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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/12/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 8698/2024
tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Pierangelo Della Morte, con studio in Napoli, alla via privata
Giuseppe Imperatrice n.28, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
nonché
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_2 P.IVA_2
giusta procura in calce, dagli avv.ti Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti, e con essi domiciliato presso la Casa Comunale ubicata in Aversa (CE), alla Piazza Municipio;
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n.
2902/2024, pubblicata il 29/05/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso
RG n. 3079/2021 e non notificata
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che , odierno appellato, a seguito di estratto di Controparte_1
ruolo apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico risultante dalla cartella n. 02820150023780181000 relativa a violazioni del Codice della Strada, anno 2013,
dall'importo complessivo di € 6.805,64.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento Controparte_1
dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Si costituiva in giudizio l' , odierna appellante, mentre il Parte_1
restava contumace. Controparte_2
L' eccepiva: 1) la valida notificazione della cartella Parte_1
esattoriale; 2) l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo;
3) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale ed annullava la suddetta cartella, condannando l'Agente
[...]
al pagamento delle spese di lite. CP_3
L' , odierna appellante, ha fondato la propria censura sulle Parte_1
medesime ragioni fatte valere nel giudizio di prime cure: l'inammissibilità
dell'impugnazione tramite estratto ruolo e la mancata maturazione dei termini di prescrizione.
Il si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento dei motivi proposti Controparte_2
dall' , con conseguente riforma della sentenza del Giudice Parte_1
di pace di Napoli nord n. 2902/2024.
, invece, seppur ritualmente citato, non si è costituito. Pertanto, ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli
un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in
tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di
conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o
invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6
settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
8698/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli
nord, n. 2902/2024, resa in data 21/07/2021, e pubblicata il 29/05/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3079/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato,
dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 7.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 8698/2024
tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Pierangelo Della Morte, con studio in Napoli, alla via privata
Giuseppe Imperatrice n.28, presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
nonché
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_2 P.IVA_2
giusta procura in calce, dagli avv.ti Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti, e con essi domiciliato presso la Casa Comunale ubicata in Aversa (CE), alla Piazza Municipio;
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n.
2902/2024, pubblicata il 29/05/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso
RG n. 3079/2021 e non notificata
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che , odierno appellato, a seguito di estratto di Controparte_1
ruolo apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico risultante dalla cartella n. 02820150023780181000 relativa a violazioni del Codice della Strada, anno 2013,
dall'importo complessivo di € 6.805,64.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento Controparte_1
dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Si costituiva in giudizio l' , odierna appellante, mentre il Parte_1
restava contumace. Controparte_2
L' eccepiva: 1) la valida notificazione della cartella Parte_1
esattoriale; 2) l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo;
3) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale ed annullava la suddetta cartella, condannando l'Agente
[...]
al pagamento delle spese di lite. CP_3
L' , odierna appellante, ha fondato la propria censura sulle Parte_1
medesime ragioni fatte valere nel giudizio di prime cure: l'inammissibilità
dell'impugnazione tramite estratto ruolo e la mancata maturazione dei termini di prescrizione.
Il si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento dei motivi proposti Controparte_2
dall' , con conseguente riforma della sentenza del Giudice Parte_1
di pace di Napoli nord n. 2902/2024.
, invece, seppur ritualmente citato, non si è costituito. Pertanto, ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli
un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in
tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di
conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o
invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6
settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
8698/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli
nord, n. 2902/2024, resa in data 21/07/2021, e pubblicata il 29/05/2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3079/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato,
dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 7.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione