Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2911 del 2025, proposto da
ON ND, LF AC, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Del Gaudio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 2412/2024 depositata in data 15.05.2024 emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. FA NA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 2412/2024, depositata in data 15.05.2024, il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro ha così disposto: “accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico “Carta docenti” di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per gli anni 2020/2021, 2021/2022. Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte attorea che liquida in euro 550, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre Iva e c.p.a., con distrazione a favore del procuratore antistatario”, avv. AC LF.
Il sig. ND ON agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati.
Nel contempo, l’avv. LF AC agisce in proprio, in quanto procuratore antistatario nel giudizio civile, per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il pagamento delle spese di lite.
Quanto all’azione esperita in proprio dal difensore, va osservato che, per costante giurisprudenza, al difensore distrattario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla relativa statuizione.
In particolare si evidenzia che:
- per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275; TAR Piemonte, sez. I, 24.4.2023, n. 372; TAR Campania, sez. VI Napoli, 20.1.2023, n. 452);
- pertanto solo il difensore distrattario è legittimato ad intraprendere l’esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui esso ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali (cfr. ex multis TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 8.3.2022, n. 191).
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente anche in proprio ad opera del difensore - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti al ricorrente e al difensore in proprio per le spese di lite.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si precisa sin d’ora che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alla pretesa avanzata dall’avv. AC in proprio, devono essere attribuiti, come richiesto, gli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario a titolo di spese di lite, trattandosi di debito di valuta produttivo di interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all’effettivo pagamento.
Deve essere, invece, respinta la richiesta presentata dal sig. ND ON tesa ad ottenere la rivalutazione della somma a lui riconosciuta, trattandosi di debito di valuta.
Neppure spettano i pretesi interessi sulla somma riconosciuta dal Giudice ordinario, in quanto l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, atteso che – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione (cfr. Tar Lombardia n. 1768/2025).
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 800,00, oltre accessori (cfr. Cons. St. n. 3897/2025; id, n. 4431/2025; id, n. 7269/2025; id., n. 7316/2025), con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
FA NA, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA NA | RI SO |
IL SEGRETARIO