convalida la formazione del fascicolo del dibattimento.
Ora è da ricordare che Sez. U., n. 28807 del 29/05/2002, Manca, nell'affermare il principio secondo cui nei casi di nullità della notificazione del decreto di citazione e di inosservanza del termine stabilito per la vocatio in iudicium alla rinnovazione della notificazione deve provvedere, anche nell'ipotesi di procedimento a citazione diretta, il giudice del dibattimento, hanno tuttavia osservato che "Diverso è il caso limite in cui l'ufficio del pubblico ministero omette l'attività di notificazione;
in questo caso infatti la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento avviene in violazione dell'art. 553 c.p.p. e si giustifica la restituzione degli stessi al pubblico ministero perché curi lo svolgimento dell'attività indebitamente omessa". E il rilievo vale all'inverso, ma addirittura con maggior forza cogente, nel caso in cui alla omessa citazione dell'imputato s'accompagni non già soltanto la mera intempestiva trasmissione del fascicolo per il dibattimento ma addirittura un sovvertimento delle regole circa la sua formazione e trasmissione. Non può dunque in caso di omissione della presentazione dell'imputato per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo predicarsi in capo al Tribunale un dovere di provvedere alla "rinnovazione" della citazione, se non altro perché tanto presupporrebbe il suo potere di disporre validamente del fascicolo per il dibattimento.
2. Tanto osservato, non può ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo a piede libero, rilevando l'omessa notifica della citazione all'imputato e dunque la sua mancata presentazione in dibattimento ad opera del Pubblico ministero, disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero medesimo.
E tanto basterebbe al rigetto del ricorso, avendo il Tribunale esercitato - esattamente o no, non importa - un potere che gli apparteneva (S.U. n. 25957 del 26/03/2009, Toni), a prescindere dalla esattezza delle valutazioni su cui si basa l'affermazione che la notifica doveva ritenersi omessa per essere in radice viziata l'elezione di domicilio.
Deve per altro aggiungersi che il sindacato operato sulla validità di un'elezione di domicilio effettuata al momento dell'arresto presso un "difensore d'ufficio" affatto sconosciuto per l'arrestato appare pienamente conforme a principi, costituzionali e europei. Ciò che rileva, anzitutto, ai fini della garanzia dei diritti di difesa nel processo è garantire all'imputato la possibilità di conoscere e intervenire. Sicché, essendo preordinato al rispetto di esigenze che stanno a base del giusto processo "il requisito della personalità delle notificazioni degli atti" (sent. n. 186 del 1973) non può essere escluso se non in caso di situazioni sicuramente riferibili a scelta consapevole dell'imputato stesso o alla comprovata impossibilità, originaria o sopravvenuta, di portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilità del destinatario (C. cost. n. 57 del 1965), considerata altresì la regola che in ogni caso di accertata non volontaria sottrazione al processo e rinunzia all'autodifesa l'imputato dovrà essere restituito nelle sue facoltà. Il sistema delle notificazioni ad interposta persona e mediante fictio iuris deve dunque essere oggetto di stretta interpretazione, "perché quello di partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato, riconducibile all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riprodotto nell'art. 111 Cost., e l'ordinamento processuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza dell'imputato" (Sez. 5, n. 2956 del 21/11/2001, Mangia) se questa assenza non dipende da una sua volontà.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010