Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
Il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2009, n. 27473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27473 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 26/03/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 731
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 28934/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TACCHIO MARCO;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso DECRETO del 07/04/2008 del TRIBUNALE di TRANI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
lette/sentite le conclusioni del Dott. GERACI Vincenzo. OSSERVA
1 - L'avv. Marco Tacchio propone ricorso avverso il provvedimento, del 7 aprile 2008, con il quale il Presidente del Tribunale di Trani ha respinto l'opposizione proposta contro il decreto del medesimo tribunale che aveva liquidato allo stesso avv. Tacchio i compensi per le prestazioni professionali svolte, in qualità di difensore d'ufficio, in favore di MO Cosimo. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, lamentando la mancata liquidazione dei compensi relativi al procedimento monitorio instaurato nei confronti dell'assistito per il recupero degli onorari.
2 - Il ricorso è fondato e deve, conseguentemente, essere accolto. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contiene il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, regola, al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116 e 117, le modalità di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore d'ufficio. In particolare, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116 prevede che tale liquidazione avvenga, nella misura e con le modalità previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, solo dopo che il difensore dimostri "di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". Non è, invece, condizionata all'esperimento di tali procedure la liquidazione, prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117, delle spettanze professionali del difensore di imputati irreperibili. Secondo la disciplina legislativa della materia, quindi, il difensore d'ufficio può, per principio generale, rivolgersi al magistrato, per ottenere dall'Erario la liquidazione delle sue spettanze professionali, solo a condizione che abbia in precedenza attivato, nei confronti del proprio assistito, ogni azione diretta ad ottenere il pagamento del proprio credito;
condizione viceversa non prevista nel caso dell'irreperibile.
Orbene, se queste sono le regole che disciplinano la materia, non v'è dubbio che il ricorso al procedimento finalizzato al recupero del credito professionale, non risponde ad una libera iniziativa del difensore, bensì all'esigenza di porre in essere le condizioni previste dalla legge per ottenere la liquidazione degli onorari. Esso, dunque, corrisponde all'espletamento di un'attività onerosa che la legge impone quale condizione necessaria ed indispensabile per ottenere detta liquidazione, i cui costi non possono certo gravare sul professionista al quale, diversamente opinando, si finirebbe con l'imporre un ingiusto sacrificio economico.
Questa Corte, d'altra parte, ha costantemente affermato il principio secondo cui: "Il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116" (Cass. n. 1630/08). Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Trani.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009