Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 20784/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20784/2023 r.g.a.c.
TRA
(P. Iva. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Santa Maria a Vico (CE), Via Macello n.74, presso lo studio degli avv.ti Teresa Nuzzo e Irene Liccardo che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata in atti;
- OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti, dall'avv.
Giovanni Luschi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazzale Luigi
Sturzo 15;
- OPPOSTA
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiedeva ed otteneva l'emissione in data Controparte_1
19/07/2023 del decreto ingiuntivo n. 4685/2023 nei confronti di Parte_1
per il pagamento di euro 32.548,49, oltre interessi e spese del procedimento
[...]
monitorio, dovuti in forza di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di leasing n.
10770043/03- 0 con cui l'opposta concedeva in locazione all'opponente l'autoveicolo BMW X5
xDrive 30d MSport, targato FS832FK e telaio WBACV610X0LJ65677.
esponendo che, contestualmente alla stipula del contratto di locazione finanziaria, essa concludeva polizza assicurativa (Cfr. Doc.
1- Adesione COVEA) a copertura anche del rischio di furto del bene oggetto del contratto di leasing e che, in data 02/11/2021, l'autovettura BMW X5 come sopra identificata, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave, veniva asportata ad opera di ignoti, sicché del furto era immediatamente sporta denuncia (cfr. doc. 2), che veniva inviata alla società di leasing in qualità di proprietaria del veicolo, oltre che alla compagnia assicurativa.
Tanto premesso l'opponente deducendo che alcuna somma era da lei dovuta, chiedeva chiamarsi in causa la società assicuratrice e, Controparte_2
nel merito, dichiararsi nulla la clausola relativa agli interessi per usurarietà e vessatorietà della stessa.
Con vittoria di spese da attribuirsi alle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
Si costituiva la , la quale concludeva Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
L'opposizione è infondata.
In via del tutto preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per essere stata notificata in data 28/09/2024, ovvero entro il termine di giorni quaranta dalla notifica del ricorso e del decreto, nonché la sua procedibilità essendo stata iscritta la causa a ruolo nel termine dei successivi 10 giorni.
Priva di pregio, inoltre, è anche l'eccezione avanzata dall'opponente relativa alla presunta improcedibilità del giudizio per non essere stata espletata la procedura di mediazione prevista dall'art. 5 dlgs. 28/2010. Sul punto è sufficiente osservare che può dirsi consolidato l'orientamento per cui “in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998)” (Cfr. Cass. Civ Sez.3 n°35476 del 02/12/2022) sicchè “le controversie aventi ad oggetto il contratto di leasing non sono ricomprese nell'elenco delle liti di cui all'art. 5 D.lgs. 28/2010, per le quali è richiesto - a pena di improcedibilità - il preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, dovendosi ritenere questa elencazione come tassativa, tenuto conto della gravità della conseguenza derivante dal mancato esperimento del tentativo medesimo” (cfr. C. App. Milano Sez. 3 n. 829 del 09/03/2023). In altri termini, perché un contratto sia applicabile la disciplina della mediazione obbligatoria, non è sufficiente che lo stesso sia stato stipulato con un istituto bancario o finanziario, ma è necessario che si tratti di un contratto bancario o finanziario disciplinato dal TUB o dal TUF tra cui non rientra l'odierno contratto di leasing.
Sempre in via preliminare – come già rilevato nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 03.01.2024 che in questa sede si richiama integralmente - si osserva che “al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo” (Cass. n. 3692/2020). Sicchè, deve rigettarsi l'istanza di autorizzazione formulata dall'opposta a chiamare in causa la compagnia assicuratrice in quanto essa sottende l'accertamento dell'eventuale obbligo di pagamento della compagnia assicurativa e, pertanto, si riferisce ad un oggetto diverso da quello del presente giudizio.
Non rileva, infatti, in questa sede – in quanto oggetto di una eventuale e diversa azione che l'utilizzatrice ha facoltà di intraprendere – il rapporto tra l'opponente e la compagnia assicurativa terza, essendo il presente giudizio incentrato esclusivamente sulla regolamentazione contrattuale relativa al rapporto di leasing per il caso di perimento o furto della cosa locata.
Per quanto attiene alle questioni di merito relative al rapporto di leasing, deve, in primis, evidenziarsi che l'ingiunto, senza contestare di avere stipulato il relativo contratto per cui è causa, allegava genericamente che la pretesa creditoria non era dovuta lamentando l'usurarietà dei tassi praticati e la vessatorietà delle clausole apposte nel contratto.
Al riguardo, giova ribadire che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass. SU. Civ. n. 19597 del 18/09/2020).
Orbene, come emerge dall'atto di opposizione e dalle successive memorie integrative, deve constatarsi che l'eccezione è assolutamente generica in quanto l'opponente non indica alcuno degli elementi dai quali è possibile inferire la fondatezza della doglianza.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, volta che il contratto veniva stipulato da una società e non da una persona fisica qualificabile come consumatore. Le condizioni contrattuali, come risulta dal contratto allegato (cfr. doc. 2 – contratto in fascicolo monitorio), inoltre, sono state oggetto di specifica approvazione scritta da parte dell'amministratore della Parte_1
Risulta, poi, documentalmente provata la debenza dell'indennizzo a favore dell'opposta, in quanto l'art.
5.2 delle condizioni generali di contratto introduce una clausola risolutiva espressa in cui è statuito che “In tutti i casi di impossibilità d'uso del bene per furto, incendio, perdita di possesso, distruzione, deterioramento grave o per qualsiasi altra causa, anche non imputabile al
Cliente, o per caso fortuito o forza maggiore, il Contratto si estinguerà anticipatamente di diritto al momento del verificarsi dell'evento ed il Cliente dovrà pagare in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) tutto il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario della locazione finanziaria in corrispondenza alla data dell'ultimo canone maturato e pagato, maggiorato del rateo interessi fino al saldo;
2) ed inoltre un indennizzo pari al 4% del capitale residuo non ancora rimborsato, ad eccezione del Cliente consumatore che agisce nell'ambito del credito al consumo per il quale l'indennizzo sarà pari a quello di cui alle Condizioni Particolari del Contratto, paragrafo A., clausola A.2, lettera c).
Nel caso di furto od incendio totale gli effetti della estinzione si applicheranno a far data dal 31° giorno dalla comunicazione scritta con raccomandata a.r. da parte del Cliente alla Società dell'evento regolarmente denunciato alle autorità competenti. Fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento dei canoni periodici”.
Orbene, risulta con evidenza che la fattispecie descritta dalla richiamata clausola può dirsi perfettamente integrata in quanto, come emerge dalle stesse dichiarazioni di parte opponente, nonché dal verbale dei carabinieri del 02/11/2021 (cfr. doc. n. 2), l'autovettura oggetto del contratto di locazione finanziaria era oggetto di furto da parte di ignoti il giorno 02/11/2021, sicché l'opposta provvedeva a dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto con effetto a partire dal trentunesimo giorno successivo a quello della denuncia (cfr. doc. n. 7 – lettera di risoluzione).
È evidente che l'obbligo di corrispondere le somme enunciate dall'invocata clausola contrattuale sussista in capo all'utilizzatrice proprio quando il bene sia oggetto di furto e, per l'effetto, il contratto si risolva.
Tale considerazione non è minata dalla previsione dell'art.
6.1 delle condizioni generali di contratto in base a cui l'utilizzatore è obbligato alla stipula di una polizza assicurativa a favore della concedente munita di “vincolo a favore” di quest'ultima. Al contrario, detta previsione rafforza le considerazioni già espresse relative alla sussistenza dell'obbligo in capo alla Parte_1
in quanto la clausola esplicitamente sancisce che restano ferme le responsabilità
[...] dell'utilizzatore e rinvia per la loro determinazione all'art. 4 delle condizioni generali in cui si afferma che l'unica obbligazione gravante sul concedente è quella di acquistare e consegnare il bene all'utilizzatore.
Pertanto, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di leasing, lettera di avvenuta risoluzione), la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono invece i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4685/2023 del
19/07/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, dichiarandolo esecutivo;
2) Rigetta la domanda proposta da Controparte_1 relativa alla condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 cpc;
3) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta,
liquidate in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
Napoli 10/3/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello