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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4212/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15221/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239047770070000 IRES-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239047770070000 IVA-ALTRO 1997 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239047770070000 ILOR 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080041668545001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090041644365001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090128886251001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7672/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 14.2.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate - RI di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di intimazione n. 07120239047770070000, notificato dall'Agenzia delle Entrate RI in data 4.12.2023,
e relativo a tre cartelle per la riscossione di tributi erariali per la somma complessiva di € 11.366.602,43.
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha rilevato l'inesistenza della notifica degli atti presupposti e l'estinzione del diritto a riscuotere per decorrenza dei termini prescrizionali;
ha altresì osservato che le imposte sono riferibili a contribuenti costituiti in forma giuridica di società, e che non sussiste una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali dell'ente.
Pertanto, ha chiesto l'annullamento dell'atto con condanna della controparte al pagamento delle spese, da liquidare in favore dei procuratori antistatari.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio ha precisato che la cartella 07120080041668545001 è stata notificata il 7.4.2008 e segue alla pronuncia della sentenza della C.T.P. di Napoli n. 249/31/05 del 19.4.2005, depositata il 21.6.2005; che la cartella 07120090041644365001 notificata il 24.4.2009 segue alla sentenza della C.T.R. di Napoli n.
348/01/06 del 3.7.2006, depositata il 21.9.2006; che la cartella n. 07120090128886251001 è stata notificata il 19.9.2009; che si sono succeduti vari avvisi d'intimazione successivi, notificati e non impugnati, ed infine, che tutte e tre le cartelle sono oggetto di surroga ipotecaria notificata il 29.6.2011 e di preavviso e comunicazione di iscrizione ipotecaria del 17.5.2013.
Ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso perché infondato con condanna alle spese.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 15221 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di giudizio, liquidandole in favore del resistente in euro 10.000,00, oltre oneri accessori se dovuti.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che la resistente ha dato prova di aver notificato le cartelle a mezzo notifica del messo postale presso il domicilio ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73; e di aver fatto seguire gli avvisi d'intimazione n. 07120139005231248 n. 07120139005231349 notificati il 4.4.2013, e n. 07120139010992089000 notificato in data 16.04.2013, con raccomandate A.R. ordinarie postali, dirette,
e consegnate al domicilio.
A fronte di tali notificazioni il ricorrente non avrebbe dato prova di aver opposto gli atti, non si ravvisano eccezioni sulla produzione versata in atti dalla resistente, e non è intervenuta la prescrizione in relazione ai tributi iscritti, per i quali il termine di prescrizione sarebbe di dieci anni dal precedente atto notificato e che dovrebbe essere altresì considerata la proroga per la stagione emergenziale dovuta a Covid-19 (art. 68
Legge 18/2020 e s.m.ii.).
Ha osservato che non può essere accolta l'eccezione sulla legittimità dell'iscrizione del tributo, il quale sarebbe relativo ad imposte riferibili a contribuenti con forma giuridica di società, in quanto tale eccezione sarebbe ascrivibile al contenuto e al merito della cartella e non ad un vizio della intimazione, trattandosi peraltro della eventuale illegittimità di un atto che è stato già notificato e non opposto tempestivamente .
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente Ricorrente_1.
L'appellante ha ribadito la decorrenza del termine prescrizionale, censurando il punto di motivazione ad esso relativo della sentenza di primo grado.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha ribadito la ricorrenza di una causa di sospensione della prescrizione derivante dalla normativa speciale emanata a seguito della pandemia da
COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è infondato.
Il profilo di impugnazione dedotto con l'appello riguarda essenzialmente la decorrenza del termine prescrizionale. Come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità, (Sez. 1, n. 960 del 15/01/2025, in CED Cassazione, Rv. 673835 - 01), occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione, anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso di specie, i termini prescrizionali non siano scaduti.
§ 7. - Le spese del grado possono essere compensate attesa l'indubbia natuira controversa della questione giuridica esaminata, chiarita dalla giurosprudenza di legittimità con pronuncia resa nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4212/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15221/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239047770070000 IRES-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239047770070000 IVA-ALTRO 1997 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239047770070000 ILOR 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080041668545001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090041644365001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090128886251001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7672/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 14.2.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate - RI di Napoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di intimazione n. 07120239047770070000, notificato dall'Agenzia delle Entrate RI in data 4.12.2023,
e relativo a tre cartelle per la riscossione di tributi erariali per la somma complessiva di € 11.366.602,43.
Nel ricorso introduttivo il contribuente ha rilevato l'inesistenza della notifica degli atti presupposti e l'estinzione del diritto a riscuotere per decorrenza dei termini prescrizionali;
ha altresì osservato che le imposte sono riferibili a contribuenti costituiti in forma giuridica di società, e che non sussiste una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali dell'ente.
Pertanto, ha chiesto l'annullamento dell'atto con condanna della controparte al pagamento delle spese, da liquidare in favore dei procuratori antistatari.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio ha precisato che la cartella 07120080041668545001 è stata notificata il 7.4.2008 e segue alla pronuncia della sentenza della C.T.P. di Napoli n. 249/31/05 del 19.4.2005, depositata il 21.6.2005; che la cartella 07120090041644365001 notificata il 24.4.2009 segue alla sentenza della C.T.R. di Napoli n.
348/01/06 del 3.7.2006, depositata il 21.9.2006; che la cartella n. 07120090128886251001 è stata notificata il 19.9.2009; che si sono succeduti vari avvisi d'intimazione successivi, notificati e non impugnati, ed infine, che tutte e tre le cartelle sono oggetto di surroga ipotecaria notificata il 29.6.2011 e di preavviso e comunicazione di iscrizione ipotecaria del 17.5.2013.
Ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso perché infondato con condanna alle spese.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 15221 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di giudizio, liquidandole in favore del resistente in euro 10.000,00, oltre oneri accessori se dovuti.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che la resistente ha dato prova di aver notificato le cartelle a mezzo notifica del messo postale presso il domicilio ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73; e di aver fatto seguire gli avvisi d'intimazione n. 07120139005231248 n. 07120139005231349 notificati il 4.4.2013, e n. 07120139010992089000 notificato in data 16.04.2013, con raccomandate A.R. ordinarie postali, dirette,
e consegnate al domicilio.
A fronte di tali notificazioni il ricorrente non avrebbe dato prova di aver opposto gli atti, non si ravvisano eccezioni sulla produzione versata in atti dalla resistente, e non è intervenuta la prescrizione in relazione ai tributi iscritti, per i quali il termine di prescrizione sarebbe di dieci anni dal precedente atto notificato e che dovrebbe essere altresì considerata la proroga per la stagione emergenziale dovuta a Covid-19 (art. 68
Legge 18/2020 e s.m.ii.).
Ha osservato che non può essere accolta l'eccezione sulla legittimità dell'iscrizione del tributo, il quale sarebbe relativo ad imposte riferibili a contribuenti con forma giuridica di società, in quanto tale eccezione sarebbe ascrivibile al contenuto e al merito della cartella e non ad un vizio della intimazione, trattandosi peraltro della eventuale illegittimità di un atto che è stato già notificato e non opposto tempestivamente .
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente Ricorrente_1.
L'appellante ha ribadito la decorrenza del termine prescrizionale, censurando il punto di motivazione ad esso relativo della sentenza di primo grado.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha ribadito la ricorrenza di una causa di sospensione della prescrizione derivante dalla normativa speciale emanata a seguito della pandemia da
COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso è infondato.
Il profilo di impugnazione dedotto con l'appello riguarda essenzialmente la decorrenza del termine prescrizionale. Come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità, (Sez. 1, n. 960 del 15/01/2025, in CED Cassazione, Rv. 673835 - 01), occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione, anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso di specie, i termini prescrizionali non siano scaduti.
§ 7. - Le spese del grado possono essere compensate attesa l'indubbia natuira controversa della questione giuridica esaminata, chiarita dalla giurosprudenza di legittimità con pronuncia resa nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.