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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. OL LA Presidente dott.ssa SA AN Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di congilio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 193/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LUFRANO GIUSEPPE
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione. . Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 4.6.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rozzano (MI), atto n. 14 , parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la separazione cumulativamente con la pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n. emessa da questo Tribunale in data 18.3.2025, non impugnata e quindi passata in giudicato, e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta il 18.3.2025) all'udienza dell'11.11.2025, alla quale i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate come parzialmente modificate con atto del 4.2.2025, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Pagina | 1 Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alla figlia minore rispondenti al suo superiore interesse. Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico avvocato
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e in conformità alle condizioni da loro Pt_1 Parte_2 concordate il 4.2.2025; 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 13/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
SA AN OL LA
Pagina | 2
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 193/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LUFRANO GIUSEPPE
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione. . Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 4.6.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rozzano (MI), atto n. 14 , parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la separazione cumulativamente con la pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n. emessa da questo Tribunale in data 18.3.2025, non impugnata e quindi passata in giudicato, e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta il 18.3.2025) all'udienza dell'11.11.2025, alla quale i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate come parzialmente modificate con atto del 4.2.2025, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Pagina | 1 Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alla figlia minore rispondenti al suo superiore interesse. Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico avvocato
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e in conformità alle condizioni da loro Pt_1 Parte_2 concordate il 4.2.2025; 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 13/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
SA AN OL LA
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