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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 125/25 p.u.
EPYBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 125/25 p.u. promosso da: da CP_1 (nata a [...] -Marocco- il 26-7-1973 e residente in [...]sul
Mincio Rodigo, via Papa Paolo VI, 4; C.F.: C.F. 1 ), ai sensi dell'art. 67 CCI difesa dall'avv. Massimiliano Sarzi Sartori, elettivamente domiciliata in VIA
PESCHERIA, 32 - MANTOVA presso lo studio del predetto difensore;
RICORRENTE
Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.
OOOOOO
O
Il Giudice Delegato,
- letto il ricorso n. 125/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da ai sensi degli artt. 66 e segg. CCI;
CP_1
- rilevato che, con proprio decreto del 24-10-2025, la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede in Comune facente parte del Circondario del Tribunale di Mantova;
- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi dott. Persona_1 in data 25-
11-2025 redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI;
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 66, 67 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI essendo lavoratrice dipendente e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
· osservato che Regione Lombardia ha evidenziato il mancato pagamento di bolli auto relativi agli anni 2024 e 2025 per l'importo complessivo di euro 488,47 che risultano tuttavia essere stati pagati e che nessun creditore ha contestato la convenienza del piano che pertanto non deve essere modificato;
- rilevato che l'istante versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento come emerge da quanto riportato alle pagine 3 e segg. della relazione del gestore della crisi;
osservato che la ricorrente appare irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 4 e segg. del ricorso nonché dalla relazione del gestore della crisi;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento
(individuandole, in particolare, nella sopravvenuta incapacità da parte dell'istante di rimborsare il mutuo stipulato per l'acquisto della casa di abitazione e a suo tempo contratto insieme al marito da cui si è poi separata) ciò che ha determinato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni contratte in precedenza e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (4 anni) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte, il pagamento integrale dei crediti privilegiati e il soddisfacimento, nella misura del 19,18% dell'unico creditore chirografario, con pagamenti annuali aventi decorrenza dal 2027;
ritenuto che
deve considerarsi ammissibile la moratoria ultrannuale del debito privilegiato (cfr. Trib. Milano 18-4-2025; sul tema si vedano, in relazione alla disciplina previgente, Cass. 23-12-2024 n. 34150; Cass. 10-12-2024 n. 31790); osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare della ricorrente (costituito dalla stessa e dal marito, pensionato);
- rilevato che lo stipendio di CP_1 risulta gravato da cessione del quinto;
- considerato che l'art. 67 CCI consente la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e che l'art. 71 co. 3 CCI stabilisce che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori sicché, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della trattenuta del quinto dello stipendio;
- evidenziato che il compenso del difensore è privilegiato ma non prededotto;
- rilevato che il compenso del gestore della crisi va liquidato dal Giudice ex art. 71
CCI;
- ritenuto che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese di lite in mancanza di opposizioni;
P.Q.M.
- visti gli artt. 70 e 71 CCI, così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt.
66 e segg. CCI, da (nata a [...] -Marocco- il 26-7-1973 e residenteCP_1
in Rivalta sul Mincio - Rodigo, via Papa Paolo VI, 4; C.F.: C.F. 1 );
- dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che la debitrice è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
-dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della trattenuta del quinto dello stipendio spettante a ordinandosi CP_1
,
al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
- stabilisce che il gestore della crisi, dott. Persona_1 (C.F.: C.F. 2
[...] ) comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda immediatamente a darne pubblicità nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, all'esito della quale il giudice provvederà a liquidargli il compenso;
- nulla per le spesedi lite;
- dichiara chiusa la procedura;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Mantova, 18 dicembre 2025.
Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi
EPYBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 125/25 p.u. promosso da: da CP_1 (nata a [...] -Marocco- il 26-7-1973 e residente in [...]sul
Mincio Rodigo, via Papa Paolo VI, 4; C.F.: C.F. 1 ), ai sensi dell'art. 67 CCI difesa dall'avv. Massimiliano Sarzi Sartori, elettivamente domiciliata in VIA
PESCHERIA, 32 - MANTOVA presso lo studio del predetto difensore;
RICORRENTE
Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.
OOOOOO
O
Il Giudice Delegato,
- letto il ricorso n. 125/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da ai sensi degli artt. 66 e segg. CCI;
CP_1
- rilevato che, con proprio decreto del 24-10-2025, la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede in Comune facente parte del Circondario del Tribunale di Mantova;
- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi dott. Persona_1 in data 25-
11-2025 redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI;
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 66, 67 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI essendo lavoratrice dipendente e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
· osservato che Regione Lombardia ha evidenziato il mancato pagamento di bolli auto relativi agli anni 2024 e 2025 per l'importo complessivo di euro 488,47 che risultano tuttavia essere stati pagati e che nessun creditore ha contestato la convenienza del piano che pertanto non deve essere modificato;
- rilevato che l'istante versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento come emerge da quanto riportato alle pagine 3 e segg. della relazione del gestore della crisi;
osservato che la ricorrente appare irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 4 e segg. del ricorso nonché dalla relazione del gestore della crisi;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento
(individuandole, in particolare, nella sopravvenuta incapacità da parte dell'istante di rimborsare il mutuo stipulato per l'acquisto della casa di abitazione e a suo tempo contratto insieme al marito da cui si è poi separata) ciò che ha determinato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni contratte in precedenza e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (4 anni) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte, il pagamento integrale dei crediti privilegiati e il soddisfacimento, nella misura del 19,18% dell'unico creditore chirografario, con pagamenti annuali aventi decorrenza dal 2027;
ritenuto che
deve considerarsi ammissibile la moratoria ultrannuale del debito privilegiato (cfr. Trib. Milano 18-4-2025; sul tema si vedano, in relazione alla disciplina previgente, Cass. 23-12-2024 n. 34150; Cass. 10-12-2024 n. 31790); osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare della ricorrente (costituito dalla stessa e dal marito, pensionato);
- rilevato che lo stipendio di CP_1 risulta gravato da cessione del quinto;
- considerato che l'art. 67 CCI consente la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e che l'art. 71 co. 3 CCI stabilisce che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori sicché, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della trattenuta del quinto dello stipendio;
- evidenziato che il compenso del difensore è privilegiato ma non prededotto;
- rilevato che il compenso del gestore della crisi va liquidato dal Giudice ex art. 71
CCI;
- ritenuto che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese di lite in mancanza di opposizioni;
P.Q.M.
- visti gli artt. 70 e 71 CCI, così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt.
66 e segg. CCI, da (nata a [...] -Marocco- il 26-7-1973 e residenteCP_1
in Rivalta sul Mincio - Rodigo, via Papa Paolo VI, 4; C.F.: C.F. 1 );
- dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che la debitrice è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
-dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della trattenuta del quinto dello stipendio spettante a ordinandosi CP_1
,
al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
- stabilisce che il gestore della crisi, dott. Persona_1 (C.F.: C.F. 2
[...] ) comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda immediatamente a darne pubblicità nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, all'esito della quale il giudice provvederà a liquidargli il compenso;
- nulla per le spesedi lite;
- dichiara chiusa la procedura;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Mantova, 18 dicembre 2025.
Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi