CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1041/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Francesco OL Bruno - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Francesco OL Bruno - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foggia - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAG n. 04320200017226484000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 043 2020 0017226484000, notificatale il 1°.2.2022, con la quale le è stato richiesto il pagamento della IMU per l'anno di imposta 2014.
Ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. 15324746 del 30.4.2019, richiamato nella cartella impugnata.
Il Comune di Foggia ha replicato che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato in data
10.5.2019, nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art.1, comma 161, della L. 296/2006. Ha prodotto documentazione al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'ente impositore ha dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella impugnata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente condannata al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Foggia, liquidate in euro 200.
Così deciso in Foggia il 25 febbraio 2026
Il Presidente est.
OL SS
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1041/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Francesco OL Bruno - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Francesco OL Bruno - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foggia - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAG n. 04320200017226484000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 043 2020 0017226484000, notificatale il 1°.2.2022, con la quale le è stato richiesto il pagamento della IMU per l'anno di imposta 2014.
Ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. 15324746 del 30.4.2019, richiamato nella cartella impugnata.
Il Comune di Foggia ha replicato che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato in data
10.5.2019, nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art.1, comma 161, della L. 296/2006. Ha prodotto documentazione al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'ente impositore ha dimostrato di aver notificato l'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella impugnata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente condannata al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Foggia, liquidate in euro 200.
Così deciso in Foggia il 25 febbraio 2026
Il Presidente est.
OL SS