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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 41532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41532 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR FR, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza dell’11/08/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LA GA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Bari ha rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da OR FR avverso l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, in data 25/07/2025, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con la quale era stata disposta, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648, cod.pen. e 23 legge n. 110/1975, in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di violazione degli artt. 177, 291 comma 1 quater, 292 comma 3 bis cod.proc.pen. in relazione al mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41532 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 15/12/2025 2 Deduce la violazione di legge processuale atteso il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, come disposto dagli artt. 291 comma 1 quater, cod.proc.pen. per cui è prevista, ai sensi dell’art. 292 comma 3 bis cod.proc.pen., la nullità dell’ordinanza, tenuto conto che la misura è stata disposta per esigenza cautelare di cui all’art. 274 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. e non sarebbe stata argomentata la connessione probatoria del delitto per cui si procede con quello di cui al capo A) rientrante in quelli ex art. 407 comma 2 lett. a) cod.proc.pen. per cui è prevista la deroga. Chiede l’annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. La dedotta violazione di legge processuale di cui agli artt. 292, comma 3- bis, cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell’ordinanza applicativa risulta inammissibile perché devoluta per la prima volta con il ricorso per cassazione. L'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ricondurre la nullità alla categoria di quelle a regime intermedio, in quanto trattasi di un difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno;
Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano;
Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio;
Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis;
Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025, Zanlunghi;
Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese e Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci). Le pronunce non sono convergenti, però, quando si tratta di individuare il regime di deducibilità della nullità. Secondo alcune decisioni l'eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell'interrogatorio di garanzia postumo;
mentre secondo altre la nullità in questione può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame (o dinanzi alla Corte di cassazione nel caso di ricorso diretto ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen.), contrasto su cui pende la risoluzione davanti alle Sezioni Unite di Questa Corte di legittimità che, per le ragioni sotto esposte, non rileva nel caso in esame. Quanto al caso in esame, infatti, come risulta dal relativo verbale, il ricorrente non ha fatto valere alcuna invalidità dell'ordinanza cautelare in sede di interrogatorio postumo dinanzi al giudice per le indagini preliminari e neppure ha sollevato l'eccezione di nullità, con l’istanza di riesame, avendola dedotta, per la 3 prima volta, con il ricorso per cassazione, con la conseguenza che non può essere dedotta la nullità, per l’omesso interrogatorio, per la prima volta con il ricorso per cassazione (non per saltum) essendo preclusa dai limiti di deducibilità ex art. 182 cod.proc.pen. Non avendola dedotta, l’invalidità, né nell’interrogatorio postumo, né con l’istanza di riesame, non occorre attendere la risoluzione del contrasto interpretativo attualmente pendente davanti alle Sezioni Unite. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA GA LD TO
udita la relazione svolta dal consigliere LA GA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Bari ha rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da OR FR avverso l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, in data 25/07/2025, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con la quale era stata disposta, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648, cod.pen. e 23 legge n. 110/1975, in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di violazione degli artt. 177, 291 comma 1 quater, 292 comma 3 bis cod.proc.pen. in relazione al mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41532 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 15/12/2025 2 Deduce la violazione di legge processuale atteso il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, come disposto dagli artt. 291 comma 1 quater, cod.proc.pen. per cui è prevista, ai sensi dell’art. 292 comma 3 bis cod.proc.pen., la nullità dell’ordinanza, tenuto conto che la misura è stata disposta per esigenza cautelare di cui all’art. 274 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. e non sarebbe stata argomentata la connessione probatoria del delitto per cui si procede con quello di cui al capo A) rientrante in quelli ex art. 407 comma 2 lett. a) cod.proc.pen. per cui è prevista la deroga. Chiede l’annullamento dell’ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. La dedotta violazione di legge processuale di cui agli artt. 292, comma 3- bis, cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell’ordinanza applicativa risulta inammissibile perché devoluta per la prima volta con il ricorso per cassazione. L'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ricondurre la nullità alla categoria di quelle a regime intermedio, in quanto trattasi di un difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno;
Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano;
Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio;
Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis;
Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025, Zanlunghi;
Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese e Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci). Le pronunce non sono convergenti, però, quando si tratta di individuare il regime di deducibilità della nullità. Secondo alcune decisioni l'eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell'interrogatorio di garanzia postumo;
mentre secondo altre la nullità in questione può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame (o dinanzi alla Corte di cassazione nel caso di ricorso diretto ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen.), contrasto su cui pende la risoluzione davanti alle Sezioni Unite di Questa Corte di legittimità che, per le ragioni sotto esposte, non rileva nel caso in esame. Quanto al caso in esame, infatti, come risulta dal relativo verbale, il ricorrente non ha fatto valere alcuna invalidità dell'ordinanza cautelare in sede di interrogatorio postumo dinanzi al giudice per le indagini preliminari e neppure ha sollevato l'eccezione di nullità, con l’istanza di riesame, avendola dedotta, per la 3 prima volta, con il ricorso per cassazione, con la conseguenza che non può essere dedotta la nullità, per l’omesso interrogatorio, per la prima volta con il ricorso per cassazione (non per saltum) essendo preclusa dai limiti di deducibilità ex art. 182 cod.proc.pen. Non avendola dedotta, l’invalidità, né nell’interrogatorio postumo, né con l’istanza di riesame, non occorre attendere la risoluzione del contrasto interpretativo attualmente pendente davanti alle Sezioni Unite. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA GA LD TO